Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 10973/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Firenze; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 15/04/2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto di espulsione pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Magistrato di sorveglianza di Firenze l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'assunto che all'originaria dichiarazione di impugnazione Macolli non aveva fatto seguire il deposito dei motivi da parte del suo difensore di fiducia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente nominato nel contesto della stessa dichiarazione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della mancata notifica al difensore di fiducia dell'opponente, pur ritualmente nominato, del decreto di espulsione presupposto.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentava ritualmente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di sorveglianza conclusosi con la declaratoria di inammissibilità censurata.

Tuttavia, nonostante questa nomina rituale, l'avviso di celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non veniva comunicato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] veniva rappresentato, quale difensore d'ufficio, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto processuale, deve rilevarsi che l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza camerale di sorveglianza configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657-01).

Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143-01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718-01; Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 202498-01).

3. Ne discende conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Firenze; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15/04/2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto di espulsione pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Magistrato di sorveglianza di Firenze l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'assunto che all'originaria dichiarazione di impugnazione Macolli non aveva fatto seguire il deposito dei motivi da parte del suo difensore di fiducia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente nominato nel contesto della stessa dichiarazione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della mancata notifica al difensore di fiducia dell'opponente, pur ritualmente nominato, del decreto di espulsione presupposto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentava ritualmente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di sorveglianza conclusosi con la declaratoria di inammissibilità censurata. Tuttavia, nonostante questa nomina rituale, l'avviso di celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non veniva comunicato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] veniva rappresentato, quale difensore d'ufficio, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto processuale, deve rilevarsi che l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza camerale di sorveglianza configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657-01). Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143-01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718-01; Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 202498-01). 3. Ne discende conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris