Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43056/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO §EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 17/12/2019 del Tribunale di Taranto, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di otto mesi di arresto e 17.000 euro di ammenda, in relazione ai reati cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004.

Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla propria responsabilità, affermata solamente in considerazione della sua veste di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, omettendo di valutare che questi erano stati gestiti dal figlio della ricorrente e che essa, dell'età di 87 anni e che certamente non amministrava la società, non ne era a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d'appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, è inammissibile, essendo privo del necessario confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la responsabilità della ricorrente nella realizzazione degli illeciti urbanistici e paesaggistici contestati è stata ribadita sottolineando che la Fedele sottoscrisse la dichiarazione di inizio attività dei lavori senza necessità di autorizzazione e gli altri atti amministrativi collegati (richiesta di rilascio di permesso di costruire per le opere realizzate in difformità rispetto alla precedente comunicazione e comunicazione) e anche il verbale di sequestro preventivo: tali rilievi, idonei a giustificare la piena e consapevole partecipazione della ricorrente agli illeciti, anche in considerazione della entità delle opere abusive, che non poteva permetterle di ignorarle, e non manifestamente illogici, non sono in alcun modo stati considerati dalla ricorrente, che si è limitata a ribadire genericamente la sua estraneità agli illeciti, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO §EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 17/12/2019 del Tribunale di Taranto, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di otto mesi di arresto e 17.000 euro di ammenda, in relazione ai reati cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla propria responsabilità, affermata solamente in considerazione della sua veste di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, omettendo di valutare che questi erano stati gestiti dal figlio della ricorrente e che essa, dell'età di 87 anni e che certamente non amministrava la società, non ne era a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d'appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, è inammissibile, essendo privo del necessario confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la responsabilità della ricorrente nella realizzazione degli illeciti urbanistici e paesaggistici contestati è stata ribadita sottolineando che la Fedele sottoscrisse la dichiarazione di inizio attività dei lavori senza necessità di autorizzazione e gli altri atti amministrativi collegati (richiesta di rilascio di permesso di costruire per le opere realizzate in difformità rispetto alla precedente comunicazione e comunicazione) e anche il verbale di sequestro preventivo: tali rilievi, idonei a giustificare la piena e consapevole partecipazione della ricorrente agli illeciti, anche in considerazione della entità delle opere abusive, che non poteva permetterle di ignorarle, e non manifestamente illogici, non sono in alcun modo stati considerati dalla ricorrente, che si è limitata a ribadire genericamente la sua estraneità agli illeciti, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]