Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 17673/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte di appello di Caltanisetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Caltanisetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 24 gennaio 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile e condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 391 ter, comma 3, cod. pen. 2.

Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art.178 cod. proc. pen. e all'art. 23 bis, comma 2, della legge n 176/2020, per il tardivo deposito e trasmissione al difensore delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale; -violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per avere i Giudici di appello confermato la condanna ad una pena non conforme ai criteri di proporzionalità ex art. 133 cod. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio in mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale.

Il Pubblico Ministero ha provveduto al deposito delle conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato e perché generico. 2.

Va in limine rilevato che il procedimento in grado di appello si è svolto nelle forme del rito cartolare disciplinato dalla legge del 18 dicembre 2020 n 176: in assenza di richiesta di discussione orale, la Corte di appello è tenuta a procedere, salvo le eccezioni ex lege previste, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

2.1. In tale evenienza, a tenore dell'art. 23 bis della citata legge, il Pubblico Ministero formula "entro il decimo giorno precedente l'udienza" le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello; tale atto va a cura della Cancelleria, immediatamente e per via telematica, inviato ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono a loro volta presentare le proprie conclusioni scritte con le medesime modalità.

2.2. Tale essendo la regula iuris da osservare, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'omessa e/o la tardiva trasmissione delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero si traducono nel vizio di nullità a regime intermedio , a condizione che una tale "anomalia" comporti un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; pregiudizio che è onere della difesa stessa quantomeno allegare (ex multis, Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152).

3. Ebbene, nel caso in esame, dall'esame degli atti - cui la Corte di legittimità può accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - emerge: a) le condusioni scritte del Pubblico Ministero vennero inviate oltre il termine ex lege previsto ma comunque prima della trattazione della udienza; b) le conclusioni in oggetto si erano tradotte nella mera e immotivata richiesta di conferma della sentenza impugnata.

3.1. La "semplicità" del contenuto dell'atto non richiedeva alla difesa tempo per studio e/o per approfondimento delle tesi avversarie (di fatto mancanti): il mancato rispetto del termine non ha in concreto né vulnerato né menomato il diritto di difesa, di guisa che alcuna nullità si è verificata.

4. Il secondo motivo relativo alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità e perché declinato in fatto.

4.1. Si appalesa congruo e convincente il percorso motivazionale seguito dai Giudici di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza), che hanno esaustivamente dato atto delle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio, mantenuto comunque molto al di sotto della media edittale, nonché delle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 4.2.

Al cospetto di una motivazione né illogica né incompleta, le ragioni di doglianza della difesa si risolvono in un diverso apprezzamento non consentito in sede di legittimità.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte di appello di Caltanisetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Caltanisetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 24 gennaio 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile e condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 391 ter, comma 3, cod. pen. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art.178 cod. proc. pen. e all'art. 23 bis, comma 2, della legge n 176/2020, per il tardivo deposito e trasmissione al difensore delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale; -violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per avere i Giudici di appello confermato la condanna ad una pena non conforme ai criteri di proporzionalità ex art. 133 cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio in mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale. Il Pubblico Ministero ha provveduto al deposito delle conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato e perché generico. 2. Va in limine rilevato che il procedimento in grado di appello si è svolto nelle forme del rito cartolare disciplinato dalla legge del 18 dicembre 2020 n 176: in assenza di richiesta di discussione orale, la Corte di appello è tenuta a procedere, salvo le eccezioni ex lege previste, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. 2.1. In tale evenienza, a tenore dell'art. 23 bis della citata legge, il Pubblico Ministero formula "entro il decimo giorno precedente l'udienza" le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello; tale atto va a cura della Cancelleria, immediatamente e per via telematica, inviato ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono a loro volta presentare le proprie conclusioni scritte con le medesime modalità. 2.2. Tale essendo la regula iuris da osservare, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'omessa e/o la tardiva trasmissione delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero si traducono nel vizio di nullità a regime intermedio , a condizione che una tale "anomalia" comporti un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; pregiudizio che è onere della difesa stessa quantomeno allegare (ex multis, Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152). 3. Ebbene, nel caso in esame, dall'esame degli atti - cui la Corte di legittimità può accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - emerge: a) le condusioni scritte del Pubblico Ministero vennero inviate oltre il termine ex lege previsto ma comunque prima della trattazione della udienza; b) le conclusioni in oggetto si erano tradotte nella mera e immotivata richiesta di conferma della sentenza impugnata. 3.1. La "semplicità" del contenuto dell'atto non richiedeva alla difesa tempo per studio e/o per approfondimento delle tesi avversarie (di fatto mancanti): il mancato rispetto del termine non ha in concreto né vulnerato né menomato il diritto di difesa, di guisa che alcuna nullità si è verificata. 4. Il secondo motivo relativo alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità e perché declinato in fatto. 4.1. Si appalesa congruo e convincente il percorso motivazionale seguito dai Giudici di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza), che hanno esaustivamente dato atto delle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio, mantenuto comunque molto al di sotto della media edittale, nonché delle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 4.2. Al cospetto di una motivazione né illogica né incompleta, le ragioni di doglianza della difesa si risolvono in un diverso apprezzamento non consentito in sede di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Sentenza Cassazione n. 17673/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris