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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36466/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso contesta la mancanza di motivazione sulla volontà della parte di accedere al contenuto del concordato, ma lo fa ricorrendo a mere frasi di stile, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto (in cui l'imputato era presente nell'udienza in cui è stato chiesto di procedere tramite concordato, e difeso in quella sede da due difensori, entrambi anch'essi presenti), che non spiegano perché debba ritenersi esser "inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà" (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il p esident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso contesta la mancanza di motivazione sulla volontà della parte di accedere al contenuto del concordato, ma lo fa ricorrendo a mere frasi di stile, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto (in cui l'imputato era presente nell'udienza in cui è stato chiesto di procedere tramite concordato, e difeso in quella sede da due difensori, entrambi anch'essi presenti), che non spiegano perché debba ritenersi esser "inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà" (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il p esident
Sentenza Cassazione n. 36466/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris