CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in atti, dall’avv. prof. AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza n. 2809/06/2024 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 26/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle dogane, a seguito di un p.v.c. del 24/05/2022 n.23266/RU notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a [OSCURATO:SOCIETA]., qualeimportatore e debitore principale nonché ai condebitori solidali D’[OSCURATO:PERSONA], emesso a conclusione dell’accertamento doganaleespletato su 60 dichiarazioni doganali afferenti all’importazione diarticoli aventi origine e provenienza cinese, dichiarate come parti dibiciclette elettriche da impiegare per la realizzazione di e-bikescomplete, composti da telai, forcelle, freni completi, batterie al litio,caricabatteria, apparecchi per l’illuminazione, selle, pedali, catene arulli, utensili, classificati all’importazione con il codice TARIC 871200(bicilette semplici o muscolari), procedeva alla rettifica della predettadichiarazione riclassificando la merce sotto il codice TARIC 8711601000,corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cui importazione dallaCina andava assoggettata a dazio convenzionale nella misura del 6,00%,a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Napoliche accoglieva il ricorso.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) della Campania accoglieva l’appellodell’Ufficio.3.1. Richiamato il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del23/07/1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed allatariffa doganale comune, nonché le Note esplicative della nomenclaturaNumero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026combinata dell'unione europea, nonché la sentenza della Corte digiustizia UE del 27 aprile 2023 in causa C-107/22, ha affermato che:- nel caso in esame doveva applicarsi la regola 2A, espressione diun principio generale volto a fronteggiare possibili comportamentielusivi, come l’importazione separata di diversi componenti che, unavolta assemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbeapplicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista perle singole parti;- l’Ufficio doganale aveva dato atto che si trattava di biciclette apedalata assistita dotate di tutte le loro parti (compreso telai, forcelle,freni completi, batterie al litio, caricabatteria, apparecchi perl’illuminazione, selle, pedali, catene a rulli, utensili);- dalle istruzioni riscontrate nelle email riprodotte dall’Ufficiodoganale le spedizioni delle e-bike smontate e relative al medesimomodello venivano solitamente separate in due contenitori: nel primo siimportavano telai, forcelle e manubri; mentre nel secondo, venivanospedite le ruote con il motore e le altre parti di completamento;- pur non contestandosi che per l’assemblaggio dei pezzi sirichiedano competenze specifiche, è tuttavia da escludersi che occorranoanche operazioni di lavorazione volte a rifinire la fabbricazione, comeperaltro ammesso del fornitore extracomunitario (v. la eloquente mail28.12.2020 ore 11,15 con relativa traduzione dall’inglese:…..Preassemblare prima – Testare le biciclette – Smontare le bicilette inparti – Assemblarle in Italia”);- non vi è dubbio che le merci importate siano elementi costitutividi biciclette a pedalata assistita, benché mancanti del motore, essendoragionevolmente sostenibile che esse ne integrino le componentiessenziali, risultando presenti “le batterie al litio” e “i controller”, checaratterizzano le biciclette elettriche rispetto a quelle muscolari;Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026- nel capitolo 87 della Tariffa ([OSCURATO:PERSONA]) “I veicoliincompleti o non finiti, anche smontati o non montati, sono daclassificare come quelli completi o finiti purché ne presentino lecaratteristiche essenziali (regola generale interpretativa 2 a);- a ciò doveva aggiungersi che tale convincimento trovava confermanella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – con cui peròl’appellante ometteva di confrontarsi – secondo cui “in tema di dazidoganali, in virtù delle regole generali per la classificazione delle mercinella nomenclatura combinata, premesse alla [OSCURATO:PERSONA]Unione europea, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nonchédell’art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965, l’importazione separata di diversicomponenti di un prodotto successivamente assemblato comportal’importazione dell’imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ovel’importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contestocommerciale unitario, non assumendo rilevanza l’originaria volontàdell’importatore” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14050 del 16/06/2006 RV593270);- la disciplina in materia di esenzione dai dazi antidumping prevedesempre la necessità della preventiva autorizzazione. In particolare, leimportazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dalpagamento del dazio esteso qualora siano ammesse nell'ambito delcontrollo della destinazione particolare e l'esenzione è comunquecondizionata al controllo della destinazione particolare;- era infondata l’eccezione di prescrizione e di decadenzadell’Amministrazione dal potere di accertamento essendo i terminiordinari prorogati ex art. 103 del Regolamento (UE) n. 952/2013 delParlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e 84 T.U.L.D.,stante la perseguibilità penale della condotta e la tempestivatrasmissione della comunicazione di notizia di reato alla Procura Europeain data 13/09/2021;Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026- era infondata l’eccezione di difetto di contraddittorio in quantodall’avviso di rettifica risultava che il Processo verbale di revisione conprot. 23266/RU del 24/05/2022 era stato notificato a mezzo pec in paridata al debitore principale e agli altri obbligati in solido e conteneval’espresso invito “a comunicare osservazioni e richieste, nel termine di30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione delverbale”, pertanto il contraddittorio si era svolto come pure ammessodalla società contribuente a pag. 40 delle proprie controdeduzioni –anche se con esito difforme da quello sperato.4. Rigettava, quindi, la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzatadalla società contribuente.5. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione affidato a undici motivi cui l’intimata replica concontroricorso.6. La ricorrente avanza istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, istanza dirimessione in termini e deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione del Reg. UE 952/2013, art. 103 e 27 Cost. censurando lastatuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione e decadenza dalpotere impositivo dell’amministrazione doganale sostenendo, alriguardo, che difettavano nella specie i relativi presupposti, in particolarela sussistenza di un reato che si verifica solo in seguito al passaggio ingiudicato di una sentenza penale di condanna, altrimenti ponendosi ladisposizione in contrasto con la Costituzione.2. Il motivo è manifestamente infondato come infondati sono idubbi di costituzionalità adombrati.Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/20262.1. Richiamando quanto affermato da Cass. n. 21444/2022(richiamato da Cass. n. 21659/2024), con argomentazioni che il Collegiocondivide, questa Corte è ferma nel ritenere che l'azione di recupero aposteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza deltermine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importooriginariamente richiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenutaa causa di un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione chesia trasmessa all’[OSCURATO:PERSONA], entro la scadenza del termine diprescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) la notitia criminis(Cass., Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 12 settembre 2019,n. 22745, pronunciata in un caso del tutto analogo). La trasmissionedella notitia criminis, in qualità di «primo atto esterno rivolto aprefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto diimposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale» (già intal senso Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23aprile 2010, n. 9773; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n.5384/2012 e successive), costituisce condizione – ove intervenga nelcorso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza – affinchél’Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere a unaazione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamentoastrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termineprescrizionale, invero, risulti elasso al momento dell’inoltro della notitiacriminis, il recupero a posteriori non può fondarsi sugli esiti di unasuccessiva attività di indagine in cui siano oggetto di accertamentooperazioni doganali anteriori di oltre un triennio alla trasmissione dellanotizia di reato. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso lafondatezza dell’eccezione sollevata al riguardo dalla società contribuentecon riferimento alle azioni di recupero a posteriori in relazione adoperazioni daziarie contabilizzate in epoca (dal 12/11/2018 al04/08/2019) in cui non era ancora decorso il triennio dalla trasmissioneNumero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026della notitia criminis (13/09/2021) – che peraltro sono date che laricorrente non contesta - non si è sottratta alla corretta applicazione deisuddetti principi.2.2. Alla stregua di tali considerazioni devono ritenersimanifestamente infondati i dubbi di costituzionalità che la ricorrente haprospettato peraltro senza neppure l’indicazione di quale sarebbe lanorma primaria che impatterebbe negativamente rispetto ai precetticostituzionali e quali di questi verrebbero in rilievo.3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Illegittima modifica e/o illegittimoampliamento della causa petendi. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e/oviolazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24 Cost.;violazione art. 111 Cost., Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, Regolamento n. 2474 dell’8settembre 1993, Regolamento UE n. 1379 del 28 agosto 2019».3.1. Secondo la ricorrente la sentenza, riformando la decisione delprimo Giudice, ha accolto l’appello avversario per ragioni diverse rispettoa quelle affermate dall’Ufficio nel provvedimento impugnato, ovveroimputando alla società contribuente comportamenti elusivi.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimentodel secondo motivo di ricorso, la «Nullità della Sentenza. Violazione efalsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 101, 2°comma c.p.c., nonché del Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997,del Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019 e del Regolamento n. 2474dell’8 settembre 1993», sostenendo che «Il secondo Giudice, infatti, unavolta scelto di decidere la lite sulla scorta di questioni estranee alla causapetendi individuata dal PVC (presunte condotte elusive)», avrebbedovuto instaurare il contraddittorio con le parti.Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/20265. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamenteconnessi, sono manifestamente infondati.6. La CGT2, argomentando in ordine all’applicazione della Regola2A, ha affermato che «Un’interpretazione diversa della nozione dioggetto smontato o non montato consentirebbe, in pratica, agliimportatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazionerelativamente semplice, come la presentazione delle merci indichiarazioni distinte, la classificazione tariffaria delle merci in questione,o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole (v., peranalogia, sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14,EU:C:2016:155, punto 39)”. Sulla scorta di tale ricostruzione normativae giurisprudenziale comunitaria, ritiene questa Corte che anche nel casoin esame debba applicarsi la Regola n. 2 A, espressione di un principiogenerale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi, comel’importazione separata di diversi componenti che, una volta assemblati,costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata una fiscalitàdoganale più elevata rispetto a quella prevista per le singole parti».6.1. È quindi evidente che il giudice d’appello si riferisce alla Regola2A di cui fa espressa applicazione senza alcuna imputazione alla societàcontribuente di comportamenti elusivi, come invece erroneamentesostenuto nel motivo in esame. Anzi, l’argomentazione censurata noncostituisce neppure ratio decidendi esprimendo soltanto unconvincimento dei giudici di appello sulle finalità della Regola 2A.6.2. Quindi non vi era alcuna necessità di sottoporre la questionealle parti per sollecitarne il contraddittorio.7. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7,comma 1, e 12, comma 7, della legge 212 del 2000, dell’art. 2 dellalegge n. 241/1990, nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost.».Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/20267.1. Sostiene la ricorrente che nella specie si era verificata unaviolazione del contraddittorio endoprocedimentale per averel’amministrazione doganale esaminato sbrigativamente le memoriedepositate in sede amministrativa ritenendole prive di novità.8. Il motivo è manifestamente infondato.8.1. La ricorrente sostanzialmente lamenta la superficialeconsiderazione data dall’Ufficio alle argomentazioni svolte nella memoriadepositata nella fase amministrativa, ma ciò non costituisce violazionedel contraddittorio, che, anzi, proprio per tale ragione deve ritenersicorrettamente instaurato con la parte contribuente.8.2. A ciò deve aggiungersi che nella fattispecie, diversamente daquanto sostenuto dalla ricorrente, non si applica l’art. 12 della legge n.212 del 2000 in quanto non vi è stato accesso, ispezione o verifica fiscalenei locali destinati all'esercizio dell’attività commerciale econseguentemente non si applica il comma 7 di tale disposizione cheobbliga l’amministrazione finanziaria a valutare le eventuali osservazionicomunicate dal contribuente nei sessanta giorni dalla comunicazione delprocesso verbale di constatazione. Ed in ogni caso, questa Corte hareiteratamente affermato, al riguardo, che «In tema di imposte suiredditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che nonmenziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l.n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alleirregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure dacui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire laproduzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione hal'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare dettavalutazione nell'atto impositivo» (Cass. n. 12343/2024).8.3. Peraltro, la ricorrente confonde il diritto al contraddittorio conla motivazione dell’atto impositivo e pretende di applicare le disposizioniprocessualcivilistiche e i principi espressi da questa Corte in materia diNumero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivazione apparente delle pronunce giudiziali anche alla motivazionedegli atti amministrativi.9. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. la «Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione e/ofalsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».9.1. Sostiene che la sentenza impugnata, là dove «qualifica lequali mero assemblaggio ( … trattasi di mero assemblaggio ; p. 5)e dunque irrilevanti rispetto alla possibilità di qualificare le merci oggettodi [OSCURATO:PERSONA] quale prodotto finito», si pone in contrastocon l’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n.2197/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del28 marzo 2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che «nelcaso in esame, le merci di cui si discute non erano destinate alla venditadiretta, tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo losdoganamento, ma necessitano comunque di passaggi intermedi edulteriori – quantomeno l’assemblaggio - per essere commercializzatecome biciclette a pedalata assistita».10. Il motivo è manifestamente infondato atteso che la sufficienzadel «mero assemblaggio» dei beni importati, affermata nella sentenzadel TAR, si pone in assoluta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato nella sentenza qui impugnata.11. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., la «Violazione del principio del ne bis in idem.Violazione e/o falsa applicazione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione», costituito dallasentenza del TAR citata nel precedente motivo di ricorso.12. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.,per la sussistenza di una doppia pronuncia di merito conforme inassenza, peraltro, della deduzione di una qualche difformità delle ragioniNumero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass.n. 35893/2023).13. Il motivo è in ogni caso inammissibile perché la dedottaomissione è riferita non a un fatto storico-naturalistico ma adargomentazioni, nella specie contenute in una pronuncia giudiziale. Èorientamento consolidato, infatti, che costituisce un "fatto" agli effettidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto",ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (cfr, ex multis, Cass. n.7983/2014, n. 17761/2016, n. 29883/2017; Cass. Sez. U., n.8053/2014 e n. 5745/2015).14. Con il settimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione artt. 24 e 111 Cost; Violazioneart. 132 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987».14.1. Sostiene che «La Sentenza ha cioè ritenuto,contemporaneamente, che i destinatari dell’Avviso avrebbero: realizzatoun meccanismo di importazione elusivo volto ad aggirare la RegolaGenerale n. 2a per eludere l’applicazione dei dazi antidumping ecompensativi. I due concetti sono, però, tra loro incompatibili, sino adessere – a ben vedere – l’uno il contrario dell’altro e, di conseguenza, lamotivazione della Sentenza è in parte qua soltanto apparente».15. Sulla medesima questione con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. deduce il vizio di contraddittorietà dellamotivazione «Violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; Violazionedell’art. 111, comma 6, Cost.; [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987»e con il nono motivo deduce la «Violazione art 132, 2° comma, n. 4,c.p.c.; Violazione art. 111, comma 6, Cost.; [OSCURATO:PERSONA] n.2658/1987, questa volta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/202616. I motivi, che per evidente connessione, possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati. E ciò alla stregua di quantogià detto esaminando il secondo motivo di ricorso ovvero che il giudiced’appello nella parte motivazionale oggetto di censura si riferisce allaRegola 2A di cui fa espressa applicazione senza alcuna imputazione allasocietà contribuente di comportamenti elusivi, come inveceerroneamente sostenuto nel motivo in esame. Anzi, l’argomentazionecensurata non costituisce neppure ratio decidendi esprimendo soltantoun convincimento dei giudici di appello sulle finalità della Regola 2A.17. Con il decimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione delRegolamento UE n. 952/2013 e del [OSCURATO:PERSONA] UE n.2446/2015 in relazione all’art. 360, n. 3».17.1. La ricorrente richiama l’art. 60 del Regolamento UE 952/2013(rubricato “Acquisizione dell’origine”) che sancisce, al secondo comma,che «le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi oterritori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hannosubito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale edeconomicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata atale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovoo abbia rappresentato una fase importante del processo difabbricazione».17.2. Secondo parte ricorrente la predetta disposizione prevede chela “origine” di un prodotto può essere ricondotta in capo al Paese oterritorio nel quale è eseguita l’ultima trasformazione economicamentegiustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata, che abbiarappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Nelnostro caso, questo paese è l’Italia.È certo, infatti, che in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione deiprodotti importati, consistente nell’assemblaggio degli stessi. È la stessaNumero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026Sentenza ad affermarlo quando richiama, senza confutarle in parte qua,le relazioni tecniche prodotte da V-Ita attestanti le operazioni diassemblaggio. Che le operazioni di assemblaggio eseguite presso glistabilimenti di V-Ita costituiscano una “trasformazione economicamentegiustificata” è stato poi accertato, come si è detto, dal [OSCURATO:PERSONA] consentenza n. 2197/2022 (poi confermata dal Consiglio di Stato ed oggipassata in giudicato).18. Il motivo è inammissibile per novità della questione che nonrisulta trattata nella sentenza impugnata né la ricorrente ha indicato inquale parte del giudizio di merito l’aveva introdotto così contravvenendoal noto principio giurisprudenziale secondo cui, «Qualorauna questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente chela proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilitàper novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire allaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa» (da ultimo, Cass. n.3473/2025).19. Il motivo è comunque infondato atteso che da nessuna partedegli atti di causa all’esame di questa Corte emerge che quelle daeffettuare nel caso di specie fossero lavorazioni di trasformazione osostanziali come pretende il citato art. 60.Anzi, richiamando quanto si è detto esaminando il quinto motivo diricorso, la sentenza del TAR cui fa riferimento la ricorrente ha accertatoche nel caso di specie fosse sufficiente, per essere commercializzatecome biciclette a pedalata assistita, l’assemblaggio dei pezzi importati,Numero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026in perfetta sintonia e non in contraddizione con quanto affermato dallaCTR.20. Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione delRegolamento di Esenzione (n. 88/97, come modificato dal Regolamenton. 512/2013 e dal Regolamento n. 1296/2020) e del Regolamento 611del 17 marzo 2023».21. Il motivo, diretto a censurare la statuizione d’appello diesclusione dell’importazione de qua dal regime di esenzione dal dazioantidumping ritenendo che «il Regolamento di esenzione, e dunque ilsuo art. 14, non si applica alle parti di biciclette elettriche importate peressere poi sottoposte ad operazioni di assemblaggio» (ricorso, pag. 48),è all’evidenza inammissibile per difetto di interesse in quanto con lostesso la ricorrente sostanzialmente ribadisce l’inapplicabilità di dettoRegolamento, già affermata dalla CTR, ancorché sotto altro profilo.22. Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativoemergente dalla giurisprudenza unionale, da ultimo rinvenibile nellasentenza della Corte di giustizia UE del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, sollecitato dalla ricorrente,dovendosi, peraltro, evidenziare che il provvedimento del Tribunale diGenova depositato dalla parte ricorrente con la memoria (essendosuperflua la rimessione in termini per consentirle di provare il depositodi detto provvedimento dinanzi alla CGUE) riguarda un procedimentopenale, dove gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzi a questoTribunale in composizione monocratica per rispondere, i primi, dei reatidi contrabbando doganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVAall’importazione e le seconde per i relativi illeciti amministrativisanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001». In buonasostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova è parametrato sui riflessiNumero registro generale 26140/2024Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 14383/2026Data pubblicazione 15/05/2026penali, quali il divieto di analogia in malam partem, delle interpretazionidelle Regole generali di classificazione che non rilevano in ambitotributario.23. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA