CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33914/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE d'APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminati gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato (sentenza dellaCorte di appello di Catania indicata in epigrafe, relativa alla decisione assunta dalGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 09/07/2025);rilevato anzitutto che - a seguito della reintroduzione del c.d.patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso incassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;osservato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, propostirispettivamente a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed Eugenio AntonelloDe [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], non rientrano fra i casi appenaelencati, così divenendo inammissibili;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi debbaconseguire - ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere lacolpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, diuna sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]