CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 49096/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27519/22 Zhu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 3 ottobre 2022 con cui si ribadiscono le doglianze proposte; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. cit. non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 6); Ritenuto inoltre, quanto agli altri due motivi di ricorso attinenti alla modulazione della pena (anche con riguardo all'estensione di operatività delle attenuanti generiche), che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa i motivi che non consentono un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio (pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso