Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10593/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 9 maggio 2022 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì il 16 novembre 2017, irrevocabile il 6 dicembre 2017.

L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per delitto, per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza del Tribunale di Forlì emessa il 25 gennaio 2019, irrevocabile il 4 febbraio 2020, per reato commesso il 19 agosto 2018).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che il difensore avesse chiesto nell'incidente di esecuzione di estendere alla seconda condanna il beneficio in quanto, pur effettuando il cumulo materiale delle due pene (la continuazione era stata esclusa già dal giudice della cognizione) non erano superati i limiti massimi di cui all'art. 163 cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

È un dato incontroverso che nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa il ricorrente ha commesso un nuovo delitto per cui ha riportato una condanna a pena detentiva non sospesa.

La causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1) è, pertanto, alla lettera della norma, integrata.

Nel ricorso si sostiene, però, che la circostanza che la pena inflitta per il reato commesso nel quinquennio, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna condizionalmente sospesa, non superi il limite di due anni, costituiva elemento che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto valutare ai fini dell'eventuale reiterazione della sospensione condizionale.

In realtà, però, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, una volta che il giudice della cognizione che ha inflitto la nuova condanna a pena detentiva non ha ritenuto di disporre il beneficio concesso con la precedente sentenza, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, in osservanza di quanto disposto dall'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 30001 del 05/06/2013, Pm in proc.

Sejdic, Rv. 256407: il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo).

Il giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione condizionale non concessa dal giudice della cognizione soltanto nell'ipotesi prevista dall'art. 671, 2 L (L comma 3, cod. proc. pen., in cui egli ritenga di porre in continuazione le due sentenze, ma nel caso in esame la continuazione è preclusa dalla circostanza che su di essa si è pronunciato in senso negativo già il giudice della cognizione, e che quindi la relativa questione non può essere riproposta in esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 maggio 2022 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì il 16 novembre 2017, irrevocabile il 6 dicembre 2017. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per delitto, per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza del Tribunale di Forlì emessa il 25 gennaio 2019, irrevocabile il 4 febbraio 2020, per reato commesso il 19 agosto 2018). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che il difensore avesse chiesto nell'incidente di esecuzione di estendere alla seconda condanna il beneficio in quanto, pur effettuando il cumulo materiale delle due pene (la continuazione era stata esclusa già dal giudice della cognizione) non erano superati i limiti massimi di cui all'art. 163 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. È un dato incontroverso che nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa il ricorrente ha commesso un nuovo delitto per cui ha riportato una condanna a pena detentiva non sospesa. La causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1) è, pertanto, alla lettera della norma, integrata. Nel ricorso si sostiene, però, che la circostanza che la pena inflitta per il reato commesso nel quinquennio, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna condizionalmente sospesa, non superi il limite di due anni, costituiva elemento che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto valutare ai fini dell'eventuale reiterazione della sospensione condizionale. In realtà, però, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, una volta che il giudice della cognizione che ha inflitto la nuova condanna a pena detentiva non ha ritenuto di disporre il beneficio concesso con la precedente sentenza, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, in osservanza di quanto disposto dall'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 30001 del 05/06/2013, Pm in proc. Sejdic, Rv. 256407: il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo). Il giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione condizionale non concessa dal giudice della cognizione soltanto nell'ipotesi prevista dall'art. 671, 2 L (L comma 3, cod. proc. pen., in cui egli ritenga di porre in continuazione le due sentenze, ma nel caso in esame la continuazione è preclusa dalla circostanza che su di essa si è pronunciato in senso negativo già il giudice della cognizione, e che quindi la relativa questione non può essere riproposta in esecuzione. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 10593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris