CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha presentato motivi nuovi ed integrativi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con allegazione di tutti i verbali delle udienze, e successive note difensive in cui ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati contestati, commessi il 12 novembre 2009, maturata prima della sentenza impugnata; ha insistito per la declaratoria di estinzione del reato di minaccia, previa esclusione dell'aggravante, per remissione di querela e per l'esclusione della recidiva reiterata stante l' irrevocabilità della sentenza intervenuta dopo il delitto in questa sede contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino dell'8 settembre 2017 con la quale Liotta è stato condannato per i reati di minaccia aggravata e simulazione di reato, così riqualificata l'originaria imputazione di calunnia, con recidiva reiterata infraquinquennale alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere falsamente denunciato di minacce e lesioni, un uomo poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo picchiato con calci e pugni, cagionandogli la rottura del setto nasale (lesioni guaribili in 25 giorni per cui non si procede per remissione di querela). 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra accusa e sentenza, stante la riqualificazione dell'originario delitto di calunnia in simulazione di reato, nonostante la querela del ricorrente per lesioni consentisse agevolmente l'univoca riferibilità al solo [OSCURATO:PERSONA], tanto da non permettere all'imputato di difendersi. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e travisamento della prova in quanto il brigadiere Sirignano aveva confermato di avere visto il ricorrente in ospedale con un rigonfiamento al labbro e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di averlo colpito, a riprova che Liotta si fosse solo difeso da persona pacificamente identificabile. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 529 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello aveva omesso di dichiarare la improcedibilità per remissione di querela di [OSCURATO:PERSONA] per il capo di imputazione di minaccia grave che, a seguito del decreto legislativo 36 del 2018, è divenuto procedibile a querela. 2.4. Con il quarto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato aveva ritenuto la contestata recidiva senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse stato effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità nella consumazione del reato. Inoltre, al momento della commissione dei fatti mancava l'irrevocabilità della precedente sentenza, tanto da farne venir meno il presupposto.2.5. Con il quinto motivo rileva violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione che, alla luce anche della sospensione dei termini, è maturata il 22 gennaio 2021. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse, atteso che per il reato di cui all art. 368 cod. pen. è prevista una pena edittale più grave di quella stabilità dal reato di cui all'art. 367 cod. pen. per il quale Liotta è stato condannato. Invero, l'interesse ad impugnare richiamato dall' art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 2, n. 12993 del 19/02/2013, Marra, Rv. 255544). Quindi non è sufficiente richiedere l'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma l'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un concreto vantaggio che nella specie non potrebbe derivare dalla diversa e più grave qualificazione giuridica del reato. Nè tale interesse potrebbe ravvisarsi - come, invece, sembra supporre il ricorrente - nel far valere la mancata correlazione tra accusa e sentenza non ravvisabile nella specie stante la piena rispondenza della qualificazione giuridica con il fatto contestato e l'assenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto muove censure in fatto all'apparato argomentativo su cui si fonda la sentenza gravata.I giudici di merito hanno chiarito, con motivazione congrua e convincente, che Liotta aveva denunciato falsamente di essere stato aggredito in quanto, dalle testimonianze acquisite, tra loro convergenti, ritenute attendibili e credibili, era risultato esattamente il contrario, cioè che egli aveva picchiato [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di viabilità, tanto da rompergli il setto nasale e minacciarlo di morte, e le lievi lesioni sul labbro del ricorrente, confermate dal brigadiere Sirignano che aveva visto il ricorrente in ospedale, senza alcun travisamento della prova, erano state logicamente ricondotte dal provvedimento impugnato al tentativo di difesa della vittima, come dalla stessa riconosciuto. 4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, da valutare insieme perché strettamente connessi, sono manifestamente infondati. 4.1. Per ragioni logiche si esamina prima la censura riguardante la recidiva. 4.1.1. La sentenza impugnata, adempiendo all'obbligo motivazionale da ultimo ribadito da Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262, ha aderito ai puntuali argomenti utilizzati dal giudice di primo grado che nel ritenere sussistente l'art. 97, comma 4, cod. pen. aveva richiamato le diverse condanne da questi riportate da Liotta per gravi delitti che, posti in relazione ai fatti oggetto del giudizio, erano state ritenute indicative della maggiore capacità e propensione criminale del ricorrente. 4.1.2. Del tutto generica è la doglianza relativa all'omessa verifica da parte della Corte di appello di Napoli della data di una non meglio precisata precedente condanna definitiva al momento di commissione dei fatti contestati. 4.1.3. In relazione, inoltre, alla mancata declaratoria da parte della Corte di appello dell'improcedibilità per il reato di minaccia aggravata, il ricorrente omette di considerare che, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen., introdotto d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. si procede d'ufficio qualora vi siano circostanze aggravanti ad effetto speciale come la recidiva reiterata infraquinquennale, applicata al Liotta, che comporta infatti un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). A sostegno di tale interpretazione, conforme alla ratio legis di assicurare che vengono perseguiti delitti rivelatori di spiccata pericolosità dell'autore, evidenziata proprio dal riconoscimento della recidiva, si è pronunciata la Corte di cassazione a Sezioni Unite con riguardo alla procedibilità di ufficio prevista dall'art. 649-bis cod. pen. di taluni reati contro il patrimonio proprio con riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 e Sez. 5, n. 2481 del 05/11/2020, P., Rv. 280406).5. Anche l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato. Le condotte illecite, commesse il 12 novembre 2009, risultano contestate a Liotta con recidiva reiterata infraquinquennale, aggravante ad effetto speciale che, ex art. 157, comma 2 cod. pen., innalza il termine di prescrizione a 10 anni, a cui vanno aggiunti 524 giorni di sospensione, maturati nel corso del giudizio di primo grado. La prescrizione è dunque maturata il 19 aprile 2021, dopo l'emissione della sentenza di secondo grado avvenuta il 4 marzo 2021. Diversamente da quanto indicato a pagina 9 del ricorso, la sospensione dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il 5 giugno 2015 e il 15 gennaio 2016, è di 7 mesi e 10 giorni (e non di 6 mesi e 10 giorni) e il rinvio del 5 giugno 2015 risulta essere dipeso dall'astensione degli avvocati dalle udienze, come da provvedimento emesso dal giudice, e non anche dall'assenza dei testimoni. L'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente la pronuncia della dichiarazione di estinzione dei reati per la prescrizione maturata dopo l'adozione della sentenza di appello. 6. Il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del