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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22438/2026

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entante pro temporePasquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin.11110/2016 depositata il 12/12/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15622/2017Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 22438/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro temporePasquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin.11110/2016 depositata il 12/12/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15622/2017Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 22438/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 22438/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris