CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;l e t t e l e c o n c l u s i o n i s c r i t t e d e l l e p a r t i c i v i l iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che chiedono la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi e in via gradata il loro rigetto e allegano nota-spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Quinta Sezione di questa Corte, con pronuncia in data 10/10/2024, ha annullatola sentenza della Corte di appello di Bari in data 14/02/2023 per vizio di motivazione circa ilcontributo causale degli odierni imputati in ordine al delitto di atti persecutori posto in esseretra il dicembre 2015 e il 16 marzo 2016 ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX. In particolare, muovendo dall’ipotesi di accusa, condivisa daigiudici di merito, secondo cui, a seguito dell’interruzione della convivenza traXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (imputata non ricorrente) e XXXXXXXXXXXXXXXX e dell’iniziodella relazione del suddetto con XXXXXXXXXXXXXXXX (che, poi, nell’ottobre 2015 avrebbesposato), gli imputati avrebbero posto in essere una condotta persecutoria in danno di questiultimi, la pronuncia rescindente ha rilevato che, a fronte di uno specifico motivo di appellocon il quale ci si doleva dell’equiparazione, da parte del primo Giudice, delle condotte dei treconcorrenti, laddove l’unica colpa della XXXXXX era la sua amicizia con la XXXXXXXX e diXXXXX di essere il figlio della XXXXXX, la suddetta Corte si limitava ad osservare che lepersone offese avevano denunciato le minacce e le diffamazioni poste in essere dagliimputati, senza fornire alcuna più specifica indicazione, come, invece, sarebbe statorichiesto ai fini dell’affermazione di responsabilità concorsuale.In sede di rinvio la Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bari in composizione monocratica indata 14/02/2023 nei confronti di entrambi alla pena di mesi nove di reclusione (per stalking elesioni, sulle quali ultime l’accertamento di responsabilità era divenuto definitivo), salvo ilriconoscimento della pena sospesa per XXXXX, come già valutato nella sentenza di appelloannullata. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite il propriodifensore di fiducia (che è lo stesso per entrambi), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXX, deducendo violazione degli artt. 110, 612-bis cod. pen. e vizio dimotivazione.In particolare, lamentano che il Giudice del rinvio ha replicato il percorso motivazionalegià censurato, contravvenendo ai dicta della sentenza rescindente.Osservano che la sentenza non ha motivato sull’elemento soggettivo del concorso dientrambi; e ha trascurato che la XXXXXX non ha mai condiviso il proposito criminoso dellaXXXXXXXX, unica animata da acredine nei confronti delle costituite parti civili, e cheXXXXX, come emerge dal tenore delle conversazioni intercettate il 6 e 7 febbraio 2016, eraanimato da astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli atteggiamenti offensivi posti in essere daquest’ultimo nei confronti della genitrice.Rilevano, quindi, che ai comportamenti degli imputati non è corrisposto quelprogressivo accumulo del disagio generato in uno stato di prostrazione psicologica in gradodi manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-bis cod. pen. Insistono, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare [OSCURATO:PERSONA] conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità dei ricorsi, mentrel’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX, chiede con memoria scritta, la declaratoria di inammissibilità deiricorsi e, in via subordinata, il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto le censure difensive, oltre ad esseremanifestamente infondate e generiche, non si confrontano con le argomentazioni dellasentenza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici e conformi alle indicazioni dellasentenza rescindente.Le ragioni di annullamento circa la responsabilità a titolo di concorso dei due imputatinel delitto di atti persecutori sono state oggetto di disamina corretta, completa e logica nellamotivazione in esame, che, diversamente da come lamentato, ha ampiamente colmato lelacune evidenziate dalla sentenza di questa Corte.Nella sentenza di rinvio, invero, si sottolinea che: - da una più approfondita lettura deglidalla vicenda originaria (lo scontro XXXXXXXX – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) e dalle ragionisottese ad essa (la gelosia della XXXXXXXX) hanno, poi, avuto sviluppi anche paralleli adetta vicenda, assumendo, comunque, tenore persecutorio; - giustamente nel capo diimputazione del reato si rileva che il concorso negli atti persecutori avvenne “ a titolodiverso”, ossia che il movente che spinse gli odierni imputati nel compiere atti di portatavessatoria nei confronti delle persone offese, in aggiunta e rafforzamento di quelli dellaXXXXXXXX, non fu solamente quello della gelosia di quest’ultima, ma si sviluppò in unaforma di vera e propria avversione nei confronti delle persone offese, come è dato evinceredalle querele delle stesse, acquisite con il consenso delle parti; - nella prima querela del 9dicembre 2015, si fa riferimento all’azione di stalking nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] da partedella XXXXXXXX, inizialmente attraverso social network, e ad un contributo della XXXXXX,che aveva accompagnato la XXXXXXXX per avvicinare minacciosamente la antagonista; -quella del 27 gennaio 2016 di [OSCURATO:PERSONA] riguarda un avvicinamento con aggressione sustrada da parte della XXXXXX nei confronti dell’uomo, in cui si intromise anche XXXXX, checolpì il suddetto ripetutamente al capo procurandogli lesioni; - in quella del 6 febbraio 2016XXXXXXX, oltre a riferire di un danneggiamento alla sua vettura, lamentava che XXXXXaveva iniziato a telefonargli, rivolgendogli minacce e offese, cui seguì una telefonata dellaXXXXXX, anch’essa a contenuto minaccioso; - in quella del 13 febbraio 2016 si denunciavaun ulteriore danneggiamento al veicolo della coppia nonché allo zerbino della porta diingresso dei coniugi, rilevando la presenza di un limone conficcato su una delle inferriate delcancello di ingresso, con significato simbolico, ricollegandolo [OSCURATO:PERSONA] ad una telefonata incui XXXXX aveva minacciato di mettergli “il limone in bocca” e facendo riferimento ilquerelante ad una serie di ulteriori telefonate e messaggi vocali contenenti minacce e insultiprovenienti dagli odierni imputati; - dalle denunce-querele del 18 e del 22 febbraio 2016sporte dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che la stessa era oggetto continuo di offese, minacce eintimidazioni attraverso l’applicativo whatsapp dall’utenza telefonica in uso alla XXXXXXXXanche col coinvolgimento della XXXXXX; - dalla querela del 12 marzo 2016 di [OSCURATO:PERSONA] sievince che la XXXXXX lo aveva seguito in auto ed era poi scesa dalla stessa, minacciandoloe ingiuriandolo e offendendo, poi, anche sua moglie che era con lui sul suo veicolo; - iconiugi hanno ripetutamente attestato, nei diversi atti di querela, lo stato di ansia e di timoreloro ingenerato, ribadendolo anche durante le loro audizioni dibattimentali; - i racconti dellepersone offese risultano riscontrati dai documenti allegati alle querele, ossia dalle paginerelative ai post pubblicati sui social network e dalla trascrizione delle chiamate in cui laXXXXXX sosteneva le offese della XXXXXXXX, nonché dalla trascrizione delle chiamate edei messaggi vocali inviati da XXXXX al denunciante, con pesanti insulti e minacce disignificativo tenore (tra cui il riferimento al “limone in bocca”); - pur cogliendosi nelle parole diXXXXX un intento difensivo nei confronti della madre, dalle stesse, comunque, emerge unacondivisione della linea offensiva da quest’ultima seguita, in adesione all’azione dellaXXXXXXXX (e anche per motivi diversi, come riferito in dibattimento dalla [OSCURATO:PERSONA]).Si conclude, in detta sentenza, col ritenere, in modo non manifestamente illogico e,pertanto, insindacabile in questa sede, che: - l’insieme delle condotte tenute dai dueimputati, in grado di ingenerare, in ragione della loro continuità, ripetività ed entità, nellepersone offese un evidente stato d’ansia e di timore per la propria incolumità, sia tale da farconsiderare pienamente integrato il reato di atti persecutori; - debba essere consideratosussistente anche l’elemento soggettivo, integrato nel reato in esame, secondo costantegiurisprudenza di legittimità, dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre inessere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità aprodurre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualitàdel proprio agire; - sia, invero, evidente che gli odierni imputati erano consapevoli che le lorocondotte fossero idonee a ingenerare nelle vittime ansia e ancor più timore per la propriaincolumità, pur tenendo conto dell’occasionalità di alcune situazioni (come quella del 12febbraio 2016, quando [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si incontrarono casualmente con laXXXXXX che li seguì in auto e poi li aggredì verbalmente). 2. I ricorsi degli imputati, che insistono su una violazione dei dicta della sentenzarescindente insussistente, sulla mancata valutazione dell’elemento soggettivo del reatoovvero dello stato di disagio ingenerato nelle vittime e sulla mancata condivisione delproposito criminoso della XXXXXXXX da parte degli imputati, senza contestare a taleriguardo il rilievo secondo cui i motivi dell’azione criminosa sarebbero anche diversi da quellidi mero sostegno ad un’amica ovvero ad una genitrice, incorrono nell’inammissibilità permanifesta infondatezza, genericità e aspecificità. All’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favoredella Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare ineuro tremila.Gli imputati vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXX, che si ritiene equo liquidare, in ragione del numero delle parti edell’impegno professionale profuso, come da dispositivo.Va disposto l’oscuramento, considerata la tipologia del reato per cui si procede. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.