CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la sentenza n. 3748 / 18/15 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata i l 9 settembre2015; IRES-IRAP-IVA Attività antieconomica- Indagini bancarie- termine ex art 12, c.7, l 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno20 24 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e, personalmente, nei confronti dei tre soci di questa (che non hanno svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia- Sezione staccata di Catania ne aveva rigettato l’appello,confermando la decisione di primo grado. Con la decisione di primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso di accertamento, notificato alla società e relativo a IRES, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2009,perché emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma sette, della legge n.212 del 2000. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto non risulta che gli stessi (la cui qualità di soci della predetta [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro, è solo prospettata ma non documentata ) abbianorivestito la qualità di parte nei precedenti gradi di merito. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché degli artt.36 d.P.R. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., lamentando un’omessa pronuncia della C.T.R. sulle eccezioni sollevate dall’ufficio nelle pregresse fasi di merito in merito alla circostanza che l’accertamento in questione fosse fondato sulle indagini bancarie e non sull’accessonei locali.3.Con il secondo motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod.proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo integrato dalle circostanze esposte nel primo motivo. 4.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 rilevando che il termine dilatorio di 60 giorni non è applicabileagli accertamenti fondati su indagini bancarie. 5. Infine, con il quarto motivo , si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 evidenziandosi che, nel caso in esame, non poteva prospettarsi la violazione dell’articolo indicato in rubrica perché in sede di accesso i verbalizzanti non formularono alcuna contestazione o rilievo ma si limitarono a chiedere chiarimenti o documenti in merito alle movimentazioni bancarie. 6. I motivi, connessi, possono trattarsi congiuntamente e non meritano accoglimento. 6.1 Risulta accertato in fatto dalla stessa sentenza impugnata e dal contenuto dell’avviso di accertamento, come riprodotto in seno al ricorso,che l’atto impositivo impugnato fu emesso a seguito di accesso mirato presso la sede della societàe ante tempus rispetto al termine dilatorio di cui al citato art.12. 6.2 Ciò posto, la sentenza impugnata appare esente da censure in quanto emessa in espressa coerenza con il seguente principi o statuit o da questa Cortea Sezioni Unite e a tutt’oggi seguito: i n tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avvisodi accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (cfr. Cass. , Sez. U. n.18184 del 29/07/2013). In seguito, inoltre, questa Corte (Cassn. 15010 del 02/07/2014) ha avuto modo di specificare che iltermine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la nullità dell'avviso di accertamento notificato nel rispetto del termine "de quo" con riferimento ad un verbale di accesso, nonostante l'assenza di un successivo processo verbale di constatazione) e ancora Cass., S ez. 5, n. 18413 del 30/06/2021 ha statuito che i n tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza . Alla luce di tali condivisi principi, implicanti il rigetto del terzo e del quarto motivo, vanno rigettati anche il primo e il secondo motivo, essendo evidente dal tenore della motivazione della sentenza impugnata che la C.T.R., aveva ben presenti le eccezioni sollevate e le circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio ma le ha implicitamente rigettate. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. R