CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6866/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO –[OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IM- MIGRAZIONE –UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Trieste n. 516/22, depositatoil 17febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Afghanistan, ha proposto ricorso contro il provvedimento emesso il 2 aprile 2019, con cui il Ministero dell'interno –Di- partimento per le libertà civili e l'immigrazione –[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il suo trasferimento in Germania, quale Stato membro dell'UE in cui egli aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne ha accettato la ri- presa in carico. 1.1. Con decreto del 9 ottobre 2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio. 1.2. Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al Tribunale di Trieste, che con decreto del 17 febbraio 2022 ha rigettato il ricorso. Premesso che la ratioacceleratoria e la concentrazione del rito camerale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti di trasferimento consente di prendere in considerazione esclusivamente i motivi dedotti nel ricorso intro- duttivo, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti i rischi cui il ricorrente sarebbe ri- masto esposto in caso di rimpatrio, osservando che l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dalla verifica del diritto del ricorrente ad ottenere l'e- same della sua domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro competente e a non essere trasferito verso uno Stato non compe- tente, restando esclusa una valutazione prognostica in ordine all'accoglimen- to della domanda. Precisato inoltre che la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 604/2013 costituisce uno degli strumenti cardine del sistema europeo comune di asilo, finalizzato ad instaurare un meccanismo per la determina- zione dello Stato membro competente per l'esame della richiesta di asilo, ha rilevato che tale sistema è improntatoal principio del mutual trust, cioè della fiducia reciproca degli Stati in ordine al rispetto dei diritti fondamentali, in virtù del quale vige una presunzione di adeguatezza del sistema del Paese dove il richiedente dev'essere trasferito, che può essere superata soltanto sulla basedi elementi seri e precisi. Ciò posto, ha ritenuto generiche, con- traddittorie ed irrilevanti le doglianze sollevate dal ricorrente, riflettenti la mancata audizione in pubblica udienza, la mancata somministrazione d'infor- mazioni in forma scritta e in una lingua a lui conosciuta e la mancata consegna di copia della documentazione relativa alla sua richiesta, aggiungendo che la posizione in cui il ricorrente si sarebbe venuto a trovare in caso di trasferi- mento in Germania sarebbe potuta venire in rilievo soltanto in presenza di carenze sistemiche nel Paese di destinazione, la cui sussistenza poteva essere esclusa in virtù del principio del mutual trust e delle informazioni acquisite. Quanto poi alla clausola di sovranità prevista dall'art. 17 del Regolamento, che consente a ciascuno membro di accettare l'esame della domanda di pro- tezione anche nel caso in cui non sia competente, ha affermato che la stessa non assicura al richiedente una posizione di diritto soggettivo, tutelabile di- nanzi al Giudice ordinario, ritenendo comunque non provato che la Germania violasse in qualche modo il principio di non refoulement. Ha escluso infine che la mancata previsione della protezione umanitaria da parte degli ordinamenti di altri Stati membri comportasse la competenza dello Stato italiano in ordine alla relativa domanda, osservando che esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento UE soltanto i tipi di protezione espressamente contemplati dalla Direttiva 2011/95/UE, purché possano essere richiesti separatamente. 2. Avverso il predetto decreto il Raziq ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini della parte- cipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835). 2. Si rileva inoltre che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ., la difesa del ricorrente ha chiesto la dichiarazione d'inef- ficacia del decreto di trasferimento, per intervenuta scadenza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 29, comma primo, del Regolamento UE n. 604/2013, avrebbe dovuto provvedersi al trasferimento in Germania, sostenendo che, ai sensi dell'art. 3, comma 3-octies, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, detto termine decorreva nella specie dalla comunicazione del decreto emesso il 15 luglio 2021, con cui il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. La questione è inammissibile, avendo ad oggetto una circostanza idonea a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione che, in quanto veri- ficatasi anteriormente alla pronuncia del decreto impugnato, avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudiziodi merito, e non è quindi deducibile in questa sede, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 7/12/2017, n. 29349; Cass., Sez. I, 20/09/2013, n. 21596; Cass., Sez. II, 28/08/2002, n. 12607). 3. Con il primo motivod'impugnazione, il ricorrente deduce la violazione ola falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, censurando il decreto impugnato per aver omesso di esaminare la questione concernente la violazione dell'obbligo d'informare il richiedente per iscritto e in una lingua a lui comprensibile, da lui sollevata nella memoria depositata nel corso del procedimento. Premesso che, in quanto funzionali ad una par- tecipazione effettiva e consapevole alla procedura, gli obblighi informativi previsti dal Regolamento costituiscono un aspetto essenziale ed inderogabile della disciplina del trasferimento, sostiene che essi non sono sovrapponibili a quelli riguardanti la domanda di protezione, e l'inosservanza degli stessi co- stituisce anch'essa oggetto del sindacato giurisdizionale, determinando l'ille- gittimità del provvedimento di trasferimento. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 11 della Direttiva 2013/32/UE, dell'art. 17 del Regola- mento UE n. 604/2013, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della CEDU, dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, degli artt. 5, comma se- sto, e 19, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 2, lett. e) e g), e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver escluso la competenza dello Stato italiano ad esaminare le doglianze da lui sollevate in ordine allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionaleda lui promossa in Germania. Premesso di non aver avuto comunicazione dei motivi di rigetto della domanda e di non aver rice- vuto copia della relativa documentazione, afferma che la veridicità di tale as- sunto avrebbe potuto essere accertata mediante l'acquisizione d'informazioni presso il Ministero degli affari esteri oppure ordinando al Ministero dell'interno di produrre la predetta documentazione, non potendosi porre a carico di esso ricorrente l'onere di provare l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo. Aggiunge che, nell'escludere l'applicabilità della clausola discrezio- nale di cui all'art. 17 cit., il Tribunale non ha considerato che la stessa forma parte integrante del sistema di determinazione della competenza, consen- tendo di escludere il trasferimento qualora lo stesso esponga il richiedente al rischio del rimpatrio e del conseguente assoggettamento a trattamenti inu- mani o degradanti. Rileva inoltre che il Tribunale ha omesso di esercitare i propri poteri istruttori officiosi e di esaminare le fonti d'informazione da lui prodotte, attestanti la situazione di violenza generalizzata in atto nella sua regione di provenienza, a causa dei tentativi di espansione dei gruppi terro- ristici e delle operazioni militari condotte dalle forze governative, idonei a giustificare l'applicazione del principio di non refoulement. Aggiunge che in sede giurisdizionale devono essere presi in considerazione anche i fatti so- pravvenuti o non rappresentati dal richiedente, poiché la necessità di prote- zione dev'essere valutata all'attualità. Sostiene infine che il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, nell'ampliare le ipotesi in cui possono essere rilasciati i permessi di soggiorno per casi speciali, introdotti dal d.l. n. 113 del 2018, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo il divieto di espulsione qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. 5. Il primo motivo, avente ad oggetto la violazione degli obblighi infor- mativi inerenti alla procedura di trasferimento, è parzialmente fondato. Il decreto impugnato non ha affatto omesso di esaminare le censure ri- flettenti l'inadempimento dei predetti obblighi, ma le ha ritenute inammissi- bili, in quanto non sollevate nel ricorso introduttivo, bensì nella memoria de- positata in sede di riassunzione a seguito della dichiarazione d'incompetenza. Non è quindi configurabile, nella specie, il vizio di omessa pronuncia, ai fini del quale è necessario che manchi totalmente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non risultando sufficiente che la questione oggetto di doglianza, esaminata dal giudice, sia stata risolta in modo ritenuto giuridicamente non corretto o senza adeguata motivazione, giacché in sede di legittimità tali vizi non sono deducibili ai sensi degli artt. 360, primo com- ma, n. 4 e 112 cod. proc. civ., ma ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 o 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, 5/03/2021, n. 6150; Cass., Sez. VI, 3/ 03/2020, n. 5730; 4/12/2014, n. 25714). 5.1. Non può tuttavia condividersi l'osservazione, posta a fondamento della dichiarazione d'inammissibilità, secondo cui le predette censure avreb- bero potuto essere formulate esclusivamente nel ricorso introduttivo. L'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, nell'assoggettare al rito di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. l'impugnazione delle decisioni di trasferimento, fa infatti salvo quanto disposto dai commi seguenti, i quali delineano un procedimento camerale sui generis, ispirato al principio di effettività di cui all'art. 27, par. 1, del Regola- mento UE n. 604/2013, a)fissando per la proposizione della domanda il ter- mine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (comma 3-ter), b) ponendo la notificazione del ricorso a carico della cancelleria (comma 3-qua- ter), c)consentendo all'autorità che ha emesso il provvedimento di deposi- tare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva e imponendole di depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento (comma3-quinquies), d) consentendo al ricorrente di depositare, entro i dieci giorni successivi, una nota difensiva (comma 3-sexies), e)prevedendo la fis- sazione dell'udienza per la comparizione delle parti solo quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione, f)imponendo la definizione del pro- cedimento entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, g) esclu- dendo la reclamabilità della decisione, e prevedendone l'impugnabilità con il ricorso per cassazione (comma 3-septies), h) escludendo l'operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (comma 3-novies) e i) stabilendo che la controversia è trattata in ogni grado in via d'urgenza (comma 3-decies). La natura camerale del rito comporta indubbiamente l'applicabilità del principio, più volte ribadito da questa Corte e richiamato anche dal decreto impugnato, secondo cui, pur dovendo essere assicurato il diritto di difesa, e quindi rispettato il principiodel contraddittorio, la particolare celerità e sem- plicità di forme che caratterizzano il procedimento esclude l'operatività delle disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente di quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. VI, 12/10/2022, n. 29865; 30/12/2015, n. 2600; Cass., Sez. I, 12/01/2007, n. 565). La specialità delle regole che presiedono all'instaurazione e allo svol- gimento del contraddittorio, in funzione di contemperamento tra le esigenze di celerità del procedimento con quelle di effettività del rimedio previsto, con- sente inoltre di escludere che, come sostenuto dal Tribunale, la proposizione della domanda comporti la consumazione del diritto all'impugnazione, impe- dendo quindi al richiedente di dedurre successivamente ulteriori vizi del prov- vedimento impugnato: in tal senso depongono, in particolare, oltre alla pos- sibile sopravvenienza di fatti nuovi nel corso del procedimento, la brevità e la perentorietà del termine per la proposizione della domanda, che può ostaco- lare o comunque rendere più difficile la ricerca degli elementi di prova, l'im- posizione a carico dell'Amministrazione del dovere di procedere, soltanto a seguito della notifica del ricorso, ad una completa discovery degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, e l'attribuzione al ricorrente della facoltà d'interloquire attraverso il deposito di note scritte, le quali rap- presentano quindi l'atto in cui egli può spiegare finalmente per intero le pro- priedifese, attraverso puntuali riferimenti agli atti della procedura. Nella specie, d'altronde, come si evince dalla trascrizione riportata a cor- redo del motivo di ricorso per cassazione, le doglianze formulate dal ricor- rente con le note scritte depositate a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste risultavano tutt'altro che estranee all'oggetto del giudizio, riflettendo l'omessa somministrazione delle informazioni relative alla procedura, in una lingua comprensibile all'interessato, e il mancato svol- gimento del colloquio personale, prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013 quali indispensabili garanzie partecipative, la cui inosservanza comporta la nullità della decisione di trasferimento, indipendentemente dall'allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico vulnusal suo diritto di azione e difesa (cfr. Ca ss., Sez. II, 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963). In proposito, è appena il caso di richiamare la sentenza del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2021, C-315/2021 e C-328/2021, D.G. e altri, con cui la Corte di Giu- stizia UE, nel fornire l'interpretazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, ha affermato, tra l'altro, che il destinatario di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo, il quale deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'e- same della domanda di protezione internazionale quanto le garanzie proce- durali stabilite dal Regolamento, precisando che il ricorso previsto dall'art. 27, par. 1, del Regolamento deve poter avere ad oggetto,in particolare, la man- cata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del col- loquio personale. 6. Il decreto impugnato va pertanto cassato, restando assorbito il se- condo motivo, riguardante le carenze sistemiche delle procedure di asilo e delle condizioni di accoglienza in Germania, l'applicabilità della clausola di- screzionale di cui all'art. 17 del Regolamento UE e la violazione del principio di non refoulement. La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Trieste, che prov- vederà, in diversa composizione, anche