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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15333/2026

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sioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio in relazione alla ritenuata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.593, comma terzo, cod. pen.;lette le conclusioni e sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa delle parti civili, chiede ilrigetto del ricorso proposto dall'imputato e la rifusione delle spese come da nota giàdepositata;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso ai quali si riporta insistendo perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2025, quale giudice dirinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, SezioneQuinta Penale, con sentenza dell’8 novembre 2024, ha confermato la sentenza di condannapronunciata dal Tribunale di Velletri l’11 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 593, primo e terzo comma, cod. pen.2.

In sintesi e per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso.2.1.

XXXXXXXXXXX è stato sottoposto a indagini e condannato per avere omessodi soccorrere la propria compagna XXXXXXXXXXXXXXXX che dormiva con lui allorché lastessa, dopo avere assunto sostanze stupefacenti, era cianotica e non respirava.Nello specifico, secondo quanto esposto nelle sentenze di merito, l’imputato, chepure si era reso conto che la donna aveva dei problemi respiratori sin dal pomeriggio, avevacontattato il servizio sanitario rivolgendosi a un vicino solo alle ore 1.40 del 19 agosto 2016 ela donna era così giunta cadavere al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Frascati alle ore

2.33.2.2. Avverso la sentenza di appello, pronunciata il 21 marzo 2024, ha propostoricorso l’imputato che nell’impugnazione ha dedotto: a) l’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche; b) la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 593,comma secondo, cod. pen.2.3.

La Sezione Quinta Penale di questa Corte, con sentenza dell’8 novembre 2024,dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, ha ritenuta fondata la doglianza oggettodel secondo motivo rilevando che la motivazione della Corte territoriale fosse carente quantoalla sussistenza della circostanza aggravante in ragione della mancata articolazione di unaccertamento controfattuale circa l’efficienza causale dell’omissione da parte dell’imputatocon quella, di natura patologica, che ha determinato l’exitus.2.4.

La Corte di appello in sede di rinvio, con la sentenza ora impugnata haripercorso i precedenti gradi di merito in punto di affermazione di responsabilità e ha fondatola conferma della decisione di primo grado anche quanto alla sussistenza dell’aggravanteevidenziando che l’imputato aveva avuto contezza delle condizioni della compagna sin dalpomeriggio e, comunque, dalle ore 21, per cui un tempestivo intervento dei sanitari avrebbepotuto, quanto meno, ridurre la possibilità dell’esito infausto, che si è poi determinato ed eragià avvenuto allorché lo stesso ha chiamato il vicino di casa.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.627 cod. proc. pen. e 593, comma terzo, cod. pen. evidenziando che la Corte territorialeavrebbe omesso di uniformarsi alla sentenza di annullamento.

Nello specifico, la difesa, indue distinti ma complementari motivi, rileva che il giudice di rinvio avrebbe nella sostanzareiterato lo stesso percorso giustificativo già in precedenza reso e non avrebbe dato conto diavere effettuato il giudizio controfattuale necessario al fine di verificare l’effettiva incidenzadel ritardo del soccorso nella determinazione dell’evento morte e, così, avrebbecontravvenuto all’obbligo di motivazione imposto con la sentenza di annullamento.4.

In data 16 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le qualiil Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.5.

In data 23 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la notaspese con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eZenatello chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 627 cod. proc. pen. e 593, comma terzo, cod. pen.rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare il giudizio controfattualerichiesto dalla sentenza di annullamento in merito all’effettiva incidenza del ritardo delsoccorso nella determinazione dell’evento morte.La doglianza è infondata.2.1.

La Corte di cassazione ha disposto l’annullamento della prima sentenza diappello a causa della carenza di motivazione in ordine al giudizio controfattuale necessarioper la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma terzo dell’art. 493 cod. proc.pen.Come rilevato con tale pronuncia e anche da ultimo evidenziato dalla pacificagiurisprudenza di legittimità, infatti, «ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 593,terzo comma, cod. pen., è necessario accertare, con un giudizio di alta probabilità logica, ilnesso causale tra omissione ed evento, per cui la fattispecie è configurabile solo se siaccerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusal'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale,non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posterioreo con minore intensità lesiva» (Sez. 5, n. 29393 del 14/07/2025, Rametta, Rv. 288518 – 02;Sez.

F, n. 38200 del 23/08/2019, Simoncini, Rv. 277290 - 01).2.2.

Il giudice di rinvio, diversamente da quanto indicato nel ricorso e dal Procuratoregenerale nelle sue conclusioni, ha ottemperato a quanto richiesto con la sentenza diannullamento.La Corte territoriale, pure prendendo le mosse dalla patologia che ha determinato ildecesso, ha ripercorso quanto accertato nel corso del processo e, indicando la scansionecronologica dei vari momenti che si sono succeduti, ha evidenziato l’incidenza avuta dalritardo nel richiedere l’intervento dei soccorsi.Sotto tale profilo, infatti, lo specifico riferimento al fatto che l’imputato aveva avutoconsapevolezza delle condizioni di salute della donna sin dal pomeriggio e, meglio, dalle ore20.54, allorché ha chiamato i Carabinieri per chiedere aiuto senza però dare seguito allarichiesta di intervento, rende specifico e adeguato conto della conclusione nel senso che sel’intervento dei sanitari fosse avvenuto tempestivamente sin dal manifestarsi dei primi maloripiù seri le possibilità del decesso si sarebbero quanto meno ridotte.La motivazione così esposta, formulata secondo un giudizio di elevata probabilitàlogica, non è sindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dalleparti civili costituite.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna,inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.761.00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio in relazione alla ritenuata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.593, comma terzo, cod. pen.;lette le conclusioni e sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa delle parti civili, chiede ilrigetto del ricorso proposto dall'imputato e la rifusione delle spese come da nota giàdepositata;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso ai quali si riporta insistendo perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2025, quale giudice dirinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, SezioneQuinta Penale, con sentenza dell’8 novembre 2024, ha confermato la sentenza di condannapronunciata dal Tribunale di Velletri l’11 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 593, primo e terzo comma, cod. pen.2. In sintesi e per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso.2.1. XXXXXXXXXXX è stato sottoposto a indagini e condannato per avere omessodi soccorrere la propria compagna XXXXXXXXXXXXXXXX che dormiva con lui allorché lastessa, dopo avere assunto sostanze stupefacenti, era cianotica e non respirava.Nello specifico, secondo quanto esposto nelle sentenze di merito, l’imputato, chepure si era reso conto che la donna aveva dei problemi respiratori sin dal pomeriggio, avevacontattato il servizio sanitario rivolgendosi a un vicino solo alle ore 1.40 del 19 agosto 2016 ela donna era così giunta cadavere al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Frascati alle ore 2.33.2.2. Avverso la sentenza di appello, pronunciata il 21 marzo 2024, ha propostoricorso l’imputato che nell’impugnazione ha dedotto: a) l’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche; b) la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 593,comma secondo, cod. pen.2.3. La Sezione Quinta Penale di questa Corte, con sentenza dell’8 novembre 2024,dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, ha ritenuta fondata la doglianza oggettodel secondo motivo rilevando che la motivazione della Corte territoriale fosse carente quantoalla sussistenza della circostanza aggravante in ragione della mancata articolazione di unaccertamento controfattuale circa l’efficienza causale dell’omissione da parte dell’imputatocon quella, di natura patologica, che ha determinato l’exitus.2.4. La Corte di appello in sede di rinvio, con la sentenza ora impugnata haripercorso i precedenti gradi di merito in punto di affermazione di responsabilità e ha fondatola conferma della decisione di primo grado anche quanto alla sussistenza dell’aggravanteevidenziando che l’imputato aveva avuto contezza delle condizioni della compagna sin dalpomeriggio e, comunque, dalle ore 21, per cui un tempestivo intervento dei sanitari avrebbepotuto, quanto meno, ridurre la possibilità dell’esito infausto, che si è poi determinato ed eragià avvenuto allorché lo stesso ha chiamato il vicino di casa.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.627 cod. proc. pen. e 593, comma terzo, cod. pen. evidenziando che la Corte territorialeavrebbe omesso di uniformarsi alla sentenza di annullamento. Nello specifico, la difesa, indue distinti ma complementari motivi, rileva che il giudice di rinvio avrebbe nella sostanzareiterato lo stesso percorso giustificativo già in precedenza reso e non avrebbe dato conto diavere effettuato il giudizio controfattuale necessario al fine di verificare l’effettiva incidenzadel ritardo del soccorso nella determinazione dell’evento morte e, così, avrebbecontravvenuto all’obbligo di motivazione imposto con la sentenza di annullamento.4. In data 16 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le qualiil Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.5. In data 23 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la notaspese con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eZenatello chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 627 cod. proc. pen. e 593, comma terzo, cod. pen.rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare il giudizio controfattualerichiesto dalla sentenza di annullamento in merito all’effettiva incidenza del ritardo delsoccorso nella determinazione dell’evento morte.La doglianza è infondata.2.1. La Corte di cassazione ha disposto l’annullamento della prima sentenza diappello a causa della carenza di motivazione in ordine al giudizio controfattuale necessarioper la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma terzo dell’art. 493 cod. proc.pen.Come rilevato con tale pronuncia e anche da ultimo evidenziato dalla pacificagiurisprudenza di legittimità, infatti, «ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 593,terzo comma, cod. pen., è necessario accertare, con un giudizio di alta probabilità logica, ilnesso causale tra omissione ed evento, per cui la fattispecie è configurabile solo se siaccerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusal'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale,non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posterioreo con minore intensità lesiva» (Sez. 5, n. 29393 del 14/07/2025, Rametta, Rv. 288518 – 02;Sez. F, n. 38200 del 23/08/2019, Simoncini, Rv. 277290 - 01).2.2. Il giudice di rinvio, diversamente da quanto indicato nel ricorso e dal Procuratoregenerale nelle sue conclusioni, ha ottemperato a quanto richiesto con la sentenza diannullamento.La Corte territoriale, pure prendendo le mosse dalla patologia che ha determinato ildecesso, ha ripercorso quanto accertato nel corso del processo e, indicando la scansionecronologica dei vari momenti che si sono succeduti, ha evidenziato l’incidenza avuta dalritardo nel richiedere l’intervento dei soccorsi.Sotto tale profilo, infatti, lo specifico riferimento al fatto che l’imputato aveva avutoconsapevolezza delle condizioni di salute della donna sin dal pomeriggio e, meglio, dalle ore20.54, allorché ha chiamato i Carabinieri per chiedere aiuto senza però dare seguito allarichiesta di intervento, rende specifico e adeguato conto della conclusione nel senso che sel’intervento dei sanitari fosse avvenuto tempestivamente sin dal manifestarsi dei primi maloripiù seri le possibilità del decesso si sarebbero quanto meno ridotte.La motivazione così esposta, formulata secondo un giudizio di elevata probabilitàlogica, non è sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dalleparti civili costituite. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.761.00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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