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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 36313/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 23 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio della moglie convivente, fatto commesso il 23 marzo 2020, condannandolo alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, oltre a pene accessorie e statuizioni civili.

Il fatto, avvenuto all'interno della residenza familiare è stato accertato sulla base della testimonianza della persona offesa e dei figli della coppia, presenti in casa; l'elemento soggettivo è stato desunto dalle modalità dell'azione e, in particolare, dall'arma utilizzata (un coltello con lama di cm. 18), dal distretto corporeo attinto (il collo) e dalla pluralità dei colpi inferti.

Nel giudizio di appello è stata disposta perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.

Il perito accertava che l'imputato presentava disturbo di personalità, che però non aveva inciso sulla imputabilità al momento del fatto, commesso in uno stato emotivo intenso, ma con capacità di intendere e di volere integra.

All'imputato venivano negate le attenuanti generiche e applicata la recidiva reiterata.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento delVG-:.«....aulrg impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla imputabilità.

Il secondo giudice aveva escluso la incapacità di intendere o di volere dell'imputato al momento del fatto sulla base delle conclusioni della perizia disposta nel giudizio di appello, che però non aveva considerato né la condizione di ebbrezza alcolica, né il riferimento ad allucinazioni diaboliche né ai pregressi tentativi di suicidio.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla recidiva e sulla commisurazione della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.1.

Con riguardo al giudizio sull'imputabilità del ricorrente, il primo motivo articola censura motivazionale sul rilievo che non sarebbe stato considerata la condizione di ebbrezza alcolica nella quale si trovava l'imputato al momento del fatto né i dati significativi di una importante alterazione mentale costituiti dalle allucinazioni diaboliche riferite dall'imputato e dai plurimi tentativi di suicidio posti in essere; l'assenza di precedenti condotte aggressive nei confronti della moglie era compatibile con l'insorgere di un improvviso raptus violento.

Il motivo ha contenuto di merito.

Invero, il secondo giudice ha fondato l'accertamento sul punto sulla base di perizia, svolta nel giudizio di appello, che aveva ritenuto l'imputato capace di intendere e di volere al momento del fatto.

La difesa evidenzia alcune lacune del giudizio - che non avrebbe tenuto conto di plurimi dati attestanti una importante alterazione mentale -, ma la deduzione, trattandosi di dati che la sentenza di appello ha specificamente considerato, si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione sull'imputabilità dell'imputato.

La condizione di ebbrezza alcolica non era confermata dagli esami ematici compiuti in ospedale, mentre gli episodi suicidari e le allucinazioni diaboliche erano stati riferiti dal ricorrente solo dopo il fatto, e di essi non vi era emergenza negli atti dei servizi sociali che avevano in passato già seguito l'imputato.

A fronte di tale motivazione il ricorso ha sostenuto, in contrario, che l'esame ematico era stato successivo di diverse ore el'all'assunzione di alcoolici avvenuta la sera precedente; l'imputato, nel corso di diversi colloqui con i sanitari dell'equipe psicologica interna al carcere, aveva riferito di tentativi di suicidio e di allucinazioni diaboliche antecedenti al fatto.

Si tratta, dunque, di una valutazione alternativa che la difesa formula, anche sulla base di atti di cui viene espressamente indicata la non acquisizione agli atti, atti dunque estranei al compendio probatorio utilizzabile e di cui non viene nemmeno prospettata una richiesta di acquisizione da parte della difesa.

L'ulteriore rilievo circa il fatto che l'assunzione di alcolici sarebbe avvenuta la sera precedente conferma l'accertamento dell'estraneità dell'ebbrezza alcolica rispetto alla dinamica del fatto.

2. Con riguardo all'applicazione della recidiva, il secondo motivo si duole che il secondo giudice non avrebbe risposto al relativo motivo di appello con il quale si era evidenziato che i precedenti riguardavano reati assai risalenti nel tempo e che l'imputato, ammesso a misura alternativa alla detenzione, aveva in corso un programma terapeutico.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di appello ha motivato l'applicazione della recidiva sul rilievo che il fatto era significativo di maggiore capacità a delinquere, come desumibile sia dalla progressione nella gravità dei reati commessi che dalla ininfluenza dei periodi di carcerazione già subiti ed anche delle ampie opportunità rieducative ricevute con l'ammissione a misure alternative alla detenzione.

3. Viene proposta censura motivazionale anche in relazione alla commisurazione della pena, di cui la difesa aveva chiesto, con l'atto di appello, la riduzione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di appello ha precisato che la pena base, determinata ai sensi dell'art. 56, comma secondo, cod. pen. trattandosi di reato punibile, nella forma consumata con l'ergastolo, è stata contenuta nel minimo edittale di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., di mesi sei di reclusione, infine ridotta per la scelta del rito abbreviato.

4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 23 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio della moglie convivente, fatto commesso il 23 marzo 2020, condannandolo alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, oltre a pene accessorie e statuizioni civili. Il fatto, avvenuto all'interno della residenza familiare è stato accertato sulla base della testimonianza della persona offesa e dei figli della coppia, presenti in casa; l'elemento soggettivo è stato desunto dalle modalità dell'azione e, in particolare, dall'arma utilizzata (un coltello con lama di cm. 18), dal distretto corporeo attinto (il collo) e dalla pluralità dei colpi inferti. Nel giudizio di appello è stata disposta perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Il perito accertava che l'imputato presentava disturbo di personalità, che però non aveva inciso sulla imputabilità al momento del fatto, commesso in uno stato emotivo intenso, ma con capacità di intendere e di volere integra. All'imputato venivano negate le attenuanti generiche e applicata la recidiva reiterata. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento delVG-:.«....aulrg impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla imputabilità. Il secondo giudice aveva escluso la incapacità di intendere o di volere dell'imputato al momento del fatto sulla base delle conclusioni della perizia disposta nel giudizio di appello, che però non aveva considerato né la condizione di ebbrezza alcolica, né il riferimento ad allucinazioni diaboliche né ai pregressi tentativi di suicidio. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla recidiva e sulla commisurazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.1. Con riguardo al giudizio sull'imputabilità del ricorrente, il primo motivo articola censura motivazionale sul rilievo che non sarebbe stato considerata la condizione di ebbrezza alcolica nella quale si trovava l'imputato al momento del fatto né i dati significativi di una importante alterazione mentale costituiti dalle allucinazioni diaboliche riferite dall'imputato e dai plurimi tentativi di suicidio posti in essere; l'assenza di precedenti condotte aggressive nei confronti della moglie era compatibile con l'insorgere di un improvviso raptus violento. Il motivo ha contenuto di merito. Invero, il secondo giudice ha fondato l'accertamento sul punto sulla base di perizia, svolta nel giudizio di appello, che aveva ritenuto l'imputato capace di intendere e di volere al momento del fatto. La difesa evidenzia alcune lacune del giudizio - che non avrebbe tenuto conto di plurimi dati attestanti una importante alterazione mentale -, ma la deduzione, trattandosi di dati che la sentenza di appello ha specificamente considerato, si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione sull'imputabilità dell'imputato. La condizione di ebbrezza alcolica non era confermata dagli esami ematici compiuti in ospedale, mentre gli episodi suicidari e le allucinazioni diaboliche erano stati riferiti dal ricorrente solo dopo il fatto, e di essi non vi era emergenza negli atti dei servizi sociali che avevano in passato già seguito l'imputato. A fronte di tale motivazione il ricorso ha sostenuto, in contrario, che l'esame ematico era stato successivo di diverse ore el'all'assunzione di alcoolici avvenuta la sera precedente; l'imputato, nel corso di diversi colloqui con i sanitari dell'equipe psicologica interna al carcere, aveva riferito di tentativi di suicidio e di allucinazioni diaboliche antecedenti al fatto. Si tratta, dunque, di una valutazione alternativa che la difesa formula, anche sulla base di atti di cui viene espressamente indicata la non acquisizione agli atti, atti dunque estranei al compendio probatorio utilizzabile e di cui non viene nemmeno prospettata una richiesta di acquisizione da parte della difesa. L'ulteriore rilievo circa il fatto che l'assunzione di alcolici sarebbe avvenuta la sera precedente conferma l'accertamento dell'estraneità dell'ebbrezza alcolica rispetto alla dinamica del fatto. 2. Con riguardo all'applicazione della recidiva, il secondo motivo si duole che il secondo giudice non avrebbe risposto al relativo motivo di appello con il quale si era evidenziato che i precedenti riguardavano reati assai risalenti nel tempo e che l'imputato, ammesso a misura alternativa alla detenzione, aveva in corso un programma terapeutico. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza di appello ha motivato l'applicazione della recidiva sul rilievo che il fatto era significativo di maggiore capacità a delinquere, come desumibile sia dalla progressione nella gravità dei reati commessi che dalla ininfluenza dei periodi di carcerazione già subiti ed anche delle ampie opportunità rieducative ricevute con l'ammissione a misure alternative alla detenzione. 3. Viene proposta censura motivazionale anche in relazione alla commisurazione della pena, di cui la difesa aveva chiesto, con l'atto di appello, la riduzione. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza di appello ha precisato che la pena base, determinata ai sensi dell'art. 56, comma secondo, cod. pen. trattandosi di reato punibile, nella forma consumata con l'ergastolo, è stata contenuta nel minimo edittale di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., di mesi sei di reclusione, infine ridotta per la scelta del rito abbreviato. 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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