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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2024

Cassazione n. 43119/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16.7.2024 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], procedendo su richiesta avanzata dal difensore dell'imputato, acquisito il consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di ricettazione, detenzione illecita di arma da fuoco priva di matricola e di 9 proiettili calibro 9 corto, a lui ascritti, la pena concordata nella misura complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando mancanza di motivazione in relazione al ricorso delle condizioni per addivenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; osserva, a tal proposito, che la motivazione resa dal giudice di merito si è risolta in una mera enunciazione espressa con formula stereotipata. 3.11 ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico, in particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.7.2024 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], procedendo su richiesta avanzata dal difensore dell'imputato, acquisito il consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di ricettazione, detenzione illecita di arma da fuoco priva di matricola e di 9 proiettili calibro 9 corto, a lui ascritti, la pena concordata nella misura complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando mancanza di motivazione in relazione al ricorso delle condizioni per addivenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; osserva, a tal proposito, che la motivazione resa dal giudice di merito si è risolta in una mera enunciazione espressa con formula stereotipata. 3.11 ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico, in particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
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