CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché per il ricorrente, l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/09/2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 19/12/2017 con la quale il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 615-ter, primo e secondo comma, n. 1), cod. pen., perché, dal 23/04/2014 al 27/05/2014, si manteneva abusivamente nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la volontà della stessa banca espressa dalle prescrizioni dell'ordine di servizio relativo alle istruzioni per effettuare il trattamento di dati personali, in particolare, inviando attraverso il proprio account di posta aziendale al proprio account personale (inserendo in copia conoscenza anche un altro indirizzo) circa 194 mail contenenti dati relativi alla composizione del portafoglio, riferimenti anagrafici e condizioni applicate a circa 169 clienti della banca, così abusando della qualità di operatore di sistema in quanto dipendente della banca dimessosi il 27/05/2014. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 615-ter cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha erroneamente esteso al caso in esame i principi espressi da Sez. U, Savarese, mentre ha esplicitamente disatteso i principi enunciati da Sez. U, Casani, con particolare riferimento ai concetti di "attività ontologicamente diverse" e di "estraneità funzionale". Come confermato dalle argomentazioni che articolano la ratio decidendi, i principi espressi da Sez. U, Savarese si riferiscono alla condotta posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incarico di pubblico servizio, qualifiche estranee a Bellini, sicché il riferimento ad essi da parte della sentenza impugnata rende illogica la motivazione, come confermato dal riferimento alla sentenza n. 26530/2021, che, invece, insiste sullo status di persona dotata di pubbliche funzioni. Erroneo è anche il riferimento alla sentenza n. 565/2019, che diversamente dal caso in esame - si riferiva a un'attività di trasmissione che aveva quale destinatario un soggetto non autorizzato a prendere cognizione dei dati trasmessi. In modo irragionevole la Corte di appello non ha applicato i principi e i criteri valutativi affermati da Sez. U, Casani, tanto che la motivazione della sentenza impugnata è priva dell'accertamento sulla sussistenza o meno in capo a Bellini dell'autorizzazione ad accedere e mantenersi nel sistema, ossia dell'accertamento di un'oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema, laddove la difesa aveva dedotto l'insussistenza di disposizioni del titolare che vietassero l'uso del sistema fatto dal ricorrente. La qualifica del trasferimento di dati operato da Bellini come indebito non è sorretta da motivazione ed è sindacabile per violazione di legge, ponendosi in contrasto con i principi affermati da Sez. U, Casani e ritenendo di poter prescindere dalla violazione di specifiche prescrizioni. Erroneamente la sentenza impugnata si discosta dal principio secondo cui nel giudizio di illiceità della condotta sono irrilevanti le motivazioni soggettive, mentre la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato non fosse autorizzato a inviare dati al proprio indirizzo mail e che le attività compiute fossero oggettivamente diverse da quelle autorizzate dal titolare esclusivamente sulla base delle attività compiute e delle finalità perseguite da Bellini dopo le proprie dimissioni, successive ai fatti contestati, mentre Sez. U, Casani ha escluso l'integrazione del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. anche nel caso in cui i dati fossero stati utilizzati per finalità illecite. La sentenza impugnata omette di considerare l'oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema e il risultato immediato della condotta posta in essere, mentre considera ciò che non doveva, ossia le motivazioni soggettive e i fatti successivi. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale. La sentenza impugnata attua un'impropria commistione tra l'eccedere l'accesso autorizzato, l'uso improprio del sistema e l'uso improprio dei relativi dati, laddove le nozioni di estraneità funzionale e di accesso per ragioni ontologicamente diverse devono essere lette anche alla luce della Raccomandazione (89)9 del Comitato dei ministri, che distingue tra accesso non autorizzato e uso non autorizzato del computer, ripresa dalla relazione al disegno di legge n. 2773 con la distinzione tra accesso non autorizzato e uso illecito di dati. La qualifica come abusivo di un accesso o di un mantenimento non può essere desunta da elementi non attinenti all'uno o all'altro, che condurrebbero a una dilatazione dell'ambito applicativo del reato. [OSCURATO:PERSONA] Non essendo inammissibile il ricorso, avuto riguardo, in particolare, al primo motivo e ai rapporti tra Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270 e Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, la Corte deve rilevare il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, intervenuto il 27/11/2021.Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio