CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 21922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13539-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cerignola l’A.S.L. di Foggia e il Comune di Cerignola chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura in conseguenza dell’investimento di cane randagio. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la A.S.L. al pagamento della somma di Euro 2.139,78. Avverso detta sentenza propose appello la A.S.L.. Con sentenza di data 30 gennaio 2020 il Tribunale di Foggia accolse l’appello, rigettando la domanda. Osservò il Tribunale che, trattandosi di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’individuazione dell’ente preposto al controllo ed al fenomeno del randagismo rilevava esclusivamente ai fini dell’imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale, ma non dispensava dall’onere di provare in concreto la colpa dell’ente e che l’attrice si era limitata ad allegare la mera verificazione del sinistro, senza dedurre specifici elementi di fatto idonei a fondare una concreta responsabilità colposa degli enti convenuti. Aggiunge che il primo giudice aveva trascurato di rilevare la più totale assenza di elementi di prova, neppure prospettati dall’istante, riguardo ad esempio alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti al sinistro ovvero all’esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi il Comune di Cerignola e l’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che va considerato fondamento della responsabilità per i danni arrecati dagli animali randagil’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici (nel caso di specie sulla base delle legge regionale la A.S.L.) del compito della cattura e della custodia e che tale competenza non è in alcun modo condizionata al fatto che privati cittadini segnalino l’esistenza di cani randagi da catturare. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dirigente del servizio veterinario della A.S.L., il quale ha dichiarato che «all’epoca del sinistro, il servizio veterinario della A.S.L. Foggia provvedeva al recupero dei cani randagi su segnalazione scritta anche via fax della forza pubblica (polizia municipale, polizia stradale ed altro) e non del singolo cittadino». Osserva il collegio che la questione posta dal primo motivo, concernente i criteri di imputazione della responsabilità, esclude che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 numeri 1 e 5 cpc. P.Q.M Rimette la causa alla pubblica udienza