CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1970
Cassazione n. 30396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1970 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. RG 882/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala, assolvendo l'imputata da alcuni episodi di furto, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. e rideterminando di conseguenza la pena in mesi nove di reclusione per il reato residuo per cui vi è conferma, vale a dire il furto di 130 euro commesso il 20 febbraio 2017; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui a ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che non fronteggiano affatto il ragionamento — immune dalle critiche della ricorrente — quanto all'irrilevanza scagionante della successiva (non immediata) perquisizione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv, 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il