CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 26916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 luglio 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Asti del 30 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie di motivi 3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 7 luglio 2023 con termini di gg. 90 per il deposito; - i termini per il deposito scadevano in data giovedì 5 ottobre 2023 e il deposito della sentenza intervenuto in data 25 settembre 2023 è stato tempestivo;t -il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 5 ottobre 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen., cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza ai sensi dell'art.581 comma 1 bis cod. proc. pen. per le sentenze pronunziate dopo il 30 dicembre 2022, in quanto l'imputato era presente; - il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 20 novembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 20 dicembre 2023 e dunque trenta giorni dopo la scadenza del termine ultimo. 2. Il ricorso risulta altresì inammissibile perché sottoscritto personalmente anche se con firma autenticata dal difensore. A tal riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695 - 01). 3.Alia inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 7 marzo 2024 Il c9ps4liere estensore Il