CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 47088/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del presidente [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura custodiale, applicata all'indagato per il delitto di omicidio. Con separati ricorsi, ma con argomentazioni sovrapponibili, deducono l'erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 275 bis cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione per essersi il Tribunale limitato ad affermare l'irrilevanza del tempo silente in fase diversa da quella di applicazione della misura cautelare. Si critica tale impostazione alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che richiede l'obbligo di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, tenendo conto della distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare; si richiama il principio di proporzionalità della misura quale parametro da valutare sia in fase applicativa che per tutta la durata della misura cautelare. Si evidenzia che al ricorrente è contestato il concorso nel duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2002, quindi, a 19 anni fa con la conseguente necessità di un maggior obbligo di motivazione sulla concretezza e specificità degli elementi che giustificano l'applicazione della misura cautelare, atteso che neppure la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. esonera il giudice dall'obbligo di motivare sull'elemento temporale in presenza di un notevole lasso temporale intercorrente tra il fatto e l'adozione della misura. Occorreva tener conto del tempo trascorso dai fatti, quale tempo silente perché non connotato da condotte indicative di perdurante pericolosità e della circostanza che il ricorrente è detenuto dal dicembre 2019 senza dar adito a rilievi, sicché anche il comportamento tenuto è elemento nuovo valutabile, ma su detti punti il Tribunale si è limitato ad opporre il giudicato cautelare sul tempo trascorso dal fatto e l'irrilevanza del comportamento tenuto durante la detenzione. Manca ogni valutazione sia sull'attualità delle esigenze cautelari sia sulla possibilità di attenuare la misura con strumenti di controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Il tema centrale posto dal ricorso è la valutazione del fattore tempo e, in particolare della rilevanza della notevole distanza temporale per reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in sede di decisione sull'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare e non solo in fase di applicazione della misura cautelare. E' noto che su quest'ultimo punto, a fronte dell'orientamento prevalente secondo il quale la doppia presunzione posta dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelar', sicché il giudice non ha l'onere di motivare sulla permanenza delle stesse, ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati all'indagato e l'adozione della misura cautelare, vi è l'altro orientamento che richiede una valutazione rigorosa, anche in presenza della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di notevole distanza temporale intercorrente tra il fatto e l'intervento cautelare.Si è, infatti, affermato che per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P. Rv. 280983; conf. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). Tale apprezzamento è, tuttavia, imposto espressamente dall'art. 292 lett. c) cod. proc. pen. nel momento genetico, non nel corso di esecuzione della misura cautelare. La difesa del ricorrente ritiene dovuta la valutazione della distanza temporale dal fatto anche in tale fase ed a tal fine richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in caso di sostituzione con altra più lieve della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la distanza temporale considerevole tra i fatti e il momento della decisione, tanto più ove presenti comportamenti astrattamente apprezzabili come segno di resipiscenza, richiede, pur in presenza della presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 10221 del 11/02/2020, Arena, Rv. 278650). Orbene, è indubbio che l'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. preveda nel corso dell'esecuzione la verifica della permanenza dei presupposti applicativi e delle esigenze cautelari, imponendone la revoca qualora siano venuti meno, anche per fatti sopravvenuti, e che il secondo comma ne preveda la sostituzione in caso di attenuazione delle esigenze o di sproporzione della misura, ma a tale regola deroga l'art. 275, comma 3, codice di rito, che riguarda i reati per i quali vale la doppia presunzione prima indicata. Correttamente il Tribunale ha ritenuto preclusa la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato, imposta in fase applicativa della misura, per effetto del giudicato cautelare formatosi sul titolo genetico a seguito della declaratoria di inammissibilità del relativo motivo formulato in sede di ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma di quella genetica. Né il tema può essere messo nuovamente in discussione in sede di appello, in mancanza di elementi nuovi, secondo le regole proprie del procedimento incidentale ex art. 310 cod. proc. peri., non essendo sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza della presunzione né potendo riconnettersi al mero decorso del tempo trascorso dall'applicazione della 3 j misura l'automatico affievolimento delle esigenze cautelari o il ridimensionamento della pericolosità dell'indagato. In caso di sottoposizione alla custodia in carcere, non vi è ragione di discostarsi dal consolidato orientamento, secondo il quale «ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia« (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). E', infatti, impossibile conferire, al mero decorso del tempo in regime inframurario, connotazioni autonomamente ed univocamente apprezzabili in chiave prognostica, salvo che tale decorso non sia accompagnato dall'insorgenza di situazioni concretamente idonee a segnalare la cessazione della pericolosità sociale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780; Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674). Pur non essendo ascritto al ricorrente il reato associativo, va ribadito che il decorso del tempo costituisce un elemento ex se inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali, concreti e specifici, che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Precisato, pertanto, che il mero decorso del tempo in stato di custodia cautelare, non è elemento dotato di valenza autonoma e decisivo di per sé, occorrendo il concorso di altri elementi significativi in grado di incidere e di superare il regime presuntivo posto per alcuni reati gravi, nel caso di specie, non solo non si è in presenza di un periodo di detenzione molto lungo, ma neppure può assumere autonomo e decisivo rilievo il comportamento tenuto dal ricorrente in costanza di detenzione, trattandosi di comportamento dovuto. Nessuna resipiscenza può, infatti, trarsi dalla corretta osservanza degli obblighi connessi alla detenzione, che costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018 Dhafer; Sez. 5, n. 39792 del 29/5/2017, Saracino, Rv. 271119). Si tratta, pertanto, di un elemento neutro, non decisivo, che nulla dice sulla neutralizzazione o attenuazione del pericolo di recidiva, sulla interruzione dei rapporti con il contesto criminale in cui maturò il duplice omicidio e sulla personalità dell'indagato: elementi già illustrati nell'ordinanza emessa in sede di riesame, espressamente richiamata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata e coperta da giudicato con i quali il ricorso non si confronta.Risulta pertanto, giustificata la valutazione del Tribunale che ha ritenuto non superata, in assenza di nuovi elementi, la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura più rigorosa per il reato contestato al ricorrente. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,