CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 23166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alle tattispecie di reato per le quali è intervenuta condanna, risultante dal corpo della sentenza, dal verbale di udienza del 12/9/2019 del Tribunale di Rovigo e dall'atto di appello. L'affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbe fondata so momenti inadeguati e insufficienti. Si contesta la tesi ricostruttiva sostenuta ;;-; sentenza, secondo la quale l'urto si sarebbe verificato con il solo specchietto retrovisore. Non è stata offerta risposta ai rilievi difensivi, fondati sulle riseitanze della consulenza di parte, in base alle quali la ricostruzione offerta dai pomo giudice, condivisa dal giudice di appello, sarebbe gravemente inconcilianiie con le risultanze in atti. Se la fiancata dell'auto avesse urtato o agganciato i ciclista per una decina di metri, la fiancata avrebbe riportato danni visibili; ipotizzando l'urto tra lo specchietto retrovisore ed il braccio della persona offesa, l'auto in fase di sorpasso non avrebbe potuto trascinare il ciclista, essendo io specchietto retrattile. 2. Violazione di legge in riferimento agli artt. 40, 42 e 43 cod. peri.; mancanza o contraddittorietà della motivazione risultanti dai verba.H di udienza del 6/11/2018 e 12/9/2019 innanzi al Tribunale di Rovigo e dall'atto appello. I giudici di merito avrebbero offerto una motivazione insoddisfacente in ordine alla prospettazione difensiva riguardante fa possibilità che i' imputato non si sia accorto dell'urto, continuando la sua marcia inconsapevolmente. La ricostruzione operata dai giudici di merito sul punto è palesemente contraddetta dalle risultanze della consulenza di parte, dove si afferma che O tecnicamente impossibile che il ciclista Lazzarin abbia potuto inseguire la vettura del ricorrente. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma i, n. 6 cod. pc.a. Letta la memoria datata 3/3/2023, in cui la difesa chiede l'assegnazione dei ricorso alla Sezione ordinaria, rimarcando l'ammissibilità delle ragioni illustrate nell'atto di impugnazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso ; che !a difesa prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto, non delibabile in questa sede al cospetto di un apparato giustificativo logico e coerente con gli elementi rappresentati in motivazione; considerato che i rilievi difensivi risultano essere sostanzialmente ripetivi delle doglianze già dedotte in sede di appello, riproponendo, con taglio di merito, tematiche di puro fatto, esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale, la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti di novità, dando ad esse esauriente risposta nel confutarle e disattenderle. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, esu;a dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -- 01; Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante invocata, la quale, per consolidato orientamento c_J wiesta corte è riconoscibile soltanto ove il danno sia stato integralmente risarcito (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 265831 "Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deHe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend