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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 30570/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 766/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4206/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia del 16/09/2024 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 25 gennaio 2023, divenuta definiva il 6 febbraio 2024, con la quale il predetto era condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa per i reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata. [OSCURATO:PERSONA] si doleva di non avere presenziato alla prima udienza del processo di primo grado tenutasi il 27 settembre 2022, poiché, essendo all’epoca detenuto, nel rinunciare a comparire (con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 27 agosto 2022) «non sarebbe stato messo in condizione di conoscere dove il processo si sarebbe tenuto; ove l’avesse saputo per tempo, poteva decidere di parteciparvi».

Nell’ordine di traduzione emesso dall’Ufficio G.i.p. di Milano, si precisava solo «in Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale».

La difesa aveva potuto verificare il contenuto dell’ordine di traduzione solo nel luglio 2024 mediante richiesta di accesso agli atti.

Ciò costituirebbe una prova nuova.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta evidenziando che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva, in ogni caso, precedentemente ricevuto la notifica del decreto di citazione per l’udienza in questione, sulla base dei riferimenti contenuti nell’ordine di traduzione, e quindi ben sapeva dinnanzi a quale autorità giudiziaria doveva presentarsi; - la nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un’errata dichiarazione di assenza o contumacia, non rientra nei casi di revisione, ma, concorrendo altri presupposti, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen. in caso di sentenza contumaciale e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30570/2025 Roma, lì, 11/09/2025 con il rimedio della rescissione del giudicato nel caso di assenza. 2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione degli artt.156 e 179 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente non aveva potuto presenziare alla prima udienza del processo di primo grado tenutasi il 27settembre 2022, poiché, essendo all’epoca detenuto, nel rinunciare a comparire (con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 27/08/2022) «non sarebbe stato messo in condizione di conoscere dove il processo si sarebbe tenuto; ove l’avesse saputo per tempo, avrebbe decidere di parteciparvi».

Nell’ordine di traduzione emesso dall’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Milano, si precisava solo «in Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale».

La difesa aveva potuto verificare il contenuto dell’ordine di traduzione solo nel luglio 2024 mediante richiesta di accesso agli atti.

Ciò costituisce una prova nuova.

La difesa aveva chiesto la restituzione in termini, che però è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano, essendo state ritenute valide le notifiche al detenuto, il quale aveva rinunciato a comparire. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.La Corte di appello territoriale ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall’art. 630, comma 1, cod. proc. pen., sottolineando la inconsistenza nel merito dell'istanza del ricorrente, posto che lo stesso era stato raggiunto da regolare notifica in carcere del decreto di citazione alla prima udienza del processo ed aveva rinunciato a comparire.

Il predetto, in ogni caso, sulla base di quanto indicato nell'atto notificatogli, ben poteva comprendere dove l'udienza si sarebbe tenuta.

La Corte di appello di Brescia ha, inoltre, puntualmente, richiamato il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale la nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Posillo, Rv. 286194 – 01). 3.Rileva il Collegio che, nel caso in esame, nessuno dei due istituti sopra indicati è, comunque, applicabile.

In particolare, attraverso la nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, il legislatore delegato ha adottato uno schema binario, in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenza dichiarata legittimamente allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l'istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai soli casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024 -dep. 13/01/2025-, Bamba, Rv. 287420 – 01). 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 766/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4206/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia del 16/09/2024 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 25 gennaio 2023, divenuta definiva il 6 febbraio 2024, con la quale il predetto era condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa per i reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata. [OSCURATO:PERSONA] si doleva di non avere presenziato alla prima udienza del processo di primo grado tenutasi il 27 settembre 2022, poiché, essendo all’epoca detenuto, nel rinunciare a comparire (con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 27 agosto 2022) «non sarebbe stato messo in condizione di conoscere dove il processo si sarebbe tenuto; ove l’avesse saputo per tempo, poteva decidere di parteciparvi». Nell’ordine di traduzione emesso dall’Ufficio G.i.p. di Milano, si precisava solo «in Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale». La difesa aveva potuto verificare il contenuto dell’ordine di traduzione solo nel luglio 2024 mediante richiesta di accesso agli atti. Ciò costituirebbe una prova nuova. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta evidenziando che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva, in ogni caso, precedentemente ricevuto la notifica del decreto di citazione per l’udienza in questione, sulla base dei riferimenti contenuti nell’ordine di traduzione, e quindi ben sapeva dinnanzi a quale autorità giudiziaria doveva presentarsi; - la nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un’errata dichiarazione di assenza o contumacia, non rientra nei casi di revisione, ma, concorrendo altri presupposti, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen. in caso di sentenza contumaciale e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30570/2025 Roma, lì, 11/09/2025 con il rimedio della rescissione del giudicato nel caso di assenza. 2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione degli artt.156 e 179 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non aveva potuto presenziare alla prima udienza del processo di primo grado tenutasi il 27settembre 2022, poiché, essendo all’epoca detenuto, nel rinunciare a comparire (con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 27/08/2022) «non sarebbe stato messo in condizione di conoscere dove il processo si sarebbe tenuto; ove l’avesse saputo per tempo, avrebbe decidere di parteciparvi». Nell’ordine di traduzione emesso dall’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Milano, si precisava solo «in Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale». La difesa aveva potuto verificare il contenuto dell’ordine di traduzione solo nel luglio 2024 mediante richiesta di accesso agli atti. Ciò costituisce una prova nuova. La difesa aveva chiesto la restituzione in termini, che però è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano, essendo state ritenute valide le notifiche al detenuto, il quale aveva rinunciato a comparire. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.La Corte di appello territoriale ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall’art. 630, comma 1, cod. proc. pen., sottolineando la inconsistenza nel merito dell'istanza del ricorrente, posto che lo stesso era stato raggiunto da regolare notifica in carcere del decreto di citazione alla prima udienza del processo ed aveva rinunciato a comparire. Il predetto, in ogni caso, sulla base di quanto indicato nell'atto notificatogli, ben poteva comprendere dove l'udienza si sarebbe tenuta. La Corte di appello di Brescia ha, inoltre, puntualmente, richiamato il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale la nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Posillo, Rv. 286194 – 01). 3.Rileva il Collegio che, nel caso in esame, nessuno dei due istituti sopra indicati è, comunque, applicabile. In particolare, attraverso la nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, il legislatore delegato ha adottato uno schema binario, in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenza dichiarata legittimamente allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l'istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai soli casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024 -dep. 13/01/2025-, Bamba, Rv. 287420 – 01). 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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