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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 39067/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ih provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato (ai fini della interruzione della prescrizione in grado di appello il ricorrente non ha considerato la citazione per il relativo giudizio, per la quale rileva la data di emissione del decreto e non quella della sua notifica); mentre il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da generiche doglianze di mero fatto in tema di trattamento sanzionatorio, benché la sentenza risulti motivata sul punto adeguatamente e' in modo manifestamente non viziato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 09 2021. [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] identé [OSCURATO:PERSONA] es Angel tanzo ZD S i l'ATA z [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ih provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato (ai fini della interruzione della prescrizione in grado di appello il ricorrente non ha considerato la citazione per il relativo giudizio, per la quale rileva la data di emissione del decreto e non quella della sua notifica); mentre il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da generiche doglianze di mero fatto in tema di trattamento sanzionatorio, benché la sentenza risulti motivata sul punto adeguatamente e' in modo manifestamente non viziato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 09 2021. [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] identé [OSCURATO:PERSONA] es Angel tanzo ZD S i l'ATA z [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 39067/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris