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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44751/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] kIce5 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO IElato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist.

TARANTO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 3/06/2019 aveva condannato CARDUCCI Giuseppe a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a TARANTO il 5/07/2016.

CARDUCCI propone ricorso personale per cassazione, in quanto tale non ammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] kIce5 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO IElato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist. TARANTO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 3/06/2019 aveva condannato CARDUCCI Giuseppe a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a TARANTO il 5/07/2016. CARDUCCI propone ricorso personale per cassazione, in quanto tale non ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44751/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris