CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 20 gennaio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reato di plurimi fatti di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando più motivi. 2.1.Con il primo motivo, lamenta vizi della motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla configurazione del contestato reato di furto, di cui ai capi F), G), KK) dell'imputazione. 2.2.Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione della legge penale, e dei correlati vizi della motivazione in relazione al capo relativo alla responsabilità penale della circostanza aggravante di cui all' art. 625, n.5, cod. proc. pen., capi BB), W), O) dell'imputazione. 2.3. Con il terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, e correlati vizi della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., capo GG) dell'imputazione. 2.4.Analoghi vizi denuncia anche con il quarto motivo, in merito alla lettura della confessione resa dall'imputato quale mezzo di riconoscimento della sua colpevolezza, in violazione dell'art. 192, cod. proc. pen. 2.5. Con l'ultimo motivo si duole del vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, cod. pen., alla violazione dei parametri ex art. 133 cod. pen., alla mancata applicazione della pena nei minimi edittali. Si duole, altresì, dell'erronea applicazione della legge penale in relazione ai principi di cui all'art. 133, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le relative censure non sono consentite dalla legge in sede di legittimità. Con i primi quattro motivi il ricorrente prospetta mere doglianze in punto di fatto, dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Si tratta, quindi, di un motivo estraneo al sindacato di legittimità poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cessazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In particolare, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha replicato specificamente alle doglianze difensive fondando il giudizio di responsabilità, quanto ai capi F,G,KK, su indizi plurimi, concordanti, univoci, e nel complesso tali da tratteggiare un quadro accusatorio più che solido, risultando in tutti e tre gli episodi la localizzazione del ricorrente e del complici nel tempo e nei luoghi di cui i furti vennero perpetrati, nonché le intercettazioni. Anche i rilievi difensivi, qui riproposti, circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. sono stati agevolmente superati dalla Corte territoriale ( pg. 15 della sentenza), sulla base di più elementi, così come quelli con cui si contesta, in relazione al capo GG, la circostanza aggravante della violenza sulle cose( pg. 17 ss) Inammissibile è, altresì, il quinto motivo con cui il ricorrente presenta una ricostruzione fattuale in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il ricorrente prospetta, infine, una ricostruzione fattuale anche in riferimento all'identificazione degli autori del fatto che ha permesso il recupero dei mezzi precedentemente sottratti. Si tratta di una mera doglianza di fatto, pertanto non ammessa in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur