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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18111/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente – Avverso la sentenza n. 4972/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e depositata in data 4 ottobre 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.In esito a controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione UNICO (relativo all’anno d’imposta 2012), l’Agenzia emetteva comunicazione d’irregolarità in conseguenza della quale il contribuente versava le relative somme.

Lo stesso proponeva poi [OSCURATO:PERSONA] istanza di rimborso delle somme medesime, a seguito della quale si formava il silenzio-rifiuto.

Oggetto dell’istanza era costituito dalla tassazione dell’importo che, in sede di condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l’onere di corrispondere alla moglie per tenerla indenne dalla tassazione dell’assegno periodico divorzile dallo stesso devolutole quale ex marito.

La CTP accoglieva il ricorso richiamando un precedente di questa Corte che avrebbe stabilito il principio della deducibilità del rimborso IRPEF accordato dall’ex coniuge sul reddito derivante da assegno divorzile attesa la finalità unitaria di tali somme come quella appunto corrisposta a titolo di assegno (Cass. n. 9148/2005).

La CGT di 2^ grado confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che sussistessero i presupposti di periodicità dell’assegno e di sua riconducibilità ad un provvedimento giudiziario, e che la finalità del “rimborso” della ritenuta IRPEF fosse quella di garantire all’ex coniuge un’entrata “netta”, e che non si sostanziasse né un accollo d’imposta (in quanto il rimborso dipendeva da una previsione contenuta in un provvedimento giudiziale) né in un “salto d’imposta” in quanto si tratterebbe pur sempre di oneri sopportati dal contribuente, mentre la controversia non ha ad oggetto l’altro coniuge.

Ancora, si rilevava una preclusione “pro iudicato” in quanto in precedenti occasioni l’Amministrazione aveva accolto la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] stesso.

L’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente non ha depositato tempestivo controricorso, limitandosi a produrre una procura speciale ed un’istanza volta alla trattazione congiunta del presente ricorso con altri pendenti tra le stesse parti. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR.

Secondo l’Agenzia la disposizione che consente la deduzione dell’assegno non può essere estesa ad altre statuizioni contenute all’interno del provvedimento di separazione o divorzio.

D’altronde tutte le statuizioni degli accordi presi dai coniugi o delle statuizioni assunte in sede di separazione e divorzio sarebbero finalizzate a regolare i rapporti patrimoniali fra gli stessi, ma solo l’assegno avrebbe quella assistenziale in relazione alla quale viene accordata la deducibilità.

Nello specifico, la finalità di rendere “netto” l’assegno, a fronte invece della disposizione che ne prevede la tassazione, sarebbe stata arbitrariamente assunta dai coniugi e quindi estranea all’elenco tassativo degli oneri deducibili previsti dalla disposizione che si assume violata dalla CGT di 2^ grado.

Osserva la ricorrente che consentire la deduzione delle ritenute IRPEF determinerebbe poi un danno all’erario, perché nella prospettiva della CGT di 2^ grado poi, il rimborso delle ritenute stesse costituirebbe un onere deducibile dal reddito del coniuge gravato, realizzandosi così il “salto d’imposta” (esenzione del percettore e deduzione in capo all’erogante).

2. Col secondo mezzo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Invero a giudizio dell’Agenzia il precedente riconoscimento, tanto amministrativo quanto giurisdizionale della deduzione in parola, non vincolerebbe l’Amministrazione, trattandosi nella specie di un fatto senza la caratteristica “di durata” e comunque variabile da periodo a periodo, com’è tipico proprio delle spese deducibili.

3. Con riferimento ad entrambi i motivi ritiene il collegio la necessità di rinviare la causa alla pubblica udienza, atteso che essi attengono a questioni diparticolare importanza.

In effetti , con riguardo alla questione della deducibilità delle somme corrisposte a fronte della tassazione del reddito derivante dalla corresponsione di assegno di separazione o divorzile, non si rintracciano precedenti recenti in termini e, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375cod. proc. civ.

P.Q.M La Corte dispone il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente – Avverso la sentenza n. 4972/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e depositata in data 4 ottobre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.In esito a controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione UNICO (relativo all’anno d’imposta 2012), l’Agenzia emetteva comunicazione d’irregolarità in conseguenza della quale il contribuente versava le relative somme. Lo stesso proponeva poi [OSCURATO:PERSONA] istanza di rimborso delle somme medesime, a seguito della quale si formava il silenzio-rifiuto. Oggetto dell’istanza era costituito dalla tassazione dell’importo che, in sede di condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l’onere di corrispondere alla moglie per tenerla indenne dalla tassazione dell’assegno periodico divorzile dallo stesso devolutole quale ex marito. La CTP accoglieva il ricorso richiamando un precedente di questa Corte che avrebbe stabilito il principio della deducibilità del rimborso IRPEF accordato dall’ex coniuge sul reddito derivante da assegno divorzile attesa la finalità unitaria di tali somme come quella appunto corrisposta a titolo di assegno (Cass. n. 9148/2005). La CGT di 2^ grado confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che sussistessero i presupposti di periodicità dell’assegno e di sua riconducibilità ad un provvedimento giudiziario, e che la finalità del “rimborso” della ritenuta IRPEF fosse quella di garantire all’ex coniuge un’entrata “netta”, e che non si sostanziasse né un accollo d’imposta (in quanto il rimborso dipendeva da una previsione contenuta in un provvedimento giudiziale) né in un “salto d’imposta” in quanto si tratterebbe pur sempre di oneri sopportati dal contribuente, mentre la controversia non ha ad oggetto l’altro coniuge. Ancora, si rilevava una preclusione “pro iudicato” in quanto in precedenti occasioni l’Amministrazione aveva accolto la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] stesso. L’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente non ha depositato tempestivo controricorso, limitandosi a produrre una procura speciale ed un’istanza volta alla trattazione congiunta del presente ricorso con altri pendenti tra le stesse parti. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR. Secondo l’Agenzia la disposizione che consente la deduzione dell’assegno non può essere estesa ad altre statuizioni contenute all’interno del provvedimento di separazione o divorzio. D’altronde tutte le statuizioni degli accordi presi dai coniugi o delle statuizioni assunte in sede di separazione e divorzio sarebbero finalizzate a regolare i rapporti patrimoniali fra gli stessi, ma solo l’assegno avrebbe quella assistenziale in relazione alla quale viene accordata la deducibilità. Nello specifico, la finalità di rendere “netto” l’assegno, a fronte invece della disposizione che ne prevede la tassazione, sarebbe stata arbitrariamente assunta dai coniugi e quindi estranea all’elenco tassativo degli oneri deducibili previsti dalla disposizione che si assume violata dalla CGT di 2^ grado. Osserva la ricorrente che consentire la deduzione delle ritenute IRPEF determinerebbe poi un danno all’erario, perché nella prospettiva della CGT di 2^ grado poi, il rimborso delle ritenute stesse costituirebbe un onere deducibile dal reddito del coniuge gravato, realizzandosi così il “salto d’imposta” (esenzione del percettore e deduzione in capo all’erogante). 2. Col secondo mezzo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Invero a giudizio dell’Agenzia il precedente riconoscimento, tanto amministrativo quanto giurisdizionale della deduzione in parola, non vincolerebbe l’Amministrazione, trattandosi nella specie di un fatto senza la caratteristica “di durata” e comunque variabile da periodo a periodo, com’è tipico proprio delle spese deducibili. 3. Con riferimento ad entrambi i motivi ritiene il collegio la necessità di rinviare la causa alla pubblica udienza, atteso che essi attengono a questioni diparticolare importanza. In effetti , con riguardo alla questione della deducibilità delle somme corrisposte a fronte della tassazione del reddito derivante dalla corresponsione di assegno di separazione o divorzile, non si rintracciano precedenti recenti in termini e, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dispone il ri
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