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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 01826/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23190-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. (nuova ragione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in [OSCURATO:SOCIETA] del Friuli (UD), alla via Senatore G. Pelizzo n. 8/1, in persona del suo Direttore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di questi ultimi due in Roma, alla via Crescenzio n. 58. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di trustee del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 30 dicembre 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Roma, alla via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 117/2020, della CORTE di APPELLO di TRIESTE, depositata in data 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20 aprile 2020, n. 117, reiettiva del gravame dalla prima proposto contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 394/2018.

Quest’ultima aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1420/2016, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta della stessa banca, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del menzionato trust posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee [OSCURATO:PERSONA], e non il trust stesso, carente di personalità giuridica.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale trustee del [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver premesso che «l'appello è stato correttamente proposto nei confronti del trustee, opponente a decreto ingiuntivo in primo grado e risultato vincitore proprio in punto legittimazione» e che «la prima difesa, fin dall'inizio, del trustee è stata quella afferente al difetto di legittimazione passiva del Trust, sempre ripetuta nel prosieguo, onde nessuna sanatoria sul punto potrebbe essere invocata», ha opinato che: i) «il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto Ric. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a più scopi, istituto che è diventato operante anche nel nostro Paese a partire dal 1992, anno in cui l'Italia ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso»; ii) «con la recente sentenza n. 2043/2017, confermativa di altre pronunzie precedenti e citata dalla sentenza impugnata, si è autorevolmente sostenuto che il trust non dispone di personalità giuridica ed è quindi privo di legittimazione processuale […].

Infatti, l'istituzione di un trust non determina il sorgere di nuovo soggetto giuridico, bensì esclusivamente la formazione di un patrimonio separato, amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari e destinato ad un fine prestabilito.

E' quindi il trustee l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone in via esclusiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici conferiti nel trust stesso»; iii) «non appare suffragato da elementi sufficienti ad inficiare la richiamata giurisprudenza l'argomento difensivo costituito dall'assimilazione, a fini tributari, del trust "ad altri soggetti analoghi", limitato com'esso è destinato ad essere alla soggettività tributaria, ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico»; iv) «ogni altra questione, alla stregua di tale premessa, rimane assorbita, compresa quella della mancata indicazione della legge applicabile nell'atto istitutivo del trust, ritenuto pertanto inefficace.

Ed infatti, correttamente, il primo giudice ha ritenuto, dopo aver affrontato e risolto nel senso ora esposto la questione principale della personalità giuridica del trust, di dover aggiungere che l'atto istitutivo del trust era quindi inidoneo "in ogni caso a fondare la pretesa creditoria dell'istituto che logicamente lo presuppone"». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la «Violazione o falsa applicazione, da parte del Giudice di merito, dell’art. 75 c.p.c., in relazione agli articoli 73 del d.P.R. 917/1973, 19, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver ritenuto che il Trust difetti di personalità giuridica Ric. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 e, quindi, di legittimazione processuale (recte di capacità processuale)».

Si assume la non condivisibilità della decisione impugnata, in considerazione del complessivo assetto del sistema normativo italiano, «pur nella consapevolezza: a) della difficoltà dell'ordinamento interno ad ammettere la dissociazione tra proprietà formale e sostanziale dei patrimoni autonomi, difficoltà derivante dal tentativo di inquadrare la proprietà fiduciaria nella tradizionale concezione "monolitica" della proprietà; b) dell'incertezza dell'impianto normativo posto dalla Convenzione dell'Aja dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui art. 2 non chiarisce univocamente chi sia il "proprietario" dei beni costituiti in Trust, limitandosi unicamente a prevedere che il governo degli stessi sia affidato al Trustee».

Si sostiene che «l'imputazione in capo ad un Trust di autonomi rapporti giuridici risulta confermata dall'art. 73 del D.P.R. 917/1973 […], nella parte in cui, dunque, considera il Trust come vero e proprio “soggetto” equiparato ad una persona giuridica, qualificandolo espressamente come soggetto passivo rispetto all'applicazione dell'imposta sul reddito; considerazioni sostanzialmente identiche possono essere proposte sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 231/2007, che assimilando, a fini di antiriciclaggio, il Trust ad altri "soggetti giuridici analoghi”, evidenzia, da parte dell'ordinamento, la volontà di equiparazione dei Trusts a soggetti pacificamente dotati di capacità giuridica».

Si conclude che l'affermazione della corte territoriale, stando alla quale la soggettività tributaria sarebbe «ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico» e non autorizzerebbe, pertanto, a fondare il riconoscimento al Trust di personalità giuridica (recte capacità processuale) e, conseguentemente, di legittimazione processuale, «si pone in palese contrasto con il disposto dell'art. 75 c.p.c..

Infatti, l'unicità del concetto di capacità processuale non consente di operare alcuna scissione, come invece parrebbe aver fatto il giudice di secondo grado lasciando intendere che tale capacità possa competere al Trust nei rapporti di Ric. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 natura fiscale, diversamente da quelli di natura civilistica in relazione ai quali la capacità in discorso competerebbe unicamente al Trustee».

2. Una siffatta doglianza si rivela infondata.

2.1. Invero, come esaustivamente chiarito dalla recente Cass. n. 3986 del 2021 (cfr., amplius, in motivazione): i) «la legge finanziaria del 2007 riconosce la soggettività tributaria del Trust, inserendolo tra i soggetti passivi delle imposte dirette (Ires) alla stregua di un ente.

Più precisamente, il comma 74 dell'articolo 1 della citata legge ha modificato l'articolo 73 del Tuir, introducendo nelle lettere b), c) e d) del comma 1 anche il trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a seconda dell'attività svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza. […].

In definitiva, con l'emanazione della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il legislatore nel rilevare l'impossibilità di attribuire la soggettività passiva ai soggetti coinvolti nel trust (settlor, trustee e beneficiari), ha optato per la soggettivazione del trust stesso, dato che consente un'imputazione autonoma della capacità contributiva; il trust viene considerato, pertanto, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v.

Cass.

Sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico..»; ii) «…la previsione dell'art. 73, comma 1, del Tuir, che individua espressamente i trusts tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta.

E' infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica.

Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi.

Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme Ric. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica»; iii) «…non può, in ogni caso, leggersi l'art. 73 del TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l'attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore…».

2.2. Pertanto, si legge ancora nella indicata pronuncia, si deve ribadire «l'inesistenza della soggettività del trust, il quale - come chiaramente emerge dall'art. 2 della afferente Convenzione dell'Aja dell’1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364 - costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale "istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato".

Principio che trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il trust traslativo non è un ente dotato di personalità giuridica; l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (v.

Cass. n. 2043/2017; n. 12718/2017).[…] Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez.

I, n. 3456/2015; Cass. civ. sez.

V 25478/2015 Cass. civ. sez.

II n. 28363/2011)».

2.3. La peculiarità dell'istituto risiede, dunque, nello "sdoppiamento del concetto di proprietà", tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e Ric. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust (cfr. Cass. n. 9320 del 2019 e Cass. n. 16550 del 2019, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 3986 del 2021).

2.4. Deve escludersi, allora, che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti, e ciò trova conferma nel fatto che, come anticipato, l'effetto proprio dello stesso non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, bensì di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (cfr. Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità mediante un mero richiamo.

2.5. Non vi sono ragioni giuridiche per discostarsi da tale descritto orientamento, né il caso di specie, al pari delle argomentazioni che sorreggono la censura in esame, presenta peculiarità tali da rendere inapplicabile la regola che ne risulta.

3. Il secondo motivo - recante «Violazione o falsa applicazione da parte del Giudice di merito degli articoli 7 e 11, della Convenzione dell'Aja dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ratificata con Legge 16.10.1989, n. 364, in relazione agli articoli 1322, comma 2, 1323, 1324 e 2645-ter c.c., per aver ritenuto che l'atto istitutivo del Trust sia inefficace per la mancata indicazione della legge regolatrice, pur essendo detta legge individuabile in forza di quanto disposto dalla menzionata Convenzione e senza aver tenuto conto dei principi di autonomia contrattuale e di conservazione degli atti giuridici (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c)» - può considerarsi assorbito.

4. Le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.

Ric. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della banca ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, l’11 gennaio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23190 sez.

M1 - ud. 11-1-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23190-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. (nuova ragione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in [OSCURATO:SOCIETA] del Friuli (UD), alla via Senatore G. Pelizzo n. 8/1, in persona del suo Direttore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di questi ultimi due in Roma, alla via Crescenzio n. 58. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di trustee del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 30 dicembre 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Roma, alla via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 117/2020, della CORTE di APPELLO di TRIESTE, depositata in data 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20 aprile 2020, n. 117, reiettiva del gravame dalla prima proposto contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 394/2018. Quest’ultima aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1420/2016, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta della stessa banca, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del menzionato trust posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee [OSCURATO:PERSONA], e non il trust stesso, carente di personalità giuridica. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale trustee del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver premesso che «l'appello è stato correttamente proposto nei confronti del trustee, opponente a decreto ingiuntivo in primo grado e risultato vincitore proprio in punto legittimazione» e che «la prima difesa, fin dall'inizio, del trustee è stata quella afferente al difetto di legittimazione passiva del Trust, sempre ripetuta nel prosieguo, onde nessuna sanatoria sul punto potrebbe essere invocata», ha opinato che: i) «il trust è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto Ric. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a più scopi, istituto che è diventato operante anche nel nostro Paese a partire dal 1992, anno in cui l'Italia ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso»; ii) «con la recente sentenza n. 2043/2017, confermativa di altre pronunzie precedenti e citata dalla sentenza impugnata, si è autorevolmente sostenuto che il trust non dispone di personalità giuridica ed è quindi privo di legittimazione processuale […]. Infatti, l'istituzione di un trust non determina il sorgere di nuovo soggetto giuridico, bensì esclusivamente la formazione di un patrimonio separato, amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari e destinato ad un fine prestabilito. E' quindi il trustee l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone in via esclusiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici conferiti nel trust stesso»; iii) «non appare suffragato da elementi sufficienti ad inficiare la richiamata giurisprudenza l'argomento difensivo costituito dall'assimilazione, a fini tributari, del trust "ad altri soggetti analoghi", limitato com'esso è destinato ad essere alla soggettività tributaria, ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico»; iv) «ogni altra questione, alla stregua di tale premessa, rimane assorbita, compresa quella della mancata indicazione della legge applicabile nell'atto istitutivo del trust, ritenuto pertanto inefficace. Ed infatti, correttamente, il primo giudice ha ritenuto, dopo aver affrontato e risolto nel senso ora esposto la questione principale della personalità giuridica del trust, di dover aggiungere che l'atto istitutivo del trust era quindi inidoneo "in ogni caso a fondare la pretesa creditoria dell'istituto che logicamente lo presuppone"». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la «Violazione o falsa applicazione, da parte del Giudice di merito, dell’art. 75 c.p.c., in relazione agli articoli 73 del d.P.R. 917/1973, 19, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver ritenuto che il Trust difetti di personalità giuridica Ric. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 e, quindi, di legittimazione processuale (recte di capacità processuale)». Si assume la non condivisibilità della decisione impugnata, in considerazione del complessivo assetto del sistema normativo italiano, «pur nella consapevolezza: a) della difficoltà dell'ordinamento interno ad ammettere la dissociazione tra proprietà formale e sostanziale dei patrimoni autonomi, difficoltà derivante dal tentativo di inquadrare la proprietà fiduciaria nella tradizionale concezione "monolitica" della proprietà; b) dell'incertezza dell'impianto normativo posto dalla Convenzione dell'Aja dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui art. 2 non chiarisce univocamente chi sia il "proprietario" dei beni costituiti in Trust, limitandosi unicamente a prevedere che il governo degli stessi sia affidato al Trustee». Si sostiene che «l'imputazione in capo ad un Trust di autonomi rapporti giuridici risulta confermata dall'art. 73 del D.P.R. 917/1973 […], nella parte in cui, dunque, considera il Trust come vero e proprio “soggetto” equiparato ad una persona giuridica, qualificandolo espressamente come soggetto passivo rispetto all'applicazione dell'imposta sul reddito; considerazioni sostanzialmente identiche possono essere proposte sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 231/2007, che assimilando, a fini di antiriciclaggio, il Trust ad altri "soggetti giuridici analoghi”, evidenzia, da parte dell'ordinamento, la volontà di equiparazione dei Trusts a soggetti pacificamente dotati di capacità giuridica». Si conclude che l'affermazione della corte territoriale, stando alla quale la soggettività tributaria sarebbe «ispirata a criteri non necessariamente coincidenti con quelli normalmente validi nel nostro ordinamento giuridico» e non autorizzerebbe, pertanto, a fondare il riconoscimento al Trust di personalità giuridica (recte capacità processuale) e, conseguentemente, di legittimazione processuale, «si pone in palese contrasto con il disposto dell'art. 75 c.p.c.. Infatti, l'unicità del concetto di capacità processuale non consente di operare alcuna scissione, come invece parrebbe aver fatto il giudice di secondo grado lasciando intendere che tale capacità possa competere al Trust nei rapporti di Ric. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 natura fiscale, diversamente da quelli di natura civilistica in relazione ai quali la capacità in discorso competerebbe unicamente al Trustee». 2. Una siffatta doglianza si rivela infondata. 2.1. Invero, come esaustivamente chiarito dalla recente Cass. n. 3986 del 2021 (cfr., amplius, in motivazione): i) «la legge finanziaria del 2007 riconosce la soggettività tributaria del Trust, inserendolo tra i soggetti passivi delle imposte dirette (Ires) alla stregua di un ente. Più precisamente, il comma 74 dell'articolo 1 della citata legge ha modificato l'articolo 73 del Tuir, introducendo nelle lettere b), c) e d) del comma 1 anche il trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a seconda dell'attività svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza. […]. In definitiva, con l'emanazione della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il legislatore nel rilevare l'impossibilità di attribuire la soggettività passiva ai soggetti coinvolti nel trust (settlor, trustee e beneficiari), ha optato per la soggettivazione del trust stesso, dato che consente un'imputazione autonoma della capacità contributiva; il trust viene considerato, pertanto, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v. Cass. Sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico..»; ii) «…la previsione dell'art. 73, comma 1, del Tuir, che individua espressamente i trusts tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta. E' infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica. Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme Ric. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica»; iii) «…non può, in ogni caso, leggersi l'art. 73 del TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l'attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore…». 2.2. Pertanto, si legge ancora nella indicata pronuncia, si deve ribadire «l'inesistenza della soggettività del trust, il quale - come chiaramente emerge dall'art. 2 della afferente Convenzione dell'Aja dell’1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364 - costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale "istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato". Principio che trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il trust traslativo non è un ente dotato di personalità giuridica; l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), per cui va escluso che possa ritenersi che esso possa essere titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta (v. Cass. n. 2043/2017; n. 12718/2017).[…] Si tratta, invece, di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Cass. civ. sez. I, n. 3456/2015; Cass. civ. sez. V 25478/2015 Cass. civ. sez. II n. 28363/2011)». 2.3. La peculiarità dell'istituto risiede, dunque, nello "sdoppiamento del concetto di proprietà", tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e Ric. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust (cfr. Cass. n. 9320 del 2019 e Cass. n. 16550 del 2019, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 3986 del 2021). 2.4. Deve escludersi, allora, che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti, e ciò trova conferma nel fatto che, come anticipato, l'effetto proprio dello stesso non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, bensì di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (cfr. Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità mediante un mero richiamo. 2.5. Non vi sono ragioni giuridiche per discostarsi da tale descritto orientamento, né il caso di specie, al pari delle argomentazioni che sorreggono la censura in esame, presenta peculiarità tali da rendere inapplicabile la regola che ne risulta. 3. Il secondo motivo - recante «Violazione o falsa applicazione da parte del Giudice di merito degli articoli 7 e 11, della Convenzione dell'Aja dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ratificata con Legge 16.10.1989, n. 364, in relazione agli articoli 1322, comma 2, 1323, 1324 e 2645-ter c.c., per aver ritenuto che l'atto istitutivo del Trust sia inefficace per la mancata indicazione della legge regolatrice, pur essendo detta legge individuabile in forza di quanto disposto dalla menzionata Convenzione e senza aver tenuto conto dei principi di autonomia contrattuale e di conservazione degli atti giuridici (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c)» - può considerarsi assorbito. 4. Le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. Ric. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23190/2020 Numero sezionale 33/2022 Numero di raccolta generale 1826/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della banca ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, l’11 gennaio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23190 sez. M1 - ud. 11-1-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
Sentenza Cassazione n. 01826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris