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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42479/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si contestano l'omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e l'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando del tutto privi di specificità, non enunciando in alcun modo i capi o i punti della sentenza cui si riferisce il ricorso o gli elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati dal giudice di merito; osservato che, infatti, deve darsi continuità a giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si contestano l'omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e l'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando del tutto privi di specificità, non enunciando in alcun modo i capi o i punti della sentenza cui si riferisce il ricorso o gli elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati dal giudice di merito; osservato che, infatti, deve darsi continuità a giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris