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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 2017 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 674/2024depositata il 23/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Con atto di citazione notificato in data 13/12/2017 la [OSCURATO:PERSONA] NPL 2017s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - di aver acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza dicontratto di cessione del 30/6/2017, tutti i crediti derivanti dafinanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti fra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il30/11/2016, tra cui il credito relativo al decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo n. 447/2016, emesso dal Tribunale diRagusa in data 14/3/2016, con il quale era stato ingiunto (tra gli altri)a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma di euro 265.886,15 (oltre interessi e spese), quale saldonegativo del conto corrente n. 8002292/83 intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione; - che il credito era garantito (per un importo massimodi euro 375.000,00) da fideiussioni sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2005; - che con atto pubblico del13/12/2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanocostituito un fondo patrimoniale nel quale avevano conferito gliimmobili siti in Modica, via [OSCURATO:PERSONA], in catasto al foglio 11,part. 556/1, 557/1 e 718, nonché gli immobili siti in Modica, corso NinoBarone, in catasto al foglio 230, part. 10690/1 e 10690/2.

Ritenendoche tale atto fosse stato realizzato al solo scopo di sottrarre i beni allagaranzia patrimoniale, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di dichiararnel’inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Con comparsadi risposta depositata in data 16/3/2018 si costituivano in giudizioConcetto Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA], i quali esponevano: - che lefideiussioni erano irrimediabilmente viziate da nullità assoluta perviolazione della normativa antitrust; - che il diritto di credito azionatodall’attrice doveva ritenersi inesistente; - che l’azione revocatoria eraprescritta, in quanto l'atto di costituzione di fondo patrimoniale erastato stipulato in data 13/12/2012, mentre l'azione giudiziaria avviataNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026era stata notificata solo in data 14/12/2017, e quindi oltre il termine dicinque anni di cui all’art. 2903 c.c.; - che non sussistevano i requisitioggettivi e soggettivi per l'esercizio dell’azione revocatoria.2.

Il Tribunale di Ragusa adito, respinte le eccezioni di carenza dilegittimazione della parte attrice e di nullità delle fideiussioni, nonché diprescrizione del diritto, accertati i presupposti dell’azione revocatoriadichiarava l’inefficacia, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 13/12/2012, notaioEvangelista Ottaviano, rep. n. 77079, racc. n. 18764, condannando iconvenuti alla rifusione delle spese processuali.3.

Veniva dai medesimi convenuti proposta impugnazione innanzi allaCorte d’appello di Catania con motivi che reiteravano le eccezioni nonaccolte.

La Corte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettaval’ appello, condannando gli appellanti alla refusione delle spesegiudiziali.4.

I convenuti qui ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appellodi Catania n. 674/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, con ricorsonotificato il 1 luglio 2024, affidato a quattro motivi e illustrato dasuccessiva memoria.5.

L’intimata depositava controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo, relativamente alla scientia damni i ricorrentidenunziano la violazione delle massime d’esperienza e delle regole divalutazione degli indizi ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., ai sensi degliartt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. , nella parte in cui la sentenza trae daun complesso di indizi tra loro non concordanti, una conclusioneunivoca sullo stato soggettivo dei coniugi Cannizzaro in relazione alcompimento dell’atto.

Contestano la sentenza là dove ha ritenuto che“...[OSCURATO:PERSONA] (socio e amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].)e [OSCURATO:PERSONA] (socia della stessa società) non potevano nonNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026essere, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, aconoscenza sia della rilevante esposizione debitoria della società (versola banca) e della conseguente, prevedibile esigibilità (da parte dellacreditrice) della garanzia fideiussoria da essi in precedenza prestata,sia del pregiudizio derivante -per l’effettività di tale garanzia- dallastipulazione dell’impugnato atto negoziale di disposizione patrimoniale”.Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamentecon la ratio decidendi che, allo scopo, ha considerato rilevante, convalutazione in fatto non sindacabile in questa sede, la prova dellasussistenza, all’epoca, di un piano di rientro concordato tra la banca ela società di cui erano soci e amministratori i due coniugi, tale darenderli consapevoli del fatto che l’atto dispositivo andava a intaccarela garanzia patrimoniale generica collegata alle fideiussioni rilasciate asuo tempo alla banca per le esposizioni della società.

L’affermazionedella violazione delle norme sopra citate, inoltre non è supportata daalcuna idonea argomentazione tratta dalla giurisprudenza formatasi intema di sindacabilità della valutazione probatoria e della distribuzionedegli oneri della prova, di cui all’art. 2697 c.c., configurandosiquest’ ultima solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che laparte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso visarebbe un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass.Sez.

L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenzan. 13395 del 29/05/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13395 del29/05/2018).

E anche laddove si intendesse menzionare la violazionedelle norme in tema di presunzioni, di cui all’art. 2729 c.c., nel motivonon sono rinvenibili deduzioni in ordine alla carenza dei presupposti diNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026gravità, precisione e concordanza degli indizi presi in considerazionedalla Corte di merito, essendo solo contestata la mancataconsiderazione che al tempo dell’atto dispositivo non era intervenutaalcuna richiesta di rientro e/o recesso da parte della banca, il che,come è noto, non rappresenta un requisito per l’ azione pauliana, voltaa tutelare il credito secondo un’accezione lata (richiamata dallamedesima Corte di merito), comprensiva della ragione o aspettativa,con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativifatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azionerevocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensìmira a conservare la cd garanzia generica del patrimonio del debitore infavore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali deifideiussori (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10548 del22/04/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008).7.

Con il secondo motivo, sempre in relazione alla consapevolezza in capoai coniugi Cannizzaro di sottrarre il proprio patrimonio alle ragioni deicreditori ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti denunzianola nullità della decisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. - Motivazione inesistente oapparente, nella parte in cui, dopo avere rinviato alle ragioni del primogiudice, la Corte di merito ha posto a fondamento della decisioneapodittiche affermazioni sulla presunzione di consapevolezza del dannoin capo al creditore.

Il motivo è infondato.

Alla stregua di quantorilevato in relazione al primo motivo, la sentenza contieneconsiderazioni pertinenti e allineate alla giurisprudenza formatasi intema di presupposti dell’azione revocatoria, non dimostrandocontraddizioni interne o affermazioni apodittiche perché astratte e nonriferite al caso di specie, risultando conforme al cd minimocostituzionale di cui a Cass.

SU 8053/2014.Numero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/20268.

Con il terzo motivo, sempre in merito alla asserita prova dell’esistenzadella consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori ex art. 360, nn. 3e 4, c.p.c., i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 2729 cod. civ.là dove la Corte ha tratto argomenti di prova nonostante l’enorme lassodi tempo trascorso tra la stipula delle fideiussioni, la costituzione delfondo patrimoniale e la successiva azione legale intrapresa dalla Banca.Il motivo è inammissibile.

Anche in tale caso alle considerazioni svoltedalla Corte di merito si oppongono fatti non rilevanti ai fini dellaconcessione della tutela revocatoria, che risultano tutti adeguatamentecontrastati dalla motivazione che, correttamente, non ha dato alcunrilievo al fatto che (i) la fideiussione era stata stipulata nel 2005, attesoche era da ritenersi tuttora efficace al tempo della sua escussione (ii) almomento della costituzione del fondo patrimoniale la società fosse inbonis e non vi fosse alcuna minaccia di azione da parte della banca,aveva agito con l’azione monitoria solo nel 2016, attesa la mancataimpugnazione della statuizione dell'irritualità dell'eccezione didecadenza ex art. 1957 c.c. formulata per la prima volta dagli attori -tardivamente- solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.(iv) i coniugi Cannizzaro avessero più che serie ragioni per ritenere, inogni caso, qualunque pretesa viepiù infondata alla luce della condottacontrattuale della banca, attesa la irrilevanza di tale argomentazionealla luce della rilevata sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo)dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenzapatrimoniale dei debitori Cannizzaro - Candido e sulle possibilità dieffettivo soddisfacimento del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. verso glistessi.9.

Con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sulla asseritacondivisione delle ragioni del primo giudice denunziano la nullità delladecisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art.Numero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026111, comma 6, Cost. per motivazione inesistente o apparente,contestando la sentenza nella parte in cui ha compiuto un mero rinvioalle argomentazioni del primo giudice, omettendo di illustrare le ragioniper le quali le contestazioni dell’appellante non apparivano meritevoli diapprofondimento nonché, più nello specifico, le ragioni per le quali haritenuto sussistere i presupposti soggettivi di cui all’art. 2901 c.c.10.

Il motivo è infondato.11.

Viene indicata come apparente la motivazione là dove, sempre intema dei presupposti dell’azione revocatoria, la Corte di merito haaffermato che “…come correttamente precisato dal primo giudice, lascientia damni non è esclusa dall’invocazione -quale motivo dellastipulazione dell’impugnato atto di disposizione patrimoniale-dell’interesse della famiglia, non sussistendo alcun obbligo di costituireil fondo di cui all’art. 170 c.p.c. per far fronte ai suoi bisogni”, e ciò inrisposta all’argomento speso dai ricorrenti, anche nella fase di appello,secondo cui rileverebbe l’interesse della famiglia quale valido motivodella stipulazione dell’ atto di disposizione patrimoniale, anche seintrapreso a distanza di molti anni dal matrimonio.

Si tratta, invero, diun argomento ulteriore posto a fondamento della decisione che si ponedel tutto in linea con la giurisprudenza in tema di azione revocatoria diun fondo patrimoniale, ove assume rilievo non già la destinazione delfondo al soddisfacimento di interessi o obblighi familiari, anche di fontelegale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo,convenzionalmente stabilite dalle parti ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanzan. 9798 del 09/04/2019).12.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.13.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 2017 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 674/2024depositata il 23/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con atto di citazione notificato in data 13/12/2017 la [OSCURATO:PERSONA] NPL 2017s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - di aver acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza dicontratto di cessione del 30/6/2017, tutti i crediti derivanti dafinanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti fra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il30/11/2016, tra cui il credito relativo al decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo n. 447/2016, emesso dal Tribunale diRagusa in data 14/3/2016, con il quale era stato ingiunto (tra gli altri)a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma di euro 265.886,15 (oltre interessi e spese), quale saldonegativo del conto corrente n. 8002292/83 intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione; - che il credito era garantito (per un importo massimodi euro 375.000,00) da fideiussioni sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2005; - che con atto pubblico del13/12/2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanocostituito un fondo patrimoniale nel quale avevano conferito gliimmobili siti in Modica, via [OSCURATO:PERSONA], in catasto al foglio 11,part. 556/1, 557/1 e 718, nonché gli immobili siti in Modica, corso NinoBarone, in catasto al foglio 230, part. 10690/1 e 10690/2. Ritenendoche tale atto fosse stato realizzato al solo scopo di sottrarre i beni allagaranzia patrimoniale, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di dichiararnel’inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c. Con comparsadi risposta depositata in data 16/3/2018 si costituivano in giudizioConcetto Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA], i quali esponevano: - che lefideiussioni erano irrimediabilmente viziate da nullità assoluta perviolazione della normativa antitrust; - che il diritto di credito azionatodall’attrice doveva ritenersi inesistente; - che l’azione revocatoria eraprescritta, in quanto l'atto di costituzione di fondo patrimoniale erastato stipulato in data 13/12/2012, mentre l'azione giudiziaria avviataNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026era stata notificata solo in data 14/12/2017, e quindi oltre il termine dicinque anni di cui all’art. 2903 c.c.; - che non sussistevano i requisitioggettivi e soggettivi per l'esercizio dell’azione revocatoria.2. Il Tribunale di Ragusa adito, respinte le eccezioni di carenza dilegittimazione della parte attrice e di nullità delle fideiussioni, nonché diprescrizione del diritto, accertati i presupposti dell’azione revocatoriadichiarava l’inefficacia, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 13/12/2012, notaioEvangelista Ottaviano, rep. n. 77079, racc. n. 18764, condannando iconvenuti alla rifusione delle spese processuali.3. Veniva dai medesimi convenuti proposta impugnazione innanzi allaCorte d’appello di Catania con motivi che reiteravano le eccezioni nonaccolte. La Corte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettaval’ appello, condannando gli appellanti alla refusione delle spesegiudiziali.4. I convenuti qui ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appellodi Catania n. 674/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, con ricorsonotificato il 1 luglio 2024, affidato a quattro motivi e illustrato dasuccessiva memoria.5. L’intimata depositava controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, relativamente alla scientia damni i ricorrentidenunziano la violazione delle massime d’esperienza e delle regole divalutazione degli indizi ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., ai sensi degliartt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. , nella parte in cui la sentenza trae daun complesso di indizi tra loro non concordanti, una conclusioneunivoca sullo stato soggettivo dei coniugi Cannizzaro in relazione alcompimento dell’atto. Contestano la sentenza là dove ha ritenuto che“...[OSCURATO:PERSONA] (socio e amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].)e [OSCURATO:PERSONA] (socia della stessa società) non potevano nonNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026essere, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, aconoscenza sia della rilevante esposizione debitoria della società (versola banca) e della conseguente, prevedibile esigibilità (da parte dellacreditrice) della garanzia fideiussoria da essi in precedenza prestata,sia del pregiudizio derivante -per l’effettività di tale garanzia- dallastipulazione dell’impugnato atto negoziale di disposizione patrimoniale”.Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamentecon la ratio decidendi che, allo scopo, ha considerato rilevante, convalutazione in fatto non sindacabile in questa sede, la prova dellasussistenza, all’epoca, di un piano di rientro concordato tra la banca ela società di cui erano soci e amministratori i due coniugi, tale darenderli consapevoli del fatto che l’atto dispositivo andava a intaccarela garanzia patrimoniale generica collegata alle fideiussioni rilasciate asuo tempo alla banca per le esposizioni della società. L’affermazionedella violazione delle norme sopra citate, inoltre non è supportata daalcuna idonea argomentazione tratta dalla giurisprudenza formatasi intema di sindacabilità della valutazione probatoria e della distribuzionedegli oneri della prova, di cui all’art. 2697 c.c., configurandosiquest’ ultima solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che laparte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso visarebbe un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass.Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenzan. 13395 del 29/05/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13395 del29/05/2018). E anche laddove si intendesse menzionare la violazionedelle norme in tema di presunzioni, di cui all’art. 2729 c.c., nel motivonon sono rinvenibili deduzioni in ordine alla carenza dei presupposti diNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026gravità, precisione e concordanza degli indizi presi in considerazionedalla Corte di merito, essendo solo contestata la mancataconsiderazione che al tempo dell’atto dispositivo non era intervenutaalcuna richiesta di rientro e/o recesso da parte della banca, il che,come è noto, non rappresenta un requisito per l’ azione pauliana, voltaa tutelare il credito secondo un’accezione lata (richiamata dallamedesima Corte di merito), comprensiva della ragione o aspettativa,con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativifatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azionerevocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensìmira a conservare la cd garanzia generica del patrimonio del debitore infavore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali deifideiussori (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10548 del22/04/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008).7. Con il secondo motivo, sempre in relazione alla consapevolezza in capoai coniugi Cannizzaro di sottrarre il proprio patrimonio alle ragioni deicreditori ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti denunzianola nullità della decisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. - Motivazione inesistente oapparente, nella parte in cui, dopo avere rinviato alle ragioni del primogiudice, la Corte di merito ha posto a fondamento della decisioneapodittiche affermazioni sulla presunzione di consapevolezza del dannoin capo al creditore. Il motivo è infondato. Alla stregua di quantorilevato in relazione al primo motivo, la sentenza contieneconsiderazioni pertinenti e allineate alla giurisprudenza formatasi intema di presupposti dell’azione revocatoria, non dimostrandocontraddizioni interne o affermazioni apodittiche perché astratte e nonriferite al caso di specie, risultando conforme al cd minimocostituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014.Numero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/20268. Con il terzo motivo, sempre in merito alla asserita prova dell’esistenzadella consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori ex art. 360, nn. 3e 4, c.p.c., i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 2729 cod. civ.là dove la Corte ha tratto argomenti di prova nonostante l’enorme lassodi tempo trascorso tra la stipula delle fideiussioni, la costituzione delfondo patrimoniale e la successiva azione legale intrapresa dalla Banca.Il motivo è inammissibile. Anche in tale caso alle considerazioni svoltedalla Corte di merito si oppongono fatti non rilevanti ai fini dellaconcessione della tutela revocatoria, che risultano tutti adeguatamentecontrastati dalla motivazione che, correttamente, non ha dato alcunrilievo al fatto che (i) la fideiussione era stata stipulata nel 2005, attesoche era da ritenersi tuttora efficace al tempo della sua escussione (ii) almomento della costituzione del fondo patrimoniale la società fosse inbonis e non vi fosse alcuna minaccia di azione da parte della banca,aveva agito con l’azione monitoria solo nel 2016, attesa la mancataimpugnazione della statuizione dell'irritualità dell'eccezione didecadenza ex art. 1957 c.c. formulata per la prima volta dagli attori -tardivamente- solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.(iv) i coniugi Cannizzaro avessero più che serie ragioni per ritenere, inogni caso, qualunque pretesa viepiù infondata alla luce della condottacontrattuale della banca, attesa la irrilevanza di tale argomentazionealla luce della rilevata sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo)dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenzapatrimoniale dei debitori Cannizzaro - Candido e sulle possibilità dieffettivo soddisfacimento del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. verso glistessi.9. Con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sulla asseritacondivisione delle ragioni del primo giudice denunziano la nullità delladecisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art.Numero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026111, comma 6, Cost. per motivazione inesistente o apparente,contestando la sentenza nella parte in cui ha compiuto un mero rinvioalle argomentazioni del primo giudice, omettendo di illustrare le ragioniper le quali le contestazioni dell’appellante non apparivano meritevoli diapprofondimento nonché, più nello specifico, le ragioni per le quali haritenuto sussistere i presupposti soggettivi di cui all’art. 2901 c.c.10. Il motivo è infondato.11. Viene indicata come apparente la motivazione là dove, sempre intema dei presupposti dell’azione revocatoria, la Corte di merito haaffermato che “…come correttamente precisato dal primo giudice, lascientia damni non è esclusa dall’invocazione -quale motivo dellastipulazione dell’impugnato atto di disposizione patrimoniale-dell’interesse della famiglia, non sussistendo alcun obbligo di costituireil fondo di cui all’art. 170 c.p.c. per far fronte ai suoi bisogni”, e ciò inrisposta all’argomento speso dai ricorrenti, anche nella fase di appello,secondo cui rileverebbe l’interesse della famiglia quale valido motivodella stipulazione dell’ atto di disposizione patrimoniale, anche seintrapreso a distanza di molti anni dal matrimonio. Si tratta, invero, diun argomento ulteriore posto a fondamento della decisione che si ponedel tutto in linea con la giurisprudenza in tema di azione revocatoria diun fondo patrimoniale, ove assume rilievo non già la destinazione delfondo al soddisfacimento di interessi o obblighi familiari, anche di fontelegale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo,convenzionalmente stabilite dalle parti ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanzan. 9798 del 09/04/2019).12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 15729/2024Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 16251/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro9.200,00 (di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]