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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 26910/2026

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d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato e al diniego dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi dispecificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di meritoche, a pagina 3, hanno evidenziato l’assenza di qualunque attendibiledichiarazione da parte dell’imputato in ordine alla provenienza dei beni ricettati ela mancanza dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen., considerata lanon particolare tenuità dell’offesa, stante la natura dei beni, due veicoli efficientie di valore non modesto, e l’abitualità della condotta del prevenuto, gravato daprecedenti specifici per ricettazione;considerato che nulla è dovuto alla parte civile dovendosi fare applicazionedel principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di legittimitàcelebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale,ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbiaesplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep.12/01/2023 ) Rv. 283886 – 01);che nel caso di specie alcun utile contributo risulta fornito dalle conclusionidella parte civile:rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato e al diniego dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi dispecificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di meritoche, a pagina 3, hanno evidenziato l’assenza di qualunque attendibiledichiarazione da parte dell’imputato in ordine alla provenienza dei beni ricettati ela mancanza dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen., considerata lanon particolare tenuità dell’offesa, stante la natura dei beni, due veicoli efficientie di valore non modesto, e l’abitualità della condotta del prevenuto, gravato daprecedenti specifici per ricettazione;considerato che nulla è dovuto alla parte civile dovendosi fare applicazionedel principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di legittimitàcelebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale,ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbiaesplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep.12/01/2023 ) Rv. 283886 – 01);che nel caso di specie alcun utile contributo risulta fornito dalle conclusionidella parte civile:rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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