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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46621/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le misure alternative ordinarie, dalla condannata richieste ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sono state negate in base ad una prognosi di persistente pericolosità sociale, che l'atto di impugnazione in nessun modo contrasta; che l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, dalla condannata avanzata solo all'udienza di sorveglianza, è stata dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo, del pari pacifico, della mancata allegazione della documentazione stabilita dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, e in tale contesto le argomentazioni di chiusura, mutuate da altra vicenda penitenziaria ed effettivamente inconferenti, appaiono prive di incidenza invalidante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le misure alternative ordinarie, dalla condannata richieste ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sono state negate in base ad una prognosi di persistente pericolosità sociale, che l'atto di impugnazione in nessun modo contrasta; che l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, dalla condannata avanzata solo all'udienza di sorveglianza, è stata dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo, del pari pacifico, della mancata allegazione della documentazione stabilita dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, e in tale contesto le argomentazioni di chiusura, mutuate da altra vicenda penitenziaria ed effettivamente inconferenti, appaiono prive di incidenza invalidante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris