CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 16254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 221/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente Pagina2di 6 - RGN 221 /20 21 estensore cons. m.ferro all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 1650/2020 depositata il 20/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l ’ ORDINANZA [in realtà decreto collegiale] di TRIBUNALE BRESCIA n. 1650/2020, depositata il 20/11/2020 , che ne ha rigettato l’ opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegatoal [OSCURATO:PERSONA] c he, a sua volta, aveva respinto la domanda dell’opponente,di ammissione in via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 1 c.c., del credito di € 18.321,73 preteso in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la fallita, rilevando che difettava la prova della subordinazione, in quanto le prestazioni svolte erano riconducibili a lla carica dalla stessa rivestita, diconsigliere delegato della società; 2. il tribunale ha premesso che : a) con l’ opposizione Z acco aveva. richiamatole buste paga e il prospetto del TFR e allega to in fatto che Mainini IndustriaCarni era amministra ta da altri componenti del Cda , mentre lei non siera mai occupata d ella gestione e ave va invece svolto mansioni esecutive sottola costante direzione di terzi ; b) il curatore del fallimento, costituendosi, aveva invece ded otto che l’opponente , da quando era divenuta amministratrice,e secondo i poteri conferitile da ll’ assemblea, aveva in realtà svolto incombenze gestorie dell’ente , curando i rapporti con i dipendenti, i fornitori,le banche e ospitando sul suo c.c. il transito di somme della società; 3. il tribunale ha quindi ritenuto che: a) pur essendo in astratto compatibile la qualifica di lavoratore subordinato con quella di socio e Pagina3di 6 - RGN 221 /20 21 estensore cons. m.ferro amministratore, mancava la prova del vincolo della subordinazione, ovvero dell’assoggettamento di Zacco a direttive e controllo , anche disciplinare, del Cda; b) tale prova competeva al l’opponente , che però nulla aveva dimostrato, già in punto di allegazione, mentre generiche erano le istanze istruttorie; c) stante la qualità formale di amministratrice e in difetto della cennataprova, non erano dunque sufficienti i cedolini paga , inidonei di per sé stessia d imostrare l’esercizio di un’attività di lavoro subordinato e la posizione disoggezione che lo deve caratterizzare; 4. la ricorrente contesta il decreto con quattro motiv i di ricorso , illustrati damemoria; la procedura resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., ex artt. 24 e 111 Cost., per avere il tribunale erroneamente negato alla ricorrente un termine per replicare e controdedurre alla memoria difensiva del curatore , con la quale erano state introdotte allegazioni e produzioninuove, decisive per la pronuncia finale; 2. con il secondo motivo s’invoca , all ’altezza de ll’art . 360 co.1 n.4 c.p.c. , laviolazione delle stesse norme per omess a pronuncia sul secondo motivo di opposizione,relativo alla violazione del contraddittorio nella fase di giudizio avantial giudice delegato, poiché ivi si dava conto di una documentazione asseritamente depositata dal curatore, ma mai versat a in atti o comunque nonmeglio esplicitata ; 3. con i l terzo motivo si invoca l ’o messo esame di due circostanze decisiveai fini dell’ammissione del credito : le condotte di terzi incompatibili con la effettività della delega di Zacco alla gestione del personale e la condottadella stessa Zacco che non aveva svolto tali funzioni , nonostante vi fossepreposta sedendo nel Cda ; 4. con il quarto motivo è dedotto il vizio dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c. , per averil tribunale, pur senza affermarne l’ inammissibilità, omesso di dar conto Pagina4di 6 - RGN 221 /20 21 estensore cons. m.ferro degli u l teriori elementi apportati al processo dalla ricorrente con le note conclusive,in replica alle difese del fallimento ; 5. il primo e secondo motivo del ricorso , di opportuna trattazione congiuntaperché connessi, sono inammissibili in ogni loro profilo ; le censure nonsi confrontano con la ratio decidendi assunta in decreto, per la quale è statoritenuto non avere l’opponente , che era componente del Cda, assolto all’onere probatorio che le incombeva, cioè all ’allegazione e al la dimostrazione dei fattori di vincolo direttivo e disciplinare, oltre che di soggezione, propri del lavoro dipendente; parimenti il tribunale, negando ingresso– per genericità - alle prove che parte opponente ha in realtà potuto proporre,nonché escludendo la sufficien za dei cedolini paga da lei prodotti, harispettato anche l’iter processuale del giudizio, per il quale l’art.99 co.2 nn.3 e 4 l.f. pone chiaramente a carico dell’opponente l’onere di esporre , conl’atto introduttivo, innanzitutto gli elementi su cui si bas a l’opposizione, nonchédi allegare i mezzi di prova di cui si voglia avvalere; 6. nella vicenda, nessuna delle contestazioni elevate dal fallimento in sededi costituzione appare in realtà essere stata decisiva ai fini della finale pronunciareiettiva del ricorso ; a loro volta, anche i documenti di cui – in via peraltro esemplificativa e senza più puntale collegamento con l’onere della provadi cui era gravata proprio Zacco – si è lamentata la mancata possibile produzione in replica , non sono stati descritti in relazione consequenziale rispettoalla difesa del fallimento e devono pertanto ritenersi appartenenti ad una produzione in realtà tempestivamente mancata della parte; lo stesso tribunale,come premesso, ha infatti ricordato che già il giudice delegato, nel non ammettere il credito, aveva riscontrato che, a fronte dell’incarico di amministratrice, Zacco non aveva fornito la prova di essere realmente lavoratricedipendente con il vincolo di subordinazione; 7. il terzo e quarto motivo sono parimenti inammissibili; per un verso, iltribunale ha preso in considerazione tutti gli elementi recati al processo dallaricorrente, apprezzandone tuttavia la non concludenza ai fini del la prova dellanatura subordinat a del rapporto e dunque accertando una diversa causa d’imputazione della condotta ( gestoria ) da lei assunta nell ’ impresa Pagina5di 6 - RGN 221 /20 21 estensore cons. m.ferro societaria;né è vero che il decreto abbia omesso di dare conto delle difese finali, con le rispettive allegazioni, dimostrando invece il tenore della motivazione, all’opposto che, tra l’altro, la ricorrente ben era stata in condizionedi interloquire sulla costituzione difensiva del fallimento; 8. appare piuttosto, e in conclusione, chiaro l’assunto del tr ibunale – nonavversato da Zacco – sulla « non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando … a prescindere … dalla formale investitura a componentedell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito dellasocietà, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione » ( Cas s. 21759/2004) ovvero manchi « il vincolo della subordinazione … da un concretoassoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale» (Cass. 7465/2002) ; il decreto ha invero rispett at o il principio, ripres o anche dalla giurisprudenza tributaria di questa Corte, per cui occorre « accertare i n concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazionegerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare,lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica socialerivestita» (Cass. 36362/2021) oltre che da gli indirizzi lavoristici, per iquali la qualità di amministratore di una società di capitali è cumulabile con quella di lavoratore dipendente della medesima società, ma solo se sia «individuabile - mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservataal giudice di merito e incensurabile in cassazione - la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente- amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di ammi nistratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato » (Cass.381/2000); s’impone pertanto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso , con condannaal pagamento delle spese, secondo il criterio della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). Pagina6di 6 - RGN 221 /20 21 estensore cons. m.ferro P.Q.M. laCorte dichi ara il ricorso inammissibile e condanna la ricorre nte al pagamento delle spese del procedimento, liquidandole in euro 2.200 , oltre 200euro per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi eaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti