CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28774/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI, N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2019n. 28774sez. S2 - ud. 0 4 /0 4 /202 4 avverso la sentenza 2695 /201 9 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso spedito per la notificazione in data 26 settembre 2019 ha chiesto lacassazione della sentenza n. 2695/201 9 del la Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 26/6/2019 e notificata in pari data con la quale in accoglimento dell'appello della società [OSCURATO:PERSONA] 2000 era stata condannata a ce ss are dall'utilizzo del posto auto numero 2 di proprietà piena ed esclusiva della appellante e a rimuovere a propria cura e spese qualunque oggetto da detto posto auto oltre alla condanna al pagamento dell'indennità di euro 1.030,17 per ogni anno di indebita occupazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] I mmobiliare Mari c a 2000 ha resistito con controricorso. 3. La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto firmato dal difensore munito di procura speciale in data 7 febbraio 2024 e notificato alla controparte. 4.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha accettato la rinuncia con atto depositatol’8 febbraio 2024; [OSCURATO:PERSONA] 5. L a rinuncia e l’accettazione sono rituali poiché sottoscritt i dai difensorimuniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; Ric. 2019n. 28774sez. S2 - ud. 0 4 /0 4 /202 4 6. I n caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella cam