CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 1997
Cassazione n. 44471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1997 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMIsoarti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Palmi ha rigettato la richiesta di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento inerente al reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile (ex multis, Sez. 5, n.49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 - 01; Sez. 4, n. 2678 del 30/11/2000, dep. 2001, D'amiano, Rv. 218480 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5