CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLoredana Menicucci unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania sez.dist. diSalerno n.480/2017 depositata il 23/01/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18620/2017Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 8189/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]