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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 24966/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25863-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETrA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25863 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.25863/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Genova, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], socio unico ed amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA].", avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per i redditi conseguiti dalla società negli anni 2016, 2017 e 2018, per un importo pari ad Euro 22.211,08; la Corte territoriale ha dichiarato l'infondatezza della pretesa contributiva dell'INPS, ritenendo che il reddito prodotto da una società di capitali ove il socio non svolga attività lavorativa, non possa essere fatto rientrare nella base imponibile contributiva di questi; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo l'istituto ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, e dell'art. 81 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 1344 cod. civ."; contesta l'affermazione secondo cui gli utili prodotti dalla società e non distribuiti per volontà della stessa Montecchi, socio unico ed amministratore della società, non vadano computati al suo reddito imponibile ai fini previdenziali; il motivo è infondato; l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato nel ritenere che quando nessuna attività lavorativa viene prestata dal socio in favore della società di capitali, ma questi svolga unicamente compiti di amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste; il principio di diritto, al quale s'intende dare continuità, è del seguente tenore: "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa cosi come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)." (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019); nel caso in esame, sebbene l'INPS avesse opposto che si trattava di redditi derivanti da attività lavorativa, la Corte territoriale, dopo aver svolto un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha attuato correttamente il principio di diritto sopra richiamato, evidenziando, in primo luogo, come la società non aveva distribuito redditi nel periodo di causa, e, inoltre, decretando l'inesistenza dell'obbligo contributivo in capo ad [OSCURATO:PERSONA], QUALE socio unico ed amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in virtù dell'assenza di un abituale apporto lavorativo da parte di questa all'attività d'impresa; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente,, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25863-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETrA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25863 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.25863/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Genova, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], socio unico ed amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA].", avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per i redditi conseguiti dalla società negli anni 2016, 2017 e 2018, per un importo pari ad Euro 22.211,08; la Corte territoriale ha dichiarato l'infondatezza della pretesa contributiva dell'INPS, ritenendo che il reddito prodotto da una società di capitali ove il socio non svolga attività lavorativa, non possa essere fatto rientrare nella base imponibile contributiva di questi; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo l'istituto ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, e dell'art. 81 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 1344 cod. civ."; contesta l'affermazione secondo cui gli utili prodotti dalla società e non distribuiti per volontà della stessa Montecchi, socio unico ed amministratore della società, non vadano computati al suo reddito imponibile ai fini previdenziali; il motivo è infondato; l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato nel ritenere che quando nessuna attività lavorativa viene prestata dal socio in favore della società di capitali, ma questi svolga unicamente compiti di amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste; il principio di diritto, al quale s'intende dare continuità, è del seguente tenore: "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa cosi come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)." (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019); nel caso in esame, sebbene l'INPS avesse opposto che si trattava di redditi derivanti da attività lavorativa, la Corte territoriale, dopo aver svolto un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha attuato correttamente il principio di diritto sopra richiamato, evidenziando, in primo luogo, come la società non aveva distribuito redditi nel periodo di causa, e, inoltre, decretando l'inesistenza dell'obbligo contributivo in capo ad [OSCURATO:PERSONA], QUALE socio unico ed amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in virtù dell'assenza di un abituale apporto lavorativo da parte di questa all'attività d'impresa; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente,, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in
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