CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05807/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19199/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1515/2023depositata il 11/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di somministrazione di energia elettrica, comprensivo di una fattura di conguaglio (n. 41800809739), riferita a maggiori consumi asseritamente derivanti da un’anomalia del contatore causata dalla presenza di un magnete. Con sentenza n. 124/2022, il Tribunale di Verona accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo: che incombeva su [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare la fonte negoziale dell’obbligazione e il quantum dell’energia effettivamente erogata, mentre tale prova non risultava offerta con riguardo ai kWh indicati nelle fatture; che le fatture prodotte da parte opposta avrebbero potuto valere come prova dei consumi solo in assenza di contestazioni, che nella specie invece vi erano state; che, con riferimento alla fattura n. 41800809739, emessa per conguaglio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto non solo depositare il verbale di intervento attestante la presenza del magnete, ma anche ricostruire con criteri oggettivi e trasparenti i consumi effettivi, indicando il periodo di alterazione del contatore e le modalità di calcolo; che il solo verbale redatto dagli operatori di [OSCURATO:PERSONA], ancorché sottoscritto dal rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], non poteva ritenersi sufficiente a fondare il ricalcolo e la successiva pretesa per maggiori consumi. 2.Con la sentenza n. 1515/2023 del 3.7.2023, la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e rigettava l’opposizione, confermava la legittimità del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con il decreto ingiuntivo. La Corte rilevava che: nei termini fissati per la delimitazione del thema decidendum(atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), [OSCURATO:SOCIETA] non aveva articolato alcuna specifica contestazione in ordine all’importo fatturato da [OSCURATO:PERSONA]; non era stata contestata, in particolare, l’attendibilità e l’efficacia probatoria del verbale di verifica tecnica, nel quale si accertava l’apposizione di un magnete sul contatore, con conseguente alterazione in difetto dei consumi registrati; non era stato dedotto che la manomissione del contatore fosse riferibile a terzi, sicché, in assenza di specifiche allegazioni, tale condotta doveva ritenersi riferibile alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; i maggiori consumi fatturati dovevano ritenersi, di conseguenza, incontestati, non avendo l’opponente formulato rilievi puntuali e motivati al riguardo. La Corte precisava, inoltre, che le allegazioni difensive successivamente svolte da [OSCURATO:SOCIETA] nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tese a prospettare l’estraneità della società rispetto alla manomissione del contatore, costituivano deduzioni nuove e, in quanto tali, tardive e inammissibili, non idonee a superare la preclusione ormai maturata. In ragione di quanto esposto, la Corte d’appello riformava integralmente la sentenza di primo grado e confermava la legittimità del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con il decreto ingiuntivo. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Ha depositato memoria. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a fondamento della decisione elementi non provati in giudizio. In particolare, si censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto dimostrato il credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in base alla ricostruzione dei consumi e del relativo corrispettivo, nonostante tali circostanze fossero state oggetto di specifica contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente sostiene che, in assenza di una prova positiva dell’effettiva entità dei consumi e del loro collegamento causale con la pretesa creditoria, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente invertito l’onere probatorio e attribuito valore confessorio al silenzio serbato da [OSCURATO:SOCIETA] su circostanze che non potevano considerarsi pacifiche, né incontestate. Il motivo è inammissibile. Va anzitutto osservato chela ricorrente, nel tentativo di dimostrare che le circostanze poste a fondamento della decisione impugnata sarebbero state oggetto di specifica contestazione, sollecita inammissibilmente una rivalutazione di fatti e un’interpretazione degli atti processuali – segnatamente della domanda e delle difese svolte – attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, salvo il profilo del vizio motivazionale nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Deve porsi ulteriormente in rilievo che la ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha rilevato che il difetto di specifica contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] riguardava non solo l’atto introduttivo dell’opposizione, ma anche la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., individuata come termine ultimo per la formazione del thema decidendum. In tale memoria, infatti, non risultava alcuna censura motivata circa l’attribuzione alla società appellante dell’alterazione del contatore né alcuna contestazione in merito all’entità dei consumi fatturati. Nel processo civile di cognizione, l’attore può introdurre in giudizio, oltre il limite preclusivo dell’udienza ex art. 183 c.p.c., un diritto diverso da quello originariamente fatto valere solo se tra i due diritti sussiste una relazione di “complanarità teleologica”. Ciò richiede che il nuovo diritto si ricolleghi alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, intercorrendo tra le stesse parti, e persegua – almeno in parte – la medesima utilità finale dell’originaria domanda (pur se con diverso petitum mediato). Inoltre, deve sussistere incompatibilità tra i due diritti, tale da escludere una modifica meramente cumulativa o aggiuntiva della domanda originaria (Cass. n. 28873/2024; Cass. 18546/2020. La c orte d’appello ha pertanto correttamente ritenuto che le deduzioni introdotte successivamente, con la seconda memoria, volte a ricondurre la manomissione a soggetti terzi, dovessero qualificarsi come tardive e, dunque, inidonee a revocare in dubbio il perfezionamento della non contestazione già intervenuta. 4.1.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché travisamento delle prove acquisite in relazione all’art. 116 c.p.c., con particolare riguardo alla ritenuta riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’apposizione del magnete sul contatore. Si duole cheche la Corte d’appello abbia completamente omesso di pronunciarsi sulla questione della prescrizione del credito azionato, pur essendo stata ritualmente sollevata sin dall’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente ribadita anche in grado d’appello. Tale omissione, secondo la ricorrente, si tradurrebbe in un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevante ai fini della definizione della pretesa creditoria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.2.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente escluso l’applicabilità, alla fattispecie in esame, del termine di prescrizione biennale previsto per i crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. Lamenta che il credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in quanto relativo a corrispettivi per consumi di energia elettrica, sarebbe soggetto alla prescrizione breve introdotta dalla norma sopra richiamata, che la Corte territoriale ha invece disatteso senza adeguata motivazione. I motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. La c orte territoriale ha escluso l’applicabilità della prescrizione biennale prevista dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, facendo espresso riferimento al comma 5 del medesimo articolo, che ne limita l’operatività nei casi –come quello in esame – in cui l’omessa o errata rilevazione dei consumi sia imputabile a responsabilità accertata dell’utente. Tale esclusione è stata ritenuta coerente con quanto accertato in giudizio, ossia l’avvenuta alterazione del contatore mediante l’apposizione di un magnete, circostanza che la Corte ha reputato pacifica, in quanto non contestata in modo specifico dalla parte, né attribuita ad opera di soggetti terzi. I motivi di ricorso si fondano, dunque, su una lettura parziale ed errata della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi nell’inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto, riservata al giudice di merito. 5.Le spese del giudizio di cassazione, liquidat e come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. 6. Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c., liquidate come in dispositivo, ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,