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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 28548/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3601/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 80/2012depositata il 14/06/2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria per la somma di euro 687.536,18 eseguita da Equitalia in data 6 luglio 2009, sugli immobili di sua proprietà, in ragione di un carico fiscale di euro 343.768,09, sulla base di 33 cartelle esattoriali.

Il contribuente deduceva, tra l’altro, la nullità dell’iscrizione per omessa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 e 77 D.P.R. n. 602/73, l’omessa o comunque invalida notifica delle cartelle esattoriali e l’intervenuta prescrizione del credito azionato, segnatamente per i crediti contribuitivi e previdenziali .

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Il contribuente ha proposto appello, che la Commissione regionale ha parzialmente accolto,ritenendo illegittima l’iscrizione nella parte in cui è fondata (anche) su tredici cartelle esattoriali che sono state considerate irritualmente notificate o nulle per mancanza di motivazione.

Il dispositivo della sentenza di secondo grado così si esprime:“delibera l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, escludendo le diciassette cartelle esattoriali descritte in sentenza, conferma nel resto”; successivamente vi è stata correzione di errore materiale nel senso che anziché “diciassette cartelle ”, deve correttamente leggersi ed intendersi “tredici cartelle”.

Avverso la predetta sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

Il contrib uente ha resistito e proposto ricorso incidentale, affidandosi a sette motivi.

Equitalia ha depositato una memoria in data 25 gennaio 2017.

Successivamente il contribuente ha comunicatodi avere aderito alla c.d. rottamazione (art.6 d.l. 193/16) per la maggior parte delle cartelle, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere; è appunto in atti dichiarazione di adesione alla rottamazione “avente ad oggetto a 24 cartelle di pagamento di cui 19 (le prime 19 dell'elenco allegato alla domanda) inerenti al procedimento in epigrafe indicato”. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 20 novembre 2019 , ha chiesto a d Agenzia delle Entrate – Riscossione (nel frattempo subentrata ex legead Equitalia) di specificare entro 90 giorni dalla comunicazion e della ordinanza l’attuale residuo oggetto del contendere anche alla luce dei versamenti medio tempore effettuati .

A questa richiesta l’Agenzia non ha fornito risposta; il contribuenteha invece depositato ulteriore memoria, rilevando la mancata risposta d ell’Agenzia e deducendo che la lite è oggi limitata al carico fiscale di cui alle cartelle indicate al punto

1.3. della memoria del 6.11.2019, di cui cinque ritenute valide dalla CTR di Ancona e le altre annullate .

Conseguentemente,i l contribuente ha rinunciat o a i motivi riportati ai numeri 16,17, 18 e 19 del ricorso incidentale, in quanto relativi a cartelle “rottamate”; ha chiesto la dichiarazione di cessazione materia per le cartelle indicate a pag. 2 della memoria del 3 novembre 2019 e di limitare il giudizio alle altre.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 22 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente si osserva che non è stato possibile determinare con certezza, a causa della mancata di risposta di Agenzia Riscossione, quale sia ad oggi l’effettivo importo del debito tributario sul quale è fondata l’iscrizione ipotecaria di cui si discute.

I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale devono quindi essere esaminati tenendo conto delle deduzioni in merito del contribuente e della rinuncia ad alcuni motivi di ricorso incidentale. 2.- Con il primo motivo del ricorso principale Equitalia lamenta , ai sensi dell’art. 360, n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli art. 26 d.P.R.602/73 e 137 segg. c . p . c. p er avere la CTR ritenuto irregolare la notificazione di parte delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria, senza considerare che alcune cartelle erano state regolarmente notificate in Talamello, [OSCURATO:PERSONA] 6, a mani di persona qualificatasi “madre” del Santi, ovvero a persona qualificatasi “ addetta alla casa, ufficio, azienda ”, mentre altre cartelleerano state regolarmente notificate in Novafeltria, [OSCURATO:PERSONA] 36/1, presso la residenza del Santi, ed a mani della madre.

Deduce che è irrilevante il luogo della notificazione una volta che le cartelle siano state ricevute da persona qualificata come convivente o addetta alla azienda e che , i n ogni caso, aveva provveduto ad avvisare il Santi dell’avvenuta notificazione a persona diversa.

Di contro la CTR ha annullat o le cartelle perché notificate presso indirizzo o sede non più riferibile al contribuente. 3.- Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta , dichiaratamente ai sensi dell’art 360co. 1 n. 3) c.p.c. (ma data la concreta esposizione della censura è riferibile in realtà all’art 360 co. 1 n. 5 c.p.c.) la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione; nonché mancata valutazione e travisamento di risultanze istruttorie.

Equitalia deduce che la CTR – dopo aver duplicato erroneamente talune cartelle, ed aver ritenuto invalide alcune notificazioni nonostante che fossero state eseguite con le stesse modalità osservate per diverse cartelle, ritenute invece regolarmente notificate – non aveva specificato in che cosa consistessero i vizi specificamente riscontrabili su ciascuna notificazione; né aveva mostrato di aver esaminato le singole relate e le lettere a/r con le quali Equitalia aveva avvisato il Santi, come prescritto dalla legge, dell’avvenuta consegna del plico a persona diversa dal destinatario. 4.- Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce l’infondatezza della questione sollevata dal Santi, circa l’asserita necessità che l’iscrizione ipotecaria in oggetto fosse preceduta dall’avviso ex art. 50 d.P.R.602/73, ulteriormente osservando che “ salve eventuali iniziative impugnatorie del contribuente non si deduce alcunché e per eccesso di scrupolo si contesta la intervenuta prescrizione perché essa è stata interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento”.Si deve aggiungere che il contribuente ha dedotto in controricorso di rinunciare alla eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancato pregresso avviso ex art.50 d.P.R.602/73, sulla base dell’orientamento di legittimità sopravvenuto, affermato in Cass. sez. un. n. 19667 del 18/09/2014.

Il motivo non ha reale natura di censura, quanto di riproposizione di difesa già svolta nei gradi di merito. 5.-Il secondo motivo deve essere esaminato prioritariamente avente natura potenzialmente assorbente.

La censurapuò essere esaminata non al fine di rivalutare gli aspetti fattuali della vicenda, riservati in via esclusiva alla delibazione del giudice di merito, ma solo per verificare se la motivazione resa dalla CTR consenta di comprendere l’iter logico del convincimento del giudice e se i fatti decisivi sia no stati compiutamente esaminati.

Deve quindi osservarsi che, per quanto concerne il primo gruppo di quattro cartelle indicate in sentenza, la CTR non chiarisce adeguatamente in che cosa sarebbero, a suo giudizio, consistiti i vizi ostativi di notificazione.

La sentenza impugnata si limita ad affermare che tali cartelle sarebbero state notificate “presso un indirizzo non riferibile in quel momento al destinatario, in quanto sede della sua ditta individuale cessata in precedenza, come da certificato CCIAA in atti”; con tale affermazione non si dà però alcun conto della circostanza fattuale che le stesse notificazioni vennero eseguite, al suddetto indirizzo, a mani della madre identificata del Santi, ovvero di persona che si dichiarò addetta al ritiro per suo conto.

Dalla motivazione della sentenza di appello non si evince la sussistenza di elementi fattuali decisivi al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti della regolare notificazione; non si specifica, in particolare, se fosse emerso, ed in che termini, un permanente collegamento tra il luogo di notificazione ed il Santi (indipendentemente dal dato formale della pregressa cessazione della sua ditta individuale), tale da giustificare la presenza sul posto distretti congiunti, ovvero di incaricati al ritiro.

C ollegamento che, ove positivamente accertato, avrebbe consentito, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 10694/ 2020 ; Cass. n. 4529 /2019; Cass. n. 4799/2017Cass.n. 12181/13;Cass.n. 15973/14), un opposto giudizio di regolarità della notificazione.

Per quanto concerne il secondo gruppo di tredici cartelle indicato in sentenza, la CTR si limita a rilevarne l’irregolare notificazione, perché recanti “una relata di notifica talmente lacunosa sugli elementi essenziali (luogo di consegna e/o consegnatario) da non poterle ritenere validamente notificate; inoltre alcune risultano notificate presso l’indirizzo ove non insisteva più la residenza o il domicilio del destinatario”.

Si tratta, anche in tal caso, di affermazioni generiche, in quanto prive di ogni richiamo ad elementi fattuali essenziali di valutazione, partitamente ascrivibili a ciascuna cartella.

In particolare, non viene esplicitato con riguardo a quali cartelle la notificazione sarebbe stata eseguita in indirizzo diverso (e quale) da quello di residenza o domicilio; a fronte della deduzione di Equitalia secondo cui molte di queste cartelle sarebbero state invece notificate, in Novafeltria, all’indirizzo di residenza del contribuente, ed a mani di soggetti abilitati a riceverle ex art.139 c.p.c.

In nessun caso, inoltre, la CTR dà conto delle ragioni per le quali la notificazione di talune cartelle doveva ritenersi invalida, nonostante che la notificazione di altre cartelle -avvenuta con uguali modalità -fosse stata invece ritenuta regolare.

Pertanto,in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo il terzo il processo dovrà essere rinviato al giudice del merito per un più compiuto esame della regolarità della notifica delle cartelle previo accertamento della attualità della questione e cioè se trattasi o meno di cartelle “rottamate”. 6.- Per quanto riguarda il ricorso incidentale , si osserva preliminarmente che sono stati espressamente rinunciati i m otivi esposti ai punti 16,17,18,19 del ricorso nonché la eccezione esposta al punto 14 relativa alla preventiva intimazione ad adempiere.

I restanti motivi consistono in censureche possono ricondursi tutte allaipotesi di nullità per omessa pronuncia. 7.- Con i motivi esposti ai punti 15 e 20 l a parte lamenta la n ullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.) con riferimento all’art. 112 c.p.c. e osserva di avere eccepito la irregolare notifica d i alcune cartelle non oggetto di rottamazione, e segnatamente che solo parte delle relate era stata versata in atti dal Concessionario mentre non risultavano prodotte le relate relative alle cartelle n. 082199850000388/23/000 dell’importo di euro 27.062,28, n. 082/199910000971/27/000 dell’importo di euro. 942,74, n. 082199910001043/71/000 dell’importo di euro 163,92 , n. 082/1999/40000291/84/000 di euro 48.038,27 e che sul punto la CTR nulla ha osservato limitandosi a ritenere irregolari le altre.

Al punto 20 si deduce la nullità della sentenza ex art. 360co. 1 n.4 c.p.c. per omessa pronuncia, rilevando che nel corso del giudizio e da ultimo nella memoria datata 8/3/2012, il contribuente aveva eccepito che laddove la CTR avesse annullato anche una sola delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto di iscrizione ipotecaria a suo tempo impugnato, avrebbe dovuto annullare per intero l’atto in parola in forza del principio espresso da Cass. n. 1809/99 secondo cui, se un atto impositivo è nullo in una sua parte, deve essere annullato integralmente, non essendo possibile che venga dichiarata una nullità parziale.

La parte deduce che il giudice d’appello ha omesso di vagliare questa questione. 8.- Con il motivo esposto al punto 21 si lamenta, sempre ai sensi dell’art 360 n. 4 l’omessa pronuncia sulla questione della prescrizione.

La parte deduce di avere eccepito la prescrizione con riferimento ai crediti contributivi previdenziali e assistenziali e amministrativi quali le contravvenzioni il codice della strada, eccezione che i giudici di primo grado avevano rigettato ritenendo che sulla questione vi fosse carenza di legittimazione passiva del concessionario; osserva che sul punto era stato proposto appello sul quale la CTR non si è pronunciata. 9.-I motivi sono fondati.

La CTR - dopo aver enucleato, dal numero complessivo di cartelle esattoriali poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria opposta, due sottogruppi di cartelle invalidamente notificate, ha poi c onfermato la legittimità della iscrizione ipotecaria per un terzo sottogruppo di cartelle rimanenti; la cui valida notificazione è stata ritenuta senza alcuna specifica considerazione valutativa, in fatto o diritto, ad esse dedicata.

Questa tecnica motivazionale si è in realtà risolta - a fronte di puntuali eccezionimosse dal Santi fin dal ricorso introduttivo, e poi da lui riproposte in appello - nella omessa pronuncia sulle eccezioni medesime.

Né potrebbe in tali casi affermarsi la sussistenza non già di una omessa pronuncia, ma di un rigetto implicito dell’eccezione.

Posto che - da un lato - la specificità dell’eccezione (mirata su una determinata ricostruzione fattuale della vicenda, prima che sulla soluzione giuridica della questione) imponeva una pronuncia conseguente ad una circostanziata delibazione di elementi di fatto (le concrete modalità di notificazione di ciascuna cartella) che non risulta che la CTR abbia preso minimamente in esame; e che - dall’altro - per almeno talune cartelle, notificate con le stesse modalità, la medesima eccezione era stata invece accolta.

Ugualmente non risulta che nella sentenza impugnata si sia esaminata la questione della legittimità della iscrizione ipotecaria nel suo complesso in relazione alla riduzione della pretesa tributaria, pretesa che oggi si è ulteriormente ridotta per effetto della “rottamazione”, il cui effettivo importo dovrà però essere accertato.

Anche sulla eccezione di prescrizione, riproposta in appello, e qui esposta al punto 21 del ricorso incidentale, la CTR omette qualsivoglia esame, ed anche in questo caso non può parlarsi di pronuncia implicita posto che la estinzione sopravvenuta del debito tributario, è comunque questione diversa da quelle sulle quel la CTR si è (peraltro in modo incompleto) pronunciatae richiede un esame espresso, venendo in rilievo anche la questione della legittimazione del concessionario, sulla quale il contribuente censura la decisione di primo grado.

Ne consegue, in accogli mento del secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, e in accoglimento dei motivi di ricorso incidentale esposti ai punti 15, 20e 21 dell’atto di ricorso incidentale , dato atto della rinuncia da parte del Santi agli altri motivi, la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione per un nuovo esame, previo l'accertamento della effettiva attuale consistenza del debito tributario delle questioni rilevanti nei termini sopra esposti.

Il giudice del rinvio provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, ed i motivi di ricorso incidentale esposti ai punti 15, 20 e 21 del ricorso incidentale medesimo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3601/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 80/2012depositata il 14/06/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria per la somma di euro 687.536,18 eseguita da Equitalia in data 6 luglio 2009, sugli immobili di sua proprietà, in ragione di un carico fiscale di euro 343.768,09, sulla base di 33 cartelle esattoriali. Il contribuente deduceva, tra l’altro, la nullità dell’iscrizione per omessa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 e 77 D.P.R. n. 602/73, l’omessa o comunque invalida notifica delle cartelle esattoriali e l’intervenuta prescrizione del credito azionato, segnatamente per i crediti contribuitivi e previdenziali . Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la Commissione regionale ha parzialmente accolto,ritenendo illegittima l’iscrizione nella parte in cui è fondata (anche) su tredici cartelle esattoriali che sono state considerate irritualmente notificate o nulle per mancanza di motivazione. Il dispositivo della sentenza di secondo grado così si esprime:“delibera l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, escludendo le diciassette cartelle esattoriali descritte in sentenza, conferma nel resto”; successivamente vi è stata correzione di errore materiale nel senso che anziché “diciassette cartelle ”, deve correttamente leggersi ed intendersi “tredici cartelle”. Avverso la predetta sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Il contrib uente ha resistito e proposto ricorso incidentale, affidandosi a sette motivi. Equitalia ha depositato una memoria in data 25 gennaio 2017. Successivamente il contribuente ha comunicatodi avere aderito alla c.d. rottamazione (art.6 d.l. 193/16) per la maggior parte delle cartelle, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere; è appunto in atti dichiarazione di adesione alla rottamazione “avente ad oggetto a 24 cartelle di pagamento di cui 19 (le prime 19 dell'elenco allegato alla domanda) inerenti al procedimento in epigrafe indicato”. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 20 novembre 2019 , ha chiesto a d Agenzia delle Entrate – Riscossione (nel frattempo subentrata ex legead Equitalia) di specificare entro 90 giorni dalla comunicazion e della ordinanza l’attuale residuo oggetto del contendere anche alla luce dei versamenti medio tempore effettuati . A questa richiesta l’Agenzia non ha fornito risposta; il contribuenteha invece depositato ulteriore memoria, rilevando la mancata risposta d ell’Agenzia e deducendo che la lite è oggi limitata al carico fiscale di cui alle cartelle indicate al punto 1.3. della memoria del 6.11.2019, di cui cinque ritenute valide dalla CTR di Ancona e le altre annullate . Conseguentemente,i l contribuente ha rinunciat o a i motivi riportati ai numeri 16,17, 18 e 19 del ricorso incidentale, in quanto relativi a cartelle “rottamate”; ha chiesto la dichiarazione di cessazione materia per le cartelle indicate a pag. 2 della memoria del 3 novembre 2019 e di limitare il giudizio alle altre. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 22 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente si osserva che non è stato possibile determinare con certezza, a causa della mancata di risposta di Agenzia Riscossione, quale sia ad oggi l’effettivo importo del debito tributario sul quale è fondata l’iscrizione ipotecaria di cui si discute. I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale devono quindi essere esaminati tenendo conto delle deduzioni in merito del contribuente e della rinuncia ad alcuni motivi di ricorso incidentale. 2.- Con il primo motivo del ricorso principale Equitalia lamenta , ai sensi dell’art. 360, n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli art. 26 d.P.R.602/73 e 137 segg. c . p . c. p er avere la CTR ritenuto irregolare la notificazione di parte delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria, senza considerare che alcune cartelle erano state regolarmente notificate in Talamello, [OSCURATO:PERSONA] 6, a mani di persona qualificatasi “madre” del Santi, ovvero a persona qualificatasi “ addetta alla casa, ufficio, azienda ”, mentre altre cartelleerano state regolarmente notificate in Novafeltria, [OSCURATO:PERSONA] 36/1, presso la residenza del Santi, ed a mani della madre. Deduce che è irrilevante il luogo della notificazione una volta che le cartelle siano state ricevute da persona qualificata come convivente o addetta alla azienda e che , i n ogni caso, aveva provveduto ad avvisare il Santi dell’avvenuta notificazione a persona diversa. Di contro la CTR ha annullat o le cartelle perché notificate presso indirizzo o sede non più riferibile al contribuente. 3.- Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta , dichiaratamente ai sensi dell’art 360co. 1 n. 3) c.p.c. (ma data la concreta esposizione della censura è riferibile in realtà all’art 360 co. 1 n. 5 c.p.c.) la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione; nonché mancata valutazione e travisamento di risultanze istruttorie. Equitalia deduce che la CTR – dopo aver duplicato erroneamente talune cartelle, ed aver ritenuto invalide alcune notificazioni nonostante che fossero state eseguite con le stesse modalità osservate per diverse cartelle, ritenute invece regolarmente notificate – non aveva specificato in che cosa consistessero i vizi specificamente riscontrabili su ciascuna notificazione; né aveva mostrato di aver esaminato le singole relate e le lettere a/r con le quali Equitalia aveva avvisato il Santi, come prescritto dalla legge, dell’avvenuta consegna del plico a persona diversa dal destinatario. 4.- Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce l’infondatezza della questione sollevata dal Santi, circa l’asserita necessità che l’iscrizione ipotecaria in oggetto fosse preceduta dall’avviso ex art. 50 d.P.R.602/73, ulteriormente osservando che “ salve eventuali iniziative impugnatorie del contribuente non si deduce alcunché e per eccesso di scrupolo si contesta la intervenuta prescrizione perché essa è stata interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento”.Si deve aggiungere che il contribuente ha dedotto in controricorso di rinunciare alla eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancato pregresso avviso ex art.50 d.P.R.602/73, sulla base dell’orientamento di legittimità sopravvenuto, affermato in Cass. sez. un. n. 19667 del 18/09/2014. Il motivo non ha reale natura di censura, quanto di riproposizione di difesa già svolta nei gradi di merito. 5.-Il secondo motivo deve essere esaminato prioritariamente avente natura potenzialmente assorbente. La censurapuò essere esaminata non al fine di rivalutare gli aspetti fattuali della vicenda, riservati in via esclusiva alla delibazione del giudice di merito, ma solo per verificare se la motivazione resa dalla CTR consenta di comprendere l’iter logico del convincimento del giudice e se i fatti decisivi sia no stati compiutamente esaminati. Deve quindi osservarsi che, per quanto concerne il primo gruppo di quattro cartelle indicate in sentenza, la CTR non chiarisce adeguatamente in che cosa sarebbero, a suo giudizio, consistiti i vizi ostativi di notificazione. La sentenza impugnata si limita ad affermare che tali cartelle sarebbero state notificate “presso un indirizzo non riferibile in quel momento al destinatario, in quanto sede della sua ditta individuale cessata in precedenza, come da certificato CCIAA in atti”; con tale affermazione non si dà però alcun conto della circostanza fattuale che le stesse notificazioni vennero eseguite, al suddetto indirizzo, a mani della madre identificata del Santi, ovvero di persona che si dichiarò addetta al ritiro per suo conto. Dalla motivazione della sentenza di appello non si evince la sussistenza di elementi fattuali decisivi al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti della regolare notificazione; non si specifica, in particolare, se fosse emerso, ed in che termini, un permanente collegamento tra il luogo di notificazione ed il Santi (indipendentemente dal dato formale della pregressa cessazione della sua ditta individuale), tale da giustificare la presenza sul posto distretti congiunti, ovvero di incaricati al ritiro. C ollegamento che, ove positivamente accertato, avrebbe consentito, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 10694/ 2020 ; Cass. n. 4529 /2019; Cass. n. 4799/2017Cass.n. 12181/13;Cass.n. 15973/14), un opposto giudizio di regolarità della notificazione. Per quanto concerne il secondo gruppo di tredici cartelle indicato in sentenza, la CTR si limita a rilevarne l’irregolare notificazione, perché recanti “una relata di notifica talmente lacunosa sugli elementi essenziali (luogo di consegna e/o consegnatario) da non poterle ritenere validamente notificate; inoltre alcune risultano notificate presso l’indirizzo ove non insisteva più la residenza o il domicilio del destinatario”. Si tratta, anche in tal caso, di affermazioni generiche, in quanto prive di ogni richiamo ad elementi fattuali essenziali di valutazione, partitamente ascrivibili a ciascuna cartella. In particolare, non viene esplicitato con riguardo a quali cartelle la notificazione sarebbe stata eseguita in indirizzo diverso (e quale) da quello di residenza o domicilio; a fronte della deduzione di Equitalia secondo cui molte di queste cartelle sarebbero state invece notificate, in Novafeltria, all’indirizzo di residenza del contribuente, ed a mani di soggetti abilitati a riceverle ex art.139 c.p.c. In nessun caso, inoltre, la CTR dà conto delle ragioni per le quali la notificazione di talune cartelle doveva ritenersi invalida, nonostante che la notificazione di altre cartelle -avvenuta con uguali modalità -fosse stata invece ritenuta regolare. Pertanto,in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo il terzo il processo dovrà essere rinviato al giudice del merito per un più compiuto esame della regolarità della notifica delle cartelle previo accertamento della attualità della questione e cioè se trattasi o meno di cartelle “rottamate”. 6.- Per quanto riguarda il ricorso incidentale , si osserva preliminarmente che sono stati espressamente rinunciati i m otivi esposti ai punti 16,17,18,19 del ricorso nonché la eccezione esposta al punto 14 relativa alla preventiva intimazione ad adempiere. I restanti motivi consistono in censureche possono ricondursi tutte allaipotesi di nullità per omessa pronuncia. 7.- Con i motivi esposti ai punti 15 e 20 l a parte lamenta la n ullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.) con riferimento all’art. 112 c.p.c. e osserva di avere eccepito la irregolare notifica d i alcune cartelle non oggetto di rottamazione, e segnatamente che solo parte delle relate era stata versata in atti dal Concessionario mentre non risultavano prodotte le relate relative alle cartelle n. 082199850000388/23/000 dell’importo di euro 27.062,28, n. 082/199910000971/27/000 dell’importo di euro. 942,74, n. 082199910001043/71/000 dell’importo di euro 163,92 , n. 082/1999/40000291/84/000 di euro 48.038,27 e che sul punto la CTR nulla ha osservato limitandosi a ritenere irregolari le altre. Al punto 20 si deduce la nullità della sentenza ex art. 360co. 1 n.4 c.p.c. per omessa pronuncia, rilevando che nel corso del giudizio e da ultimo nella memoria datata 8/3/2012, il contribuente aveva eccepito che laddove la CTR avesse annullato anche una sola delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto di iscrizione ipotecaria a suo tempo impugnato, avrebbe dovuto annullare per intero l’atto in parola in forza del principio espresso da Cass. n. 1809/99 secondo cui, se un atto impositivo è nullo in una sua parte, deve essere annullato integralmente, non essendo possibile che venga dichiarata una nullità parziale. La parte deduce che il giudice d’appello ha omesso di vagliare questa questione. 8.- Con il motivo esposto al punto 21 si lamenta, sempre ai sensi dell’art 360 n. 4 l’omessa pronuncia sulla questione della prescrizione. La parte deduce di avere eccepito la prescrizione con riferimento ai crediti contributivi previdenziali e assistenziali e amministrativi quali le contravvenzioni il codice della strada, eccezione che i giudici di primo grado avevano rigettato ritenendo che sulla questione vi fosse carenza di legittimazione passiva del concessionario; osserva che sul punto era stato proposto appello sul quale la CTR non si è pronunciata. 9.-I motivi sono fondati. La CTR - dopo aver enucleato, dal numero complessivo di cartelle esattoriali poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria opposta, due sottogruppi di cartelle invalidamente notificate, ha poi c onfermato la legittimità della iscrizione ipotecaria per un terzo sottogruppo di cartelle rimanenti; la cui valida notificazione è stata ritenuta senza alcuna specifica considerazione valutativa, in fatto o diritto, ad esse dedicata. Questa tecnica motivazionale si è in realtà risolta - a fronte di puntuali eccezionimosse dal Santi fin dal ricorso introduttivo, e poi da lui riproposte in appello - nella omessa pronuncia sulle eccezioni medesime. Né potrebbe in tali casi affermarsi la sussistenza non già di una omessa pronuncia, ma di un rigetto implicito dell’eccezione. Posto che - da un lato - la specificità dell’eccezione (mirata su una determinata ricostruzione fattuale della vicenda, prima che sulla soluzione giuridica della questione) imponeva una pronuncia conseguente ad una circostanziata delibazione di elementi di fatto (le concrete modalità di notificazione di ciascuna cartella) che non risulta che la CTR abbia preso minimamente in esame; e che - dall’altro - per almeno talune cartelle, notificate con le stesse modalità, la medesima eccezione era stata invece accolta. Ugualmente non risulta che nella sentenza impugnata si sia esaminata la questione della legittimità della iscrizione ipotecaria nel suo complesso in relazione alla riduzione della pretesa tributaria, pretesa che oggi si è ulteriormente ridotta per effetto della “rottamazione”, il cui effettivo importo dovrà però essere accertato. Anche sulla eccezione di prescrizione, riproposta in appello, e qui esposta al punto 21 del ricorso incidentale, la CTR omette qualsivoglia esame, ed anche in questo caso non può parlarsi di pronuncia implicita posto che la estinzione sopravvenuta del debito tributario, è comunque questione diversa da quelle sulle quel la CTR si è (peraltro in modo incompleto) pronunciatae richiede un esame espresso, venendo in rilievo anche la questione della legittimazione del concessionario, sulla quale il contribuente censura la decisione di primo grado. Ne consegue, in accogli mento del secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, e in accoglimento dei motivi di ricorso incidentale esposti ai punti 15, 20e 21 dell’atto di ricorso incidentale , dato atto della rinuncia da parte del Santi agli altri motivi, la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione per un nuovo esame, previo l'accertamento della effettiva attuale consistenza del debito tributario delle questioni rilevanti nei termini sopra esposti. Il giudice del rinvio provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, ed i motivi di ricorso incidentale esposti ai punti 15, 20 e 21 del ricorso incidentale medesimo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai mot
Sentenza Cassazione n. 28548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris