Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05915/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] "CUI 01K32V9" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "CUI 01QIAYS" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4 ( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando congiuntamente un unico motivo di ricorso, deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte, attenendo alla congruità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] "CUI 01K32V9" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "CUI 01QIAYS" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4 ( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando congiuntamente un unico motivo di ricorso, deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte, attenendo alla congruità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 05915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris