CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 di 1990, è inammissibile perché - a prescindere dall'errata indicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo la condanna intervenuta per il reato ex art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017 -, esso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello, per un verso, ribadito la sussistenza del reato in esame sulla base della deposizioni degli operanti e delle annotazioni di servizio di atti, da cui emerge che l'imputato non si era presentato per la firma nelle giornate del 26 e del 27 novembre 2021, né aveva comunicato, come avrebbe dovuto, un eventuale impedimento, altresì logicamente confutando la prospettazione difensiva circa uno stato di malessere, in quanto priva di qualsivoglia elemento di riscontro, non avendo l'imputato mai allegato, nemmeno successivamente, alcuna certificazione medica attestante il suo impedimento ad adempiere per ragioni di salute; per altro verso, correttamente escluso i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione all'abitualità della condotta, avendo il ricorrente riportato ben otto condanne per la medesima violazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 20