CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. D'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 30 marzo 2022 con cui la stessa, quale giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per intervenuto decorso del termine di fase. Nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame ha rilevato che il termine non era scaduto, in quanto la stessa Corte d'appello aveva in precedenza emesso ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 comma 2 cod. proc. pen. per particolare complessità del dibattimento, sospensione che doveva ritenersi operante anche nel processo a carico dell'istante successivamente stralciato da quello principale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché il termine dovrebbe ritenersi decorso, in quanto in occasione dello stralcio per legittimo impedimento di [OSCURATO:PERSONA] (positività al virus Sars-Cov-2) il giudice avrebbe potuto rinviare di soli 15 giorni, anzichè stralciare, e perché il frequente avvicendamento dei giudici non può andare a danno dell'imputato 3. E' stata chiesta la discussione orale. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, ne ha chiesto l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La decisione del giudice dell'appello cautelare resiste alle censure che le vengono rivolte, avendo fatto corretta applicazione delle norme degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. e valutato correttamente gli atti del subprocedimento cautelare. Il 23 marzo 2020, infatti, il g.u.p. del Tribunale di Catania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ad 11 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Da quella data decorre il termine di fase di 18 mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett c), n. 3, cod. proc. pen. A tale termine devono essere aggiunti i 180 giorni per la stesura della motivazione della sentenza di primo grado conseguenza dell'ordinanza emessa ex art. 304, comma 1, lett c), cod. proc. pen. Il termine verrebbe così a scadere il 22 marzo 2022, che è il giorno in cui, in effetti, la difesa ha presentato istanza di dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini di fase. Però, il giudice dell'appello cautelare ha rilevato che il precedente 19 marzo 2021 la Corte di appello aveva emesso ordinanza di sospensione dei termini per particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., in questo modo prolungando ulteriormente la durata del termine di fase. Nel ricorso la difesa dell'imputato sostiene che tale ordinanza non fosse più applicabile alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto all'udienza del 3 febbraio 2022 lo stesso, positivo al virus, viene stralciato dal processo principale, con ciò separando le sue sorti da quello del processo di cui era stata dichiarata la particolare complessità. La giurisprudenza di legittimità, però, ha ritenuto che, in ipotesi avvenga una separazione delle posizioni all'interno di un processo oggetto di una ordinanza ex art. 304 cod. proc. pen., la stessa mantiene effetto anche nel processo separato, a condizione che in esso persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento (Sez. 2, Sentenza n. 19510 del 17/02/2012, PM in proc. Cecconi, Rv. 252815: qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento). La separazione delle posizioni non comporta, pertanto, la perdita retroattiva di efficacia della ordinanza di sospensione dei termini di fase, ma solo la necessità che nel processo separato permangano le condizioni relative alla complessità del dibattimento. Ne consegue che nel periodo 19 marzo 2021 - 3 febbraio 2022 la ordinanza di sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. continua ad esplicare i suoi effetti anche nel processo stralciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e che conseguentemente il termine di fase non è scaduto, anche a prescindere dalla circostanza che per il periodo 3 febbraio 2022 - 23 marzo 2022 sopravvivessero le condizioni relative alla complessità del dibattimento. L'ordinanza impugnata non è, pertanto, affetta dai vizi che le sono stati attribuiti in ricorso, che conseguentemente deve essere dichiarato manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa