CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 2801/2019depositata il 17/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.L'odierna ricorrente ha proposto opposizione alla stima di un immobileoggetto di espropriazione disposta con decreto del 7 dicembre 2004, di cuiuna parte era abusiva e per la quale, nel febbraio 1995, aveva presentatoNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026domanda di condono, non esitata né con provvedimento concessorio nécon provvedimento di diniego, pur se la direzione urbanistica con una notadel giugno 2018 aveva comunicato che non vi erano motivi ostativi alrilascio della concezione edilizia in sanatoria per il cui ottenimento eranecessario il versamento della somma di euro 9.781,00. La stima erastata determinata nella misura di euro 49.891,69. La parte ha pertantochiesto di stimare il valore dell'immobile in misura maggiore e tenendoconto dell'intera volumetria, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma2-bis del D.P.R. 323/2011 inserito dal D.lgs. 302/2002 (Modifiche edintegrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327), secondo il quale, se pendente una procedura finalizzata allasanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune,accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione della indennità.La Corte d’appello ha escluso la valutazione ai fini dell’indennizzodella porzione di immobile oggetto di domanda in sanatoria, non potendosiapplicare ratione temporis il D.P.R. 327/2001 e dovendo trovareapplicazione il previgente art. 16 comma 9 della L. 865/1971, secondo ilquale se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto conessa ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione e l'indennità èdeterminata in base al valore della sola area. Ciò in quanto ladichiarazione di pubblica utilità risale al 1999 e l'art. 57 del D.P.R.327/2001 limita l'applicabilità della nuova normativa ai progetti per i qualialla data in vigore del decreto è intervenuta la dichiarazione di pubblicautilità. La Corte ha quindi determinato l’indennità nella misura di euro84.600,00 oltre euro 10.152,00 per la occupazione.La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione affidandosi acinque motivi. Il Comune di Catania ha resistito con controricorso. IlProcuratore generale ha depositato requisitoria scritta con richiesta allaCorte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57D.P.R. 327/01 per violazione degli artt. 3, 42, 43 e 117 Cost. nella misuraNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026in cui impedisce un equo ristoro dell’ablazione del diritto di proprietàrispetto ai beni oggetto di dichiarazione di pubblica utilità antecedentel’entrata in vigore dell’art. 38 D.P.R. 327/01 per cui sia stata validamentepresentata e sia ancora pendente con apprezzabile possibilità diaccoglimento richiesta di sanatoria. Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c.la violazione dell’art. 112 c.p.c. (360 c. 1 n. 3). La parte lamenta che laCorte abbia riformato in peggio la liquidazione dell'indennità provvisoria diespropriazione escludendo la parte dell'immobile in sanatoria senzarichiesta alcuna da parte del Comune di Catania ed infatti nel decreto diesproprio la indennità provvisoria era stata determinata considerandol'intera volumetria, sebbene in misura non congrua.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n.3 c.p.c.la errata applicazione dell’art. 16 L. 865/1971, la illogicità manifesta e laincostituzionalità per violazione degli artt. 42,43 e 97 Cost. La partededuce che l’art. 16 non è applicabile al caso di specie per la rilevanzadella istanza di sanatoria e la nota della [OSCURATO:PERSONA]. Deduceche pur se una parte della costruzione è stata edificata senza licenza nonpoteva essere demolita né sanzionata poiché oggetto di istanza disanatoria che sarebbe stata accolta, per insussistenza motivi ostativi alrilascio della concessione edilizia in sanatoria, dietro pagamento dellasomma indicata dal Comune. La parte ricorrente stigmatizza lainaccettabilità del ritardo da parte dell'amministrazione nel definire lapratica e deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto fare immediataapplicazione del principio esplicitato dell'art. 38 comma 2-bis del D.P.R.327/2001 poiché questo principio era già ricavabile dalle leggi in materiadi sanatoria che hanno consentito di regolarizzare i manufatti edificatisenza licenza. Rileva che la norma applicata dal giudice è in apertocontrasto con le leggi che consentono la sanatoria, in particolare con la L.Numero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026n. 724 del 1994 e la L. n. 47 del 1985 nonché in violazione degli artt. 42e 43 della Costituzione che tutelano la proprietà privata e stabiliscono ildiritto ad un giusto indennizzo.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta, ex art 360 n.3 c.p.c.,la illogicità manifesta e la incostituzionalità dell’art. 57 D.P.R. 327/2001per violazione degli artt. 3, 42, 43 e 97 Cost. e la violazione del principiodi uguaglianza. La parte deduce che la Corte avrebbe dovuto considerarel'evidente incostituzionalità dell’art 57 perché comporta un differentetrattamento di fattispecie identiche senza alcuna logica o motivazione.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c.la violazione del diritto alla giusta indennità sancita dalla CEDU,deducendo che l’indennizzo è dovuto secondo l’effettiva superficieimmobile, che è errata la decurtazione del 25% del valore ed ènecessario tenere conto dell'effettiva superficie dell'immobile e inparticolare tenendo presente che una parte del fabbricato è di epocaanteriore al 1967 e fare riferimento ai valori OMI.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c.la violazione della L. n. 2359/1865 (360 c. 1 n. 3) in ordine allaliquidazione della indennità di occupazione di urgenza. La parte rileva chepoiché la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione sonoentrambe precedenti alle entrate in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001deve applicarsi la legge n. 2359 del 1865 la quale prevede che per learee edificate l’indennità si liquidi nella misura di 1/12 annuo sul valoredeterminato per la indennità di occupazione, criterio che è quello indicatodall’ente e ritenuto valido dal consulente d’ufficio mentre la Corted’appello, immotivatamente, pur richiamando ad altri fini la normatransitoria, ha applicato il posteriore criterio del calcolo degli interessi cheva disatteso.6.- Il Procuratore generale rileva che non appare ragionevoleesporre il proprietario ad un diverso canone indennitario sulla base delNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026comportamento della pubblica amministrazione e, soprattutto, escluderloda un indennizzo più vantaggioso e “giusto” per il fatto che laamministrazione abbia operato in difformità dal canone di cui all’art. 97Cost. Difatti la pratica di sanatoria, presentata nell’anno 1995, nonappare, alla data odierna, ancora essere stata evasa ed è evidente,difatti, che se, nel caso di specie l’amministrazione avesse procedutotempestivamente alla sanatoria, per la quale sussistono tutti i presupposti,almeno a detta dei tecnici comunali, il criterio indennitario per laricorrente sarebbe stato più vantaggioso. Osserva inoltre che l’obbligoindennitario sorge con la definitiva ablazione del bene e deve quindiessere ancorata al momento dell’espropriazione e non già al momentodell’apposizione del vincolo. La norma de qua si espone quindi a dubbi dicostituzionalità, in relazione all’art. 3, ed agli artt. 42 e 43 Cost., che nonpossono essere risolti se non mediante la procedura di incidentecostituzionale.7. I primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinfondati.7.1.- In primo luogo si rileva che la Corte d’appello non hadeterminato la indennità in peius, anzi l’ha riconosciuta in misura quasidoppia rispetto alla stima originaria, esercitando il suo potere decisionalenella scelta dei criteri di valutazione e attenendosi alla regola che perl'espropriazione di un fabbricato parzialmente abusivo, va esclusa dalcomputo dell'indennità la parte costruita in difformità rispetto al progettoapprovato e non l'intero fabbricato (Cass. n. 12700 del 05/06/2014)sicché non può considerarsi che sia incorsa nel vizio di ultrapetizione.7.2.- La indennità da esproprio deve compensare adeguatamente ilproprietario per il bene perduto tenendo conto del suo valore intrinseco,ma secondo quella che è la condizione di diritto del bene stesso e tenendopresente la utilità che da esso può legalmente trarsi. Così, ad esempio, datempo è stato disatteso il criterio della edificabilità di fatto, dovendosiNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026tenere conto solo della edificabilità di diritto, secondo i vigenti pianiurbanistici e comunque dell’uso che può legalmente trarsi dal bene (Cass.11503/2014; Cass. 25314/2017); un ulteriore esempio riguarda iterreni che abbiano delle risorse minerarie nel sottosuolo, di cui però nonsi può tenere conto ai fini dell’indennizzo se è giuridicamente preclusal’utilizzazione di queste risorse non solo dall'assenza della relativaautorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Pianodelle attività estrattive (Cass. n.27899/2021). In definitiva, il proprietarionon può pretendere di valorizzare condizioni di illegalità in sede diesproprio, al fine di ottenere un indennizzo maggiore.7.3.- La regola generale in tema di immobili abusivi è, infatti,quella espressa dal primo comma e secondo comma dell’art 38 cit. checosì prevede : «1.- Nel caso di espropriazione di una costruzionelegittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari alvalore venale. 2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia statarealizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazionepaesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto dellasola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della solaparte della costruzione realizzata legittimamente». Non dissimilmenteprevedeva (pur nell’ambito di una diversa scelta legislativa in ordine alcriterio di calcolo della indennità di esproprio) l’art. 16 della L.n.865/1971 secondo il quale «Per l'urbanizzazione delle aree edificate ourbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definitoa norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazionee delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se lacostruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o inbase ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzionepecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge 17 agosto1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta edNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge el'indennità è determinata in base al valore della sola area».7.4- La regola è dunque quella della irrilevanza della costruzioneabusiva ai fini della determinazione della indennità esproprio.Su questa regola generale il legislatore, nell’ambito della suadiscrezionalità, ha innestato una eccezione, espressa dalla normacontenuta nel comma 2-bis dell’art. 38, introdotto nel testo unicoespropri dal D.lgs. n. 302/2002, che, come tutte le norme eccezionali, è distretta interpretazione, e non costituisce una regola desumibile dalcontesto normativo generale. La norma è volta a valorizzare lacondizione di sanabilità dell’immobile abusivo: il comma 2 –bis prevedeinfatti che «Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoriadella costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta lasanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità».7.5.- L’introduzione di questa norma eccezionale nel testo unicoespropri risponde ad una scelta discrezionale del legislatore tanto sull’anche sul quando, e cioè la linea temporale espressa dall’ art. 57 dellostesso testo unico, secondo il quale «Le disposizioni del presente testounico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigoredello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità,indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte lenormative vigenti a tale data».8.- E’ da escludere che con questa scelta discrezionale sull’an, ilquomodo ed il quando della previsione derogatoria si sia determinatauna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.Nel momento (1995) in cui la parte ha presentato la domanda disanatoria nonché nel momento (1999) in cui è intervenuta ladichiarazione di pubblica utilità, la legislazione vigente non consentiva divalorizzare le eventuali domande di sanatoria dell’immobile abusivo. IlNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026bene è quindi transitato nella disponibilità dell’ente, con la immissione inpossesso, nello stato di fatto e diritto di immobile parzialmente abusivo.La successiva evoluzione legislativa non incide su questa vicenda,posto che la modificazione delle leggi dipende anche dall’evoluzione dellavalutazione, da parte del legislatore, del disvalore (o del valore) dellecondotte che la norma contempla quali fatti dai quali derivano effettigiuridici. Ciò consente di regolare diversamente nel tempo analoghefattispecie, senza che si abbia violazione del principio di uguaglianzaperché ciò che il legislatore considera, nell’ambito della sua discrezionalità,giusto ed appropriato in un determinato contesto sociale temporalmentedefinito, può essere diversamente considerato in altro contesto ed intempi diversi.Inoltre, ai fini della questione di costituzionalità, non rilevano lesituazioni di mero fatto, quali il ritardo del Comune di Catanianell’esaminare la domanda di sanatoria, che configura invero una vicendaparticolarissima. La normativa della cui legittimità si dubita è fondatasulla previsione di una sequenza fattuale per così dire ordinaria, con unalinea temporale coerente con le (diverse) scelte che il legislatore haoperato nel tempo. La norma, per sua natura generale ed astratta, nonpuò essere corretta solo perché si è dato un caso eccezionale per ilconcorso di vicende estranee all’ambito di operatività della norma stessa,vicende che possono avere un separato ed autonomo rilievo ad altri fini,ma che non giustificano la questione di costituzionalità.9.- Ne consegue che, nella piena vigenza ed operatività dell'art. 57del testo unico espropri, l'invocato comma 2- bis dell'art. 38 dello stessotesto unico non è applicabile al caso di specie; né se ne può postulare laretroattività, posto che il profilo sanzionatorio, seppure sussiste, èrecessivo rispetto alla natura compensativa della indennità di esproprio,legata, come sopra si diceva, ad una valutazione del bene nella suacondizione di fatto e di diritto.Numero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026Quanto al resto si tratta di censure di merito inammissibili in questasede.10.- Il quinto motivo è inammissibile.La Corte d'appello pur citando giurisprudenza di legittimità cheenuncia il principio secondo il quale l'indennizzo per la occupazioned'urgenza va liquidato qualunque sia l'evento giuridico che la caratterizzi,in base ad un criterio unico ed unitario e che tale criterio è «legittimanteriferibile al saggio di interessi legali», afferma tuttavia di avere disattesoi calcoli del consulente tecnico d’ufficio solo nella parte in cui egli haerroneamente considerato quale data di inizio dell'occupazione la data delprovvedimento che l'aveva autorizzata, anziché la data di immissione inpossesso («Il diverso importo conteggiato dal ctu è scaturito dal suoerrore di considerare quale data di inizio dell'occupazione la data delprovvedimento che l'aveva autorizzata anziché la data di immissione inpossesso»). A fronte di ciò la censura da un lato richiama(genericamente) il criterio di calcolo indicato del consulente, dall’altroafferma che la Corte d’appello lo avrebbe disatteso non solo, comeaffermato in sentenza, nel fissarne la decorrenza, ma anche sostituendoal criterio indicato dalla legge vigente un altro criterio di calcolo, senzaperò evidenziare nel dettaglio la differenza tra le due soluzioni e inquale parte il risultato finale riveli non solo la correzione esplicitamentedichiarata dalla Corte d’appello, ma anche l’errore stigmatizzato nellacensura, che resta quindi generica.Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione della parziale novità edella peculiarità della questione le spese del giudizio di legittimità sicompensano tra le parti. P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimitàNumero registro generale 2771/2021Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 10732/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]