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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10134/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla parte del motivo con cui Putrino censura il trattamento sanzionatorio in considerazione dell'ammissione degli addebiti, il ricorso si presenta reiterativo in quanto ripropone le stesse censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno messo in evidenza come la collaborazione fosse stata valorizzata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata nonostante la rinvenuta rudimentale contabilità; che detta motivazione è insindacabile in sede di legittimità in quanto comunque logica nella parte in cui dà conto delle ragioni che hanno consentito di ritenere corretta la quantificazione della pena in misura inferiore alla media edittale; considerato che, con riferimento alla dedotta mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nessuna richiesta è stata formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]\ei., AMMA 23 MR 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla parte del motivo con cui Putrino censura il trattamento sanzionatorio in considerazione dell'ammissione degli addebiti, il ricorso si presenta reiterativo in quanto ripropone le stesse censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno messo in evidenza come la collaborazione fosse stata valorizzata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata nonostante la rinvenuta rudimentale contabilità; che detta motivazione è insindacabile in sede di legittimità in quanto comunque logica nella parte in cui dà conto delle ragioni che hanno consentito di ritenere corretta la quantificazione della pena in misura inferiore alla media edittale; considerato che, con riferimento alla dedotta mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nessuna richiesta è stata formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]\ei., AMMA 23 MR 2
Sentenza Cassazione n. 10134/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris