CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 09966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 6/2/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Trani, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 perché estinto per prescrizione e confermato la condanna inflitta per il delitto di tentata rapina aggravata con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata contestata. Al riguardo, deduce: a) violazione di legge ed inosservanza dell'art. 357 cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione in tema di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. Si lamenta come non fosse stato verbalizzato da parte della p.g. il primo esito negativo dell'individuazione fotografica effettuato in sede di denuncia dalla p.o., così precludendo alla difesa di verificare se tra le effigi dei soggetti pregiudicati allora mostrati fosse compreso l'imputato; tale omissione assumeva rilievo poiché aveva precluso alla difesa di verificare l'attendibilità della successiva e positiva individuazione che la p.o. aveva effettuato, su apposito album all'uopo redatto dalla p.g. (il cui verbale risultava, in tale occasione, essere stato redatto) dopo che si era nuovamente portata presso i Carabinieri riferendo di avere appreso che l'autore della rapina avrebbe potuto identificarsi in [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, doveva ritenersi apodittica l'affermazione resa dalla Corte di merito che, per un verso, aveva escluso, in difetto del relativo verbale, che l'effige dell'imputato fosse stata compresa nel primo album mostrato alla p.o. e, per altro, addebitato alla difesa una carenza di sollecitazione istruttoria sul punto. b) violazione di legge ed inosservanza dell'art. 214 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in tema di modalità di esecuzione delle operazioni di individuazione fotografica, avendo la p.g. formato un album fotografico inserendo l'effigie di soggetti per nulla somiglianti al ricorrente; c) vizio di motivazione in tema di valutazione degli esiti dell'individuazione fotografica del 24/6/2013. Nessun accertamento sull'attendibilità della p.o. era stato effettuato, né a questa era stato chiesto in che modo avesse appreso che l'imputato era stato l'autore del reato. Inoltre, non si era tenuto conto che nel momento in cui la p.o., portandosi nuovamente presso gli uffici di p.g., aveva indicato le generalità del ricorrente, se ne doveva dedurre che ne conoscesse le fattezze, così essendo priva di rilievo probatorio la successiva individuazione effettuata.2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/1/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 3.1. La ritenuta assenza di distonia tra le individuazioni fotografiche effettuate dalla p.o. rinviene un preciso elemento di conferma nella lettura degli atti di indagine richiamati dalla sentenza impugnata. Invero, nella comunicazione della notizia di reato si dà espressamente atto che la p.g. - allorché la p.o. riferì di avere appreso chi avrebbe potuto essere l'autore del reato e di essere in grado di riconoscerlo se lo avesse visto in fotografia - provvide ad acquisire la fotografia dell'imputato presso il locale ufficio di anagrafe, approntando un nuovo album da mostrare alla p.o. Da ciò si ricava come nel primo album di soggetti pregiudicati della zona, mostrato alla p.o. in sede di prima denunzia, non fosse affatto compresa la foto del ricorrente, per come correttamente affermato dalla Corte di merito, altrimenti la p.g. non avrebbe avuto necessità di acquisire la relativa effigie presso il competente ufficio anagrafico. A conferma di ciò rileva anche il fatto che le indagini vennero unitariamente svolte dai CC della Stazione di Molfetta che hanno redatto e firmato gli atti e, soprattutto, formato i vari album fotografici mostrati alla p.o.: pertanto del tutto logica si rivela l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, se la fotografia del ricorrente fosse stata presente nel primo album, la p.g., dopo la successiva e fruttuosa individuazione personale, avrebbe rilevato il contrasto e lo avrebbe contestato alla donna. 3.2. Il rilievo probatorio dell'individuazione fotografica è stato fondato dalla Corte di merito sulla piena attendibilità della p.o., stante, per un verso, l'esclusione di qualunque attrito con l'imputato che avrebbe potuto indurla a formulare una falsa accusa e, per altro, in ragione della corrispondenza dei dati descrittivi forniti anche in prima denuncia dalla p.o. e quelli ricavati dal cartellino anagrafico dell'imputato. Si tratta di elementi neppure censurati nel ricorso. Inoltre, si è anche evidenziato come l'imputato per la p.o. fosse del tutto sconosciuto e che le indicazioni fornite non furono affatto perentorie, anche perché non aveva certezze dell'esattezza dell'informazione ricevuta, essendosi espressa in termini dubitativi ("potrebbe identificarsi"). Inoltre, a conferma dell'attendibilità del riconoscimento operato si è anche evidenziato come le stesse modalità del fatto - si precisa che il rapinatore si avvicinò molto alla p.o., lei lo fissò ripetutamente a brevissima distanza ed il contatto ravvicinato durò circa un minuto - consentirono alla p.o. di imprimere bene nella memoria le sembianze dell'autore del reato, poi riconosciuto a brevissima distanza di tempo. Di conseguenza, nessun elemento induce a ritenere che la p.g. abbia confezionato una sorta di album fotografico volto a suggerire alla p.o. il soggetto da identificare; né le doglianze mosse sul punto dal ricorrente in punto di modalità di confezionamento dell'album risultano decisive. L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce, infatti, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (ex multis Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437). 3.3. Le considerazioni sopra svolte valgono ad escludere il vizio di motivazione denunciato in ordine all'attendibilità dell'operato riconoscimento. Del tutto apodittica, invece, è l'affermazione che nel momento in cui si indicano le generalità di una persona se ne conoscano anche le fattezze. Da nessun elemento declinato dai giudici di merito o acquisito agli atti risulta che, allorché la p.o. riferì che le era stato riferito il nome del probabile autore della tentata rapina, lo conoscesse. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2/2/2022.