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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10199/2023

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la seguente ORDINANZA ) Cee szt-e0-t- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena presso la Casa circondariale di Sulmona, avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 12 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata speciale, per ogni semestre di liberazione anticipata già concesso, in quanto il detenuto, nel periodo di riferimento, era in espiazione di pena relativa a reati ostativi. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 9 luglio 2022, nominando legale di fiducia.

2.1. Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ) Cee szt-e0-t- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena presso la Casa circondariale di Sulmona, avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 12 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata speciale, per ogni semestre di liberazione anticipata già concesso, in quanto il detenuto, nel periodo di riferimento, era in espiazione di pena relativa a reati ostativi. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 9 luglio 2022, nominando legale di fiducia. 2.1. Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 10199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris