CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha , confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]) Casadio per la fattispecie di cui all'art. 186, t comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 (cd. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce sostanzialmente la violazione di legge cha la Corte territoriale avrebbe commesso nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo a ciò ostative due precedenti condanne per reati di guida in stato di ebbrezza, nonostante l'estinzione degli stessi, rispettivamente, ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., e 186, comma 9- bis, cod. strada. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale non ha ravvisato in precedenti condanne per reati poi estinti (nei termini di cui al motivo di gravame) circostanze ex lege ostative alla concessione del beneficio ma ha valutato in termini negativi, ai fini del giudizio prognostico in merito all'astensione dal commettere ulteriori reati, la condotta di vita anteatta dell'imputato che, postosi già in precedenza per ben due volte alla guida in stato di ebbrezza (per come accertato all'esito dei precedenti giudizi), ha poi commesso la fattispecie sub iudice. 2.1. Ne consegue l'inammissibilità della censura non essendosi con essa il ricorrente confrontato con la ratio decidendi sottesa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21