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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35080/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di danneggiamento; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, invero, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, come nel caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01); considerato che il motivo di ricorso risulta altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza di appello logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 23 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di danneggiamento; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, invero, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, come nel caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01); considerato che il motivo di ricorso risulta altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza di appello logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre
Sentenza Cassazione n. 35080/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris