Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22809/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

el 17/12/2024 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI che haconcluso per l’annullamento limitatamente all’applicazione dell’isolamento diurno,con rigetto nel resto;Letta la memoria del difensore che, con articolate argomentazioni, insiste perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata ex art. 671cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la continuazionein sede esecutiva fra i reati oggetto di due sentenze pronunciate all’esito dialtrettanti giudizi abbreviati, applicando la complessiva dell’ergastolo conisolamento diurno della durata di dieci mesi.Le sentenze prese in esame sono:a) Corte di Assise d’appello di Palermo in data 16 novembre 2017, in parzialeriforma della sentenza del pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo in data 19 novembre 2015, irrevocabile in data 19 marzo2019 (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019), per i reati di associazione mafiosapluriaggravata (commesso fino al 19/11/2015); concorso in omicidio continuatoaggravato dalla premeditazione e dal “metodo mafioso” ex art. 7 legge 12 luglio1991, n. 203 (commesso il 27/1/2006); concorso nella detenzione e porto illegalidi armi continuata e aggravata (commesso il 27/1/2006), concorso in estorsionecontinuata aggravata, per i quali, unificati in sede di giudizio di cognizione, erastata irrogata, dedotta la diminuente per il rito, la complessiva penadell’ergastolo (pena dell’ergastolo per l’omicidio pluriaggravato; pena aumentataex art. 72, secondo comma, cod. pen., per i reati satellite alla pena dell’ergastolocon isolamento diurno; pena ridotta per il rito alla pena dell’ergastolo - pag.1455 e segg. sentenza di primo grado);b) Corte d’appello di Palermo in data 12 giugno 2020, in parziale riformadella sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo in data 5 luglio 2018, irrevocabile in data 15 ottobre 2021 (Sez. 2, n.46385 del 15/10/2021), per quattro reati di concorso in estorsione aggravata(commessi in data 1/12/2013; dal 1/1/2009 al 1/1/2010; 29/9/2008;1/1/2014), per i quali, unificati in sede di giudizio di cognizione, era statairrogata, dedotta la diminuente per il rito, la complessiva pena di otto anni e seimesi di reclusione ed euro 6.000 di multa1.1.

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ex artt. 81cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudicedell’esecuzione ha rilevato che:- la pena più elevata è quella dell’ergastolo stabilita per l’omicidio giudicatocon la sentenza sub a);- la sentenza sub a) ha operato un complessivo aumento per lacontinuazione di quindici anni di reclusione per i restanti reati ivi giudicati, penaridotta a dieci anni di reclusione per il rito: in particolare, per il reato diassociazione mafiosa la pena è stata determinata in sette anni e sei mesi direclusione; per i reati di estorsione continuata pluriaggravata la pena è statadeterminata in cinque anni di reclusione; per il reato di detenzione illegali di armila pena è stata determinata in un anno di reclusione; per il reato di porto illegaledi armi la pena è stata determinata in un anno e sei mesi di reclusione.

La penadell’ergastolo è stata quindi incrementata a causa della continuazione conl’isolamento diurno per quindici mesi;- la pena finale per tutti i reati giudicati con la sentenza sub a), ridotta per ilrito, è stata definitivamente determinata nell’ergastolo.1.2.

Tanto premesso, unificati anche i reati della sentenza sub b), il giudicedell’esecuzione ha stabilito la pena finale complessiva in quella dell’ergastolo conl’isolamento diurno per dieci mesi, rigettando la prospettazione difensiva cheinvocava l’applicazione della pena finale di trent’anni di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando laviolazione degli artt. 78, 81 cod. pen. 671 e 618 cod. proc. pen., art. 187 disp.motivazione.In sintesi, si denuncia che, muovendo dal principio affermato da Sez.

UGiampà (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01e Rv. 285865 - 02), in relazione a quanto già affermato da Sez.

U Volpe (Sez.

U,n. 7707 del 21/05/1991, Volpe, Rv. 187851 - 01), la pena base, cui avrebbedovuto farsi riferimento, non avrebbe dovuto essere l’ergastolo, bensì quella ditrenta anni di reclusione, intendendo con essa quella dell’ergastolo computatadalla prima sentenza, ma da inquadrarsi al netto della diminuente per il rito.In particolare, si stigmatizza la violazione dell’art. 78 cod. pen. e deirichiamati artt. 80 e 81 cod. pen. là dove è fissato in trenta anni il limitemassimo comprensivo degli aumenti per i reati satellite, quando il processo èstato definito nelle forme del giudizio abbreviato.La violazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., del resto, è paleseperché va presa a riferimento la pena più grave, indipendentemente dal ritoscelto.

Il giudice dell’esecuzione deve, quindi, isolare i singoli reati e poiindividuare la violazione più grave da assumere quale pena base sulla qualeapplicare gli aumenti per i reati unificati.Nel caso di specie, l’omicidio della sentenza sub a) è stato sanzionato con lapena di trenta anni, non dell’ergastolo, alla quale si è giunti per la continuazionecon i reati ivi giudicati, sicché doveva applicarsi il principio espresso da Sez.

UGiampà, ingiustamente disapplicato dal giudice dell’esecuzione.Ne deriva che non entra in gioco, contrariamente a quanto affermato dalgiudice dell’esecuzione, la disposizione dell’art. 72, secondo comma, cod. pen.che si riferisce al concorso di reati puniti con l’ergastolo e con la reclusione,mentre deve essere fatta applicazione del criterio moderatore dell’art. 78, primocomma, cod. pen. che stabilisce il limite di trenta anni di reclusione, dovendosiricordare che, nel caso di specie, la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] è unica e non si è maiinterrotta dal giorno dell’arresto, mentre la sentenza sub b) è sopraggiuntadurante la detenzione.D’altra parte, Sez.

U Volpe è stata richiamata a sproposito perché haaffermato che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito operanecessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previstodall’art. 78 cod. pen.3.

Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte con le quali, daun lato, segnala che la pena dell’ergastolo per la violazione più grave era giàstata decurtata ed era dunque “al netto” della riduzione per la scelta del rito,sicché ritiene infondata la principale doglianza del ricorrente che invoca la penadi trenta anni di reclusione.Sotto altro profilo ritiene fondato il ricorso che esclude l’applicazionedell’isolamento diurno: quando in sede esecutiva occorre determinare iltrattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazionedella condanna all’ergastolo con altri reati giudicati separatamente con ritoabbreviato, non troverebbe applicazione la regola stabilita dall'art. 72, secondocomma, cod. pen. in quanto l’irrogazione, all’esito del riconoscimento dellacontinuazione in executivis, dell’ergastolo con isolamento diurno, in sostituzionedell’ergastolo “semplice”, si porrebbe in contrasto con i principi del cumulogiuridico, posto che l'istituto della continuazione, per come disciplinato e per lafinalità che esprime, non può tollerare una mutazione peggiorativa deltrattamento sanzionatorio.Il Procuratore generale, a sostegno della propria argomentazione, invocamutatis mutandis, Sez. 1, n. 13756 del 21/02/2020, Morelli, Rv. 278977 – 01,secondo la quale: «in sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra reatigiudicati separatamente con rito abbreviato e sanzionati, per effetto delladiminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - nel testovigente sino all'aprile 2019 - con la pena di anni trenta di reclusione insostituzione dell'ergastolo, la diminuente per il rito può essere calcolata sullapena complessiva solo se la specie di pena resta immutata rispetto a quellaapplicata in sede di cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabilese comporta la sostituzione della reclusione con l'ergastolo, trovandoapplicazione in tal caso la regola generale sul limite dell'aumento della penaprincipale di cui all'art. 78 cod. pen. e non quella speciale di cui all'art. 73,secondo comma, cod. pen.».4.

All’esito della camera di consiglio non partecipata del 19 marzo 2026, ilCollegio ha disposto il differimento della decisione all’udienza del 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente all’aumento di pena per lacontinuazione.2.

L’infondatezza della principale questione agitata dal ricorrente si basa sulseguente principio di diritto: «in tema di esecuzione di pene concorrenti, ancheunificate ex art. 671 cod. proc. pen., inflitte con condanne diverse emesseall'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo e le altre conpene superiori a cinque anni, la previsione dell'art. 442 cod. proc. pen. sullasostituzione dell'ergastolo (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), impone che,ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione all’esitodell’applicazione della disposizione sul concorso di reati e di pene a normadell'art. 72, comma secondo, cod. pen., come indicata in sentenza».3.

Prima di analizzare la questione dell’applicazione dell’art. 72, secondocomma, cod. pen., è utile rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ècostante nel mantenere distinto il criterio di applicazione, in caso di ritoabbreviato, della continuazione in sede esecutiva rispetto a quanto avviene nelgiudizio di cognizione.Il principio secondo il quale la diminuente per il rito opera, in sede esecutiva,prima dei criteri moderatori per le pene temporanee e del criterio che regola ilconcorso di reati in caso di pena perpetua, assume portata generale e vaapplicato, tanto nel caso delle pene temporanee ex art. 78 cod. pen., quanto nelcaso delle pene di tipo diverso (ergastolo e reclusione) che è regolato dall’art. 72cod. pen., valorizzando la caratteristica di sanzione penale autonomadell’isolamento diurno.Va, inoltre, premesso, che il diverso ordine applicativo della diminuente per ilrito abbreviato, che presidia la fase esecutiva, non si pone in contrasto con gliartt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità disituazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimentod'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato e della diversa tipologiadella pena.3.1.

Il richiamato principio risulta esplicitamente confermato dal massimoconsesso della giurisprudenza di legittimità.Si è recentemente ribadito che ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.in caso di giudizio abbreviato la pena più grave va individuata in quella risultantedalla diminuente del rito e non in quella determinata precedentemente alladiminuente del rito (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, cit.:«ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza»).La sentenza, ponendosi in perfetta continuità con le precedenti pronunce delmassimo consesso, inclusa Sez.

U, Volpe, cit. (pag. 11, in particolare pag. 16),ha valorizzato, oltre al criterio di interpretazione letterale previsto dall’art. 12preleggi, la natura “derogatoria” della disposizione di attuazione rispetto allanorma generale di cui all'art. 81 cod. pen. (come sottolineato da Sez.

U, n.25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01), e l’esigenza di«adattamento» dell'istituto della continuazione «alle caratteristiche propriedell'esecuzione» che sono preservate proprio dalla disposizione processuale (Sez.U, n. 28569 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01).La rilevata disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali dideterminazione della pena trova, dunque, solida e razionale base giustificativa,oltre che nell’oggettiva diversità, non di mero fatto, bensì giuridica, dellesituazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi intempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o diesecuzione), anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principiod'intangibilità del giudicato e della “natura mista”, all’un tempo sostanziale eprocessuale, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.(sul punto, si veda Sez.

U., Giampà, cit., pag. 13 e segg.)3.2.

Come accennato, non fa velo, a tale costante e coerente ricostruzionegiurisprudenziale, l’adombrata frizione dei principi costituzionali stabiliti agli artt.3, 24 e 27 Cost., poiché la diversa operatività del criterio di calcolo discendeanche dalla scelta dell’imputato, il quale ha optato per il rito abbreviato e haoperato, di volta in volta, scelte difensive volte a eludere una immediata ecompleta ricostruzione dei fatti, infine preferendo riservare alla fase esecutival’istanza di unificazione che, viceversa, ben avrebbe potuto essere avanzata nelcorso dei giudizi di merito che si sono succeduti, nella piena consapevolezza deldiverso canone dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.4.

Una volta ribadito il diverso operare della diminuente per il rito nella faseesecutiva rispetto al giudizio di cognizione, è utile ricordare, quanto al concorsodi pene eterogenee ex art. 72 cod. pen. (ergastolo; reclusione), che lagiurisprudenza di legittimità è da tempo stabilmente orientata ad affermare che«In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesseall'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, non trovaapplicazione la previsione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sullasostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quelladell'ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell'art. 663, comma 1, cod. proc.pen., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso dipene, con conseguente applicabilità dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. pereffetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice» (Sez. 1, n. 11934 del18/01/2019, Rossi, Rv. 275014 - 01, relativa all'applicazione in sede esecutivadell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. in cui ilricorrente sosteneva, invece, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovutodepurare le condanne dalla riduzione per il rito abbreviato, sommarle e, infine,ridurre la pena complessiva ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.come se i reati fossero stati giudicati in un unico processo).Si tratta di un principio costantemente affermato e che conserva pienalegittimità, sia in ragione del diverso operare della diminuente per il rito nellafase esecutiva, sia per quello che riguarda il concorso di pene.In particolare, Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541 - 01,ha affermato che «l’isolamento diurno per il condannato a più ergastoli, applicatoin sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all'art. 442 comma secondocod. proc. pen. (relativa alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamentodiurno con quella dell'ergastolo), posto che il vantaggio assicurato all'imputatodall'accesso al rito speciale non può essere duplicato anche in sede esecutiva».Si noti, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha ampiamentechiarito, proprio con riguardo a casi analoghi, che «nell'ipotesi di cumulo di piùcondanne alla pena di anni trenta di reclusione, così risultanti - per effetto dellevicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla CEDU nelcaso Scoppola contro Italia - dalla commutazione di precedenti condanne allapena dell'ergastolo inflitte all'esito di giudizi abbreviati, non trova applicazione illimite massimo di anni trenta di reclusione, previsto dall'art. 78 cod. pen. per ilcaso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, bensì ilgenerale criterio regolatore di cui all'art. 72, comma secondo, cod. pen., conconseguente rideterminazione della pena finale da eseguire in quelladell'ergastolo» (Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015 - dep. 2016, Ficara, Rv. 266036– 01).4.1.

Quanto al criterio moderatore per le pene temporanee ex art. 78 cod.pen., che non è applicabile nel caso in esame per la presenza della penaperpetua, si è, parimenti, costantemente affermato che «in sede di esecuzione,ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formatooggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito operanecessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criteriomoderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza delquale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1,n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 - 01; Sez. 5, n.43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 - 01; in precedenza Sez. 1, n.48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660 - 01).4.2.

Dalla sopra illustrata rassegna emerge chiaramente che, in tema diesecuzione di pene concorrenti, anche unificate ex art. 671 cod. proc. pen.,inflitte con condanne diverse emesse all'esito di giudizi abbreviati, di cui una allapena dell'ergastolo e le altre con pene superiori a cinque anni, la previsionedell'art. 442 cod. proc. pen. sulla sostituzione dell'ergastolo (nel testo vigentesino al 19 aprile 2019), impone che, ai fini dell'individuazione della violazione piùgrave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod.proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identificala "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice dellacognizione all’esito dell’applicazione della disposizione sul concorso di reati e dipene a norma dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., come indicata insentenza.5.

Ritornando alla questione oggetto del ricorso e, in particolare, alladeterminazione della pena nel caso dell’ergastolo comminato all’esito del giudizioabbreviato, va sottolineato che è priva di fondamento l’istanza difensiva chepretende la riduzione della pena a trenta anni di reclusione.5.1.

Va anzitutto rilevato che la richiamata Sez.

U, Giampà, aveva peroggetto, a differenza dell’ordinanza impugnata, il caso del riconoscimento delvincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra i quali ècompreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice dellacognizione aveva applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto delladiminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (neltesto vigente sino al 19 aprile 2019).Orbene, ferma la regola secondo la quale «il giudice deve considerare come"pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quellaconseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato», va rimarcato che il giudicedella cognizione, nella sentenza sub a), ha determinato per [OSCURATO:PERSONA] la penadell’ergastolo con riguardo all’omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal“metodo mafioso”, sicché risulta infondata la doglianza difensiva che muovedall’errato presupposto che la pena dell’ergastolo debba essere ulteriormenteridotta ad anni trenta di reclusione per il rito: la diminuente per il rito è stata,infatti, già applicata dal giudice della cognizione sul trattamento sanzionatorioderivante dall’applicazione dell’art. 72 cod. pen.La sentenza sub a), infatti, aveva determinato per l’omicidio pluriaggravatola pena dell’ergastolo, poi incrementata ex art. 72 cod. pen. con l’isolamentodiurno, a sua volta eliminato dalla diminuente per il rito abbreviato.Tale statuizione, non oggetto di impugnazione, è stata giustamente presa ariferimento dal giudice dell’esecuzione che ha, quindi, indentificato nell’ergastolola pena più grave inflitta per la violazione più grave (omicidio pluriaggravato).Pertanto, conformemente ai principi espressi da Sez.

U, Giampà, cit., ilgiudice dell’esecuzione ha stabilito la immutabilità della pena dell’ergastolodeterminata in sede di cognizione per il reato più grave.5.2.

Opinare diversamente, del resto, comporterebbe una dupliceapplicazione della diminuente per il rito: una prima volta in sede di cognizione e,nuovamente, in sede esecutiva quando si riconosca l’ulteriore continuazione tra ilreato di omicidio e gli altri reati oggetto di distinte sentenze di condanna con ladiminuente per il rito abbreviato.In questo caso, infatti, nell’individuazione della pena più grave non può nonfarsi a meno di considerare il portato applicativo dell’art. 72 cod. pen. checostituisce una norma speciale dettata proprio al fine di individuare gli specificicriteri di determinazione della pena nel caso del concorso eterogeneo di (reati e)pene (ergastolo e reclusione).La norma in discorso, infatti, si fa carico di evitare che la pena perpetuapossa essere eliminata e che le pene temporanee per i concorrenti reati restinoprive di sanzione, introducendo, mediante l’applicazione dell’autonoma sanzionedell’isolamento diurno (sulla natura autonoma, si veda, ex multis, Sez. 1, n.23553 del 21/03/2023, Carola, Rv. 284723 - 01), un espresso meccanismo disalvaguardia della pena perpetua e di commutazione della pena della reclusione(quando sia superiore a cinque anni) in quella dell’isolamento diurno.Il principio fissato dall’art. 72 cod. pen., oltre a prevalere sulle altredisposizioni che regolano il concorso di reati, si fa carico di assicurare la sanzioneanche per i reati concorrenti che, in mancanza di tale espressa previsione,resterebbero privi di sanzione, così frustrando il principio di responsabilitàpenale, ma anche quello di colpevolezza a causa dell’impunità che sarebbeassicurata ai comportamenti devianti concorrenti con quello che ha condottoall’applicazione della pena perpetua.5.3.

Né è ipotizzabile una alterazione o frizione dei principi di favore ai qualiè ispirato l’art. 81 cpv. cod. pen.L’art. 81, terzo comma, cod. pen. fa espressamente salva l’applicazione delledisposizioni contenute negli articoli da 71 a 80 e, quindi, anche della previsionedell’art. 72 cod. pen., così salvaguardando tutte quelle disposizioni che, oltre astabilire limiti massimi all’aumento di pene nel caso di concorso di reati,stabiliscono l’applicazione di pene di specie diversa, come appunto nel casoprevisto dall’art. 72 cod. pen.La clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 81, terzo comma, cod. pen.nonché la natura logicamente sovraordinata della disposizione dell’art. 72 cod.pen. ne impongono la prevalenza sulla previsione dell’art. 81 cod. pen. e, quindi,non soltanto sull’ordinario criterio di determinazione della pena nel caso diconcorso di reati (aumento fino al triplo), tanto che l’incremento sanzionatoriodeve essere contenuto nei diciotto mesi di isolamento diurno, ma anche sullaindividuazione della “pena più grave” nella particolare ipotesi del concorso tral’ergastolo e la reclusione superiore a cinque anni.Quando ricorre, cioè, l’ipotesi dell’art. 72 cod. pen. la “pena più grave” daprendere in considerazione ex artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod.proc. pen., è quella determinata, per il caso del concorso tra l’ergastolo e lareclusione superiore a cinque anni, nell’ergastolo irrogato per la “violazione piùgrave”, appunto l’omicidio pluriaggravato; l’incremento sanzionatorio per i reatiunificati nella continuazione, quindi, non avverrà nell’ambito della previsionedell’art. 81, primo comma, cod. pen. (aumento fino al triplo), ma piuttostosempre con riferimento a quanto previsto dalla disposizione speciale contenutanell’art. 72, secondo comma, cod. pen. (isolamento diurno).La soluzione è, del resto, conforme al principio di legalità della pena, perchéessa è prevista dalla legge (art. 72 cod. pen.), nonché ai principi di adeguatezzae proporzionalità della pena, in ragione della forbice sanzionatoria che riguarda ladeterminazione della durata dell’isolamento, al principio di responsabilità penalee di colpevolezza, perché i comportamenti devianti non restano immuni dasanzione, ma vengono unitariamente considerati nell’ambito della complessivavalutazione delle condotte oggetto di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen.5.4.

Deve, quindi, concludersi che, quando è riconosciuta la continuazione insede esecutiva a norma dell’art. 671 cod. proc. pen. tra più reati giudicati condistinti riti abbreviati, la “pena più grave”, cui fare riferimento ex art. 187 disp.merito per il “reato più grave” di omicidio aggravato, poi incrementata conl’applicazione dell’isolamento diurno da parte del medesimo giudice di merito exart. 72, secondo comma, cod. pen. per i concorrenti reati puniti con una penasuperiore a cinque anni di reclusione, aggravamento in fine eliso dalla riduzioneper il rito ex art. 442 cod. proc. pen. con l’irrogazione della pena finaledell’ergastolo; i successivi incrementi sanzionatori, derivanti dalla riconosciutacontinuazione in sede esecutiva con gli altri reati giudicati con la diversasentenza di giudizio abbreviato, vanno commisurati, con adeguata motivazione,nei limiti del citato art. 72, secondo comma, cod. pen.Ciò determina la infondatezza della prima questione agitata dal ricorrente.6.

Tanto premesso, deve essere rilevato che la decisione impugnata è,invece, priva di adeguata motivazione per quello che riguarda la determinazionedell’incremento di pena per i reati unificati dalla continuazione.6.1.

Orbene, se non è escluso che si possa, con adeguata motivazione,riconfermare le pene determinate per i reati satellite già oggetto di unificazioneda parte del giudice della cognizione nella sentenza che ha giudicato il reato piùgrave, è, comunque, doveroso illustrare i criteri e i singoli apporti dell’incrementosanzionatorio (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.; Sez.

U, n. 35852del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01) sul più grave reato di omicidiogiudicato con la sentenza sub a), per i reati giudicati con la sentenza sub b).Si è, infatti, chiarito che «In tema di reato continuato, il giudicedell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascunadelle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81,comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice dellacognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è statainflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»(ex multis, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).Ciò non è avvenuto nel caso di specie, sicché è necessario che il giudice dirinvio vi ponga emenda.6.2.

Inoltre, il giudice dell’esecuzione deve, nella situazione oggetto delgiudizio, fare applicazione, per la determinazione dell’incremento sanzionatorio,dei seguenti principi, specificamente applicabili all’ipotesi in discorso nella quale èrichiesto di intervenire sulla misura dell’isolamento diurno:- «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. costituisce unasanzione penale per i delitti concorrenti con quelli puniti con l'ergastolo, postoche esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo.

Ne deriva che, ricorrendol'unicità del disegno criminoso, può applicarsi la continuazione tra più reati puniticon l'ergastolo e altri con pene temporanee, utilizzando lo strumentodell'inasprimento della pena dell'ergastolo con la suddetta sanzione penale»(Sez. 1, n. 1218 del 22/03/1993, Nistri, Rv. 193730 - 01, ha osservato che conla sanzione dell'isolamento diurno il legislatore ha previsto un meccanismo dicumulo giuridico anche al di fuori della continuazione, ha altresì rilevato cheapplicando quest'ultima l'inasprimento della pena dell'ergastolo avrà luogonormalmente in misura minore venendo utilizzato non come pena da infliggereper i singoli reati, bensì come aumento per la continuazione).- «Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei qualipunibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per laviolazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenutemeno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la penaperpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole delriconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzioneanche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorsomateriale di reati» (Sez. 1, n. 16115 del 08/01/2021, Bruzzise, Rv. 281355 - 01;Sez. 1, n. 15499 del 04/03/2004, Ouahid, Rv. 227921 - 01; Sez. 1, n. 31433 del04/07/2006, Zagari, Rv. 234796 - 01);7.

L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, limitatamenteall’aumento di pena per la continuazione, al giudice dell’esecuzione che, indiversa composizione, procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai richiamatiprincipi ed emendando i rilevati vizi motivazionali.Nel resto, il ricorso va rigettato, restando ferma la pena dell’ergastolostabilita per il più grave reato di omicidio giudicato con la sentenza sub a).

P.Q.MAll'esito del differimento disposto all'udienza del 19 marzo 2026, annullal'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione,com rinvio per nuovo giudizo sul punto alla Corte di appello di Palermo.

Rigettanel resto il ricorso.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 17/12/2024 della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI che haconcluso per l’annullamento limitatamente all’applicazione dell’isolamento diurno,con rigetto nel resto;Letta la memoria del difensore che, con articolate argomentazioni, insiste perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata ex art. 671cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la continuazionein sede esecutiva fra i reati oggetto di due sentenze pronunciate all’esito dialtrettanti giudizi abbreviati, applicando la complessiva dell’ergastolo conisolamento diurno della durata di dieci mesi.Le sentenze prese in esame sono:a) Corte di Assise d’appello di Palermo in data 16 novembre 2017, in parzialeriforma della sentenza del pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo in data 19 novembre 2015, irrevocabile in data 19 marzo2019 (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019), per i reati di associazione mafiosapluriaggravata (commesso fino al 19/11/2015); concorso in omicidio continuatoaggravato dalla premeditazione e dal “metodo mafioso” ex art. 7 legge 12 luglio1991, n. 203 (commesso il 27/1/2006); concorso nella detenzione e porto illegalidi armi continuata e aggravata (commesso il 27/1/2006), concorso in estorsionecontinuata aggravata, per i quali, unificati in sede di giudizio di cognizione, erastata irrogata, dedotta la diminuente per il rito, la complessiva penadell’ergastolo (pena dell’ergastolo per l’omicidio pluriaggravato; pena aumentataex art. 72, secondo comma, cod. pen., per i reati satellite alla pena dell’ergastolocon isolamento diurno; pena ridotta per il rito alla pena dell’ergastolo - pag.1455 e segg. sentenza di primo grado);b) Corte d’appello di Palermo in data 12 giugno 2020, in parziale riformadella sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo in data 5 luglio 2018, irrevocabile in data 15 ottobre 2021 (Sez. 2, n.46385 del 15/10/2021), per quattro reati di concorso in estorsione aggravata(commessi in data 1/12/2013; dal 1/1/2009 al 1/1/2010; 29/9/2008;1/1/2014), per i quali, unificati in sede di giudizio di cognizione, era statairrogata, dedotta la diminuente per il rito, la complessiva pena di otto anni e seimesi di reclusione ed euro 6.000 di multa1.1. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ex artt. 81cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudicedell’esecuzione ha rilevato che:- la pena più elevata è quella dell’ergastolo stabilita per l’omicidio giudicatocon la sentenza sub a);- la sentenza sub a) ha operato un complessivo aumento per lacontinuazione di quindici anni di reclusione per i restanti reati ivi giudicati, penaridotta a dieci anni di reclusione per il rito: in particolare, per il reato diassociazione mafiosa la pena è stata determinata in sette anni e sei mesi direclusione; per i reati di estorsione continuata pluriaggravata la pena è statadeterminata in cinque anni di reclusione; per il reato di detenzione illegali di armila pena è stata determinata in un anno di reclusione; per il reato di porto illegaledi armi la pena è stata determinata in un anno e sei mesi di reclusione. La penadell’ergastolo è stata quindi incrementata a causa della continuazione conl’isolamento diurno per quindici mesi;- la pena finale per tutti i reati giudicati con la sentenza sub a), ridotta per ilrito, è stata definitivamente determinata nell’ergastolo.1.2. Tanto premesso, unificati anche i reati della sentenza sub b), il giudicedell’esecuzione ha stabilito la pena finale complessiva in quella dell’ergastolo conl’isolamento diurno per dieci mesi, rigettando la prospettazione difensiva cheinvocava l’applicazione della pena finale di trent’anni di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando laviolazione degli artt. 78, 81 cod. pen. 671 e 618 cod. proc. pen., art. 187 disp.motivazione.In sintesi, si denuncia che, muovendo dal principio affermato da Sez. UGiampà (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01e Rv. 285865 - 02), in relazione a quanto già affermato da Sez. U Volpe (Sez. U,n. 7707 del 21/05/1991, Volpe, Rv. 187851 - 01), la pena base, cui avrebbedovuto farsi riferimento, non avrebbe dovuto essere l’ergastolo, bensì quella ditrenta anni di reclusione, intendendo con essa quella dell’ergastolo computatadalla prima sentenza, ma da inquadrarsi al netto della diminuente per il rito.In particolare, si stigmatizza la violazione dell’art. 78 cod. pen. e deirichiamati artt. 80 e 81 cod. pen. là dove è fissato in trenta anni il limitemassimo comprensivo degli aumenti per i reati satellite, quando il processo èstato definito nelle forme del giudizio abbreviato.La violazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., del resto, è paleseperché va presa a riferimento la pena più grave, indipendentemente dal ritoscelto. Il giudice dell’esecuzione deve, quindi, isolare i singoli reati e poiindividuare la violazione più grave da assumere quale pena base sulla qualeapplicare gli aumenti per i reati unificati.Nel caso di specie, l’omicidio della sentenza sub a) è stato sanzionato con lapena di trenta anni, non dell’ergastolo, alla quale si è giunti per la continuazionecon i reati ivi giudicati, sicché doveva applicarsi il principio espresso da Sez. UGiampà, ingiustamente disapplicato dal giudice dell’esecuzione.Ne deriva che non entra in gioco, contrariamente a quanto affermato dalgiudice dell’esecuzione, la disposizione dell’art. 72, secondo comma, cod. pen.che si riferisce al concorso di reati puniti con l’ergastolo e con la reclusione,mentre deve essere fatta applicazione del criterio moderatore dell’art. 78, primocomma, cod. pen. che stabilisce il limite di trenta anni di reclusione, dovendosiricordare che, nel caso di specie, la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] è unica e non si è maiinterrotta dal giorno dell’arresto, mentre la sentenza sub b) è sopraggiuntadurante la detenzione.D’altra parte, Sez. U Volpe è stata richiamata a sproposito perché haaffermato che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito operanecessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previstodall’art. 78 cod. pen.3. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte con le quali, daun lato, segnala che la pena dell’ergastolo per la violazione più grave era giàstata decurtata ed era dunque “al netto” della riduzione per la scelta del rito,sicché ritiene infondata la principale doglianza del ricorrente che invoca la penadi trenta anni di reclusione.Sotto altro profilo ritiene fondato il ricorso che esclude l’applicazionedell’isolamento diurno: quando in sede esecutiva occorre determinare iltrattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazionedella condanna all’ergastolo con altri reati giudicati separatamente con ritoabbreviato, non troverebbe applicazione la regola stabilita dall'art. 72, secondocomma, cod. pen. in quanto l’irrogazione, all’esito del riconoscimento dellacontinuazione in executivis, dell’ergastolo con isolamento diurno, in sostituzionedell’ergastolo “semplice”, si porrebbe in contrasto con i principi del cumulogiuridico, posto che l'istituto della continuazione, per come disciplinato e per lafinalità che esprime, non può tollerare una mutazione peggiorativa deltrattamento sanzionatorio.Il Procuratore generale, a sostegno della propria argomentazione, invocamutatis mutandis, Sez. 1, n. 13756 del 21/02/2020, Morelli, Rv. 278977 – 01,secondo la quale: «in sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra reatigiudicati separatamente con rito abbreviato e sanzionati, per effetto delladiminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - nel testovigente sino all'aprile 2019 - con la pena di anni trenta di reclusione insostituzione dell'ergastolo, la diminuente per il rito può essere calcolata sullapena complessiva solo se la specie di pena resta immutata rispetto a quellaapplicata in sede di cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabilese comporta la sostituzione della reclusione con l'ergastolo, trovandoapplicazione in tal caso la regola generale sul limite dell'aumento della penaprincipale di cui all'art. 78 cod. pen. e non quella speciale di cui all'art. 73,secondo comma, cod. pen.».4. All’esito della camera di consiglio non partecipata del 19 marzo 2026, ilCollegio ha disposto il differimento della decisione all’udienza del 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente all’aumento di pena per lacontinuazione.2. L’infondatezza della principale questione agitata dal ricorrente si basa sulseguente principio di diritto: «in tema di esecuzione di pene concorrenti, ancheunificate ex art. 671 cod. proc. pen., inflitte con condanne diverse emesseall'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo e le altre conpene superiori a cinque anni, la previsione dell'art. 442 cod. proc. pen. sullasostituzione dell'ergastolo (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), impone che,ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione all’esitodell’applicazione della disposizione sul concorso di reati e di pene a normadell'art. 72, comma secondo, cod. pen., come indicata in sentenza».3. Prima di analizzare la questione dell’applicazione dell’art. 72, secondocomma, cod. pen., è utile rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ècostante nel mantenere distinto il criterio di applicazione, in caso di ritoabbreviato, della continuazione in sede esecutiva rispetto a quanto avviene nelgiudizio di cognizione.Il principio secondo il quale la diminuente per il rito opera, in sede esecutiva,prima dei criteri moderatori per le pene temporanee e del criterio che regola ilconcorso di reati in caso di pena perpetua, assume portata generale e vaapplicato, tanto nel caso delle pene temporanee ex art. 78 cod. pen., quanto nelcaso delle pene di tipo diverso (ergastolo e reclusione) che è regolato dall’art. 72cod. pen., valorizzando la caratteristica di sanzione penale autonomadell’isolamento diurno.Va, inoltre, premesso, che il diverso ordine applicativo della diminuente per ilrito abbreviato, che presidia la fase esecutiva, non si pone in contrasto con gliartt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità disituazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimentod'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato e della diversa tipologiadella pena.3.1. Il richiamato principio risulta esplicitamente confermato dal massimoconsesso della giurisprudenza di legittimità.Si è recentemente ribadito che ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.in caso di giudizio abbreviato la pena più grave va individuata in quella risultantedalla diminuente del rito e non in quella determinata precedentemente alladiminuente del rito (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, cit.:«ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza»).La sentenza, ponendosi in perfetta continuità con le precedenti pronunce delmassimo consesso, inclusa Sez. U, Volpe, cit. (pag. 11, in particolare pag. 16),ha valorizzato, oltre al criterio di interpretazione letterale previsto dall’art. 12preleggi, la natura “derogatoria” della disposizione di attuazione rispetto allanorma generale di cui all'art. 81 cod. pen. (come sottolineato da Sez. U, n.25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01), e l’esigenza di«adattamento» dell'istituto della continuazione «alle caratteristiche propriedell'esecuzione» che sono preservate proprio dalla disposizione processuale (Sez.U, n. 28569 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01).La rilevata disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali dideterminazione della pena trova, dunque, solida e razionale base giustificativa,oltre che nell’oggettiva diversità, non di mero fatto, bensì giuridica, dellesituazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi intempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o diesecuzione), anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principiod'intangibilità del giudicato e della “natura mista”, all’un tempo sostanziale eprocessuale, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.(sul punto, si veda Sez. U., Giampà, cit., pag. 13 e segg.)3.2. Come accennato, non fa velo, a tale costante e coerente ricostruzionegiurisprudenziale, l’adombrata frizione dei principi costituzionali stabiliti agli artt.3, 24 e 27 Cost., poiché la diversa operatività del criterio di calcolo discendeanche dalla scelta dell’imputato, il quale ha optato per il rito abbreviato e haoperato, di volta in volta, scelte difensive volte a eludere una immediata ecompleta ricostruzione dei fatti, infine preferendo riservare alla fase esecutival’istanza di unificazione che, viceversa, ben avrebbe potuto essere avanzata nelcorso dei giudizi di merito che si sono succeduti, nella piena consapevolezza deldiverso canone dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.4. Una volta ribadito il diverso operare della diminuente per il rito nella faseesecutiva rispetto al giudizio di cognizione, è utile ricordare, quanto al concorsodi pene eterogenee ex art. 72 cod. pen. (ergastolo; reclusione), che lagiurisprudenza di legittimità è da tempo stabilmente orientata ad affermare che«In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesseall'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, non trovaapplicazione la previsione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sullasostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quelladell'ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell'art. 663, comma 1, cod. proc.pen., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso dipene, con conseguente applicabilità dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. pereffetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice» (Sez. 1, n. 11934 del18/01/2019, Rossi, Rv. 275014 - 01, relativa all'applicazione in sede esecutivadell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. in cui ilricorrente sosteneva, invece, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovutodepurare le condanne dalla riduzione per il rito abbreviato, sommarle e, infine,ridurre la pena complessiva ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.come se i reati fossero stati giudicati in un unico processo).Si tratta di un principio costantemente affermato e che conserva pienalegittimità, sia in ragione del diverso operare della diminuente per il rito nellafase esecutiva, sia per quello che riguarda il concorso di pene.In particolare, Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, Guidotto, Rv. 233541 - 01,ha affermato che «l’isolamento diurno per il condannato a più ergastoli, applicatoin sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all'art. 442 comma secondocod. proc. pen. (relativa alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamentodiurno con quella dell'ergastolo), posto che il vantaggio assicurato all'imputatodall'accesso al rito speciale non può essere duplicato anche in sede esecutiva».Si noti, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha ampiamentechiarito, proprio con riguardo a casi analoghi, che «nell'ipotesi di cumulo di piùcondanne alla pena di anni trenta di reclusione, così risultanti - per effetto dellevicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla CEDU nelcaso Scoppola contro Italia - dalla commutazione di precedenti condanne allapena dell'ergastolo inflitte all'esito di giudizi abbreviati, non trova applicazione illimite massimo di anni trenta di reclusione, previsto dall'art. 78 cod. pen. per ilcaso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, bensì ilgenerale criterio regolatore di cui all'art. 72, comma secondo, cod. pen., conconseguente rideterminazione della pena finale da eseguire in quelladell'ergastolo» (Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015 - dep. 2016, Ficara, Rv. 266036– 01).4.1. Quanto al criterio moderatore per le pene temporanee ex art. 78 cod.pen., che non è applicabile nel caso in esame per la presenza della penaperpetua, si è, parimenti, costantemente affermato che «in sede di esecuzione,ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formatooggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito operanecessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criteriomoderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza delquale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1,n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 - 01; Sez. 5, n.43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 - 01; in precedenza Sez. 1, n.48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660 - 01).4.2. Dalla sopra illustrata rassegna emerge chiaramente che, in tema diesecuzione di pene concorrenti, anche unificate ex art. 671 cod. proc. pen.,inflitte con condanne diverse emesse all'esito di giudizi abbreviati, di cui una allapena dell'ergastolo e le altre con pene superiori a cinque anni, la previsionedell'art. 442 cod. proc. pen. sulla sostituzione dell'ergastolo (nel testo vigentesino al 19 aprile 2019), impone che, ai fini dell'individuazione della violazione piùgrave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod.proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identificala "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice dellacognizione all’esito dell’applicazione della disposizione sul concorso di reati e dipene a norma dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., come indicata insentenza.5. Ritornando alla questione oggetto del ricorso e, in particolare, alladeterminazione della pena nel caso dell’ergastolo comminato all’esito del giudizioabbreviato, va sottolineato che è priva di fondamento l’istanza difensiva chepretende la riduzione della pena a trenta anni di reclusione.5.1. Va anzitutto rilevato che la richiamata Sez. U, Giampà, aveva peroggetto, a differenza dell’ordinanza impugnata, il caso del riconoscimento delvincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra i quali ècompreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice dellacognizione aveva applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto delladiminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (neltesto vigente sino al 19 aprile 2019).Orbene, ferma la regola secondo la quale «il giudice deve considerare come"pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quellaconseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato», va rimarcato che il giudicedella cognizione, nella sentenza sub a), ha determinato per [OSCURATO:PERSONA] la penadell’ergastolo con riguardo all’omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal“metodo mafioso”, sicché risulta infondata la doglianza difensiva che muovedall’errato presupposto che la pena dell’ergastolo debba essere ulteriormenteridotta ad anni trenta di reclusione per il rito: la diminuente per il rito è stata,infatti, già applicata dal giudice della cognizione sul trattamento sanzionatorioderivante dall’applicazione dell’art. 72 cod. pen.La sentenza sub a), infatti, aveva determinato per l’omicidio pluriaggravatola pena dell’ergastolo, poi incrementata ex art. 72 cod. pen. con l’isolamentodiurno, a sua volta eliminato dalla diminuente per il rito abbreviato.Tale statuizione, non oggetto di impugnazione, è stata giustamente presa ariferimento dal giudice dell’esecuzione che ha, quindi, indentificato nell’ergastolola pena più grave inflitta per la violazione più grave (omicidio pluriaggravato).Pertanto, conformemente ai principi espressi da Sez. U, Giampà, cit., ilgiudice dell’esecuzione ha stabilito la immutabilità della pena dell’ergastolodeterminata in sede di cognizione per il reato più grave.5.2. Opinare diversamente, del resto, comporterebbe una dupliceapplicazione della diminuente per il rito: una prima volta in sede di cognizione e,nuovamente, in sede esecutiva quando si riconosca l’ulteriore continuazione tra ilreato di omicidio e gli altri reati oggetto di distinte sentenze di condanna con ladiminuente per il rito abbreviato.In questo caso, infatti, nell’individuazione della pena più grave non può nonfarsi a meno di considerare il portato applicativo dell’art. 72 cod. pen. checostituisce una norma speciale dettata proprio al fine di individuare gli specificicriteri di determinazione della pena nel caso del concorso eterogeneo di (reati e)pene (ergastolo e reclusione).La norma in discorso, infatti, si fa carico di evitare che la pena perpetuapossa essere eliminata e che le pene temporanee per i concorrenti reati restinoprive di sanzione, introducendo, mediante l’applicazione dell’autonoma sanzionedell’isolamento diurno (sulla natura autonoma, si veda, ex multis, Sez. 1, n.23553 del 21/03/2023, Carola, Rv. 284723 - 01), un espresso meccanismo disalvaguardia della pena perpetua e di commutazione della pena della reclusione(quando sia superiore a cinque anni) in quella dell’isolamento diurno.Il principio fissato dall’art. 72 cod. pen., oltre a prevalere sulle altredisposizioni che regolano il concorso di reati, si fa carico di assicurare la sanzioneanche per i reati concorrenti che, in mancanza di tale espressa previsione,resterebbero privi di sanzione, così frustrando il principio di responsabilitàpenale, ma anche quello di colpevolezza a causa dell’impunità che sarebbeassicurata ai comportamenti devianti concorrenti con quello che ha condottoall’applicazione della pena perpetua.5.3. Né è ipotizzabile una alterazione o frizione dei principi di favore ai qualiè ispirato l’art. 81 cpv. cod. pen.L’art. 81, terzo comma, cod. pen. fa espressamente salva l’applicazione delledisposizioni contenute negli articoli da 71 a 80 e, quindi, anche della previsionedell’art. 72 cod. pen., così salvaguardando tutte quelle disposizioni che, oltre astabilire limiti massimi all’aumento di pene nel caso di concorso di reati,stabiliscono l’applicazione di pene di specie diversa, come appunto nel casoprevisto dall’art. 72 cod. pen.La clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 81, terzo comma, cod. pen.nonché la natura logicamente sovraordinata della disposizione dell’art. 72 cod.pen. ne impongono la prevalenza sulla previsione dell’art. 81 cod. pen. e, quindi,non soltanto sull’ordinario criterio di determinazione della pena nel caso diconcorso di reati (aumento fino al triplo), tanto che l’incremento sanzionatoriodeve essere contenuto nei diciotto mesi di isolamento diurno, ma anche sullaindividuazione della “pena più grave” nella particolare ipotesi del concorso tral’ergastolo e la reclusione superiore a cinque anni.Quando ricorre, cioè, l’ipotesi dell’art. 72 cod. pen. la “pena più grave” daprendere in considerazione ex artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod.proc. pen., è quella determinata, per il caso del concorso tra l’ergastolo e lareclusione superiore a cinque anni, nell’ergastolo irrogato per la “violazione piùgrave”, appunto l’omicidio pluriaggravato; l’incremento sanzionatorio per i reatiunificati nella continuazione, quindi, non avverrà nell’ambito della previsionedell’art. 81, primo comma, cod. pen. (aumento fino al triplo), ma piuttostosempre con riferimento a quanto previsto dalla disposizione speciale contenutanell’art. 72, secondo comma, cod. pen. (isolamento diurno).La soluzione è, del resto, conforme al principio di legalità della pena, perchéessa è prevista dalla legge (art. 72 cod. pen.), nonché ai principi di adeguatezzae proporzionalità della pena, in ragione della forbice sanzionatoria che riguarda ladeterminazione della durata dell’isolamento, al principio di responsabilità penalee di colpevolezza, perché i comportamenti devianti non restano immuni dasanzione, ma vengono unitariamente considerati nell’ambito della complessivavalutazione delle condotte oggetto di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen.5.4. Deve, quindi, concludersi che, quando è riconosciuta la continuazione insede esecutiva a norma dell’art. 671 cod. proc. pen. tra più reati giudicati condistinti riti abbreviati, la “pena più grave”, cui fare riferimento ex art. 187 disp.merito per il “reato più grave” di omicidio aggravato, poi incrementata conl’applicazione dell’isolamento diurno da parte del medesimo giudice di merito exart. 72, secondo comma, cod. pen. per i concorrenti reati puniti con una penasuperiore a cinque anni di reclusione, aggravamento in fine eliso dalla riduzioneper il rito ex art. 442 cod. proc. pen. con l’irrogazione della pena finaledell’ergastolo; i successivi incrementi sanzionatori, derivanti dalla riconosciutacontinuazione in sede esecutiva con gli altri reati giudicati con la diversasentenza di giudizio abbreviato, vanno commisurati, con adeguata motivazione,nei limiti del citato art. 72, secondo comma, cod. pen.Ciò determina la infondatezza della prima questione agitata dal ricorrente.6. Tanto premesso, deve essere rilevato che la decisione impugnata è,invece, priva di adeguata motivazione per quello che riguarda la determinazionedell’incremento di pena per i reati unificati dalla continuazione.6.1. Orbene, se non è escluso che si possa, con adeguata motivazione,riconfermare le pene determinate per i reati satellite già oggetto di unificazioneda parte del giudice della cognizione nella sentenza che ha giudicato il reato piùgrave, è, comunque, doveroso illustrare i criteri e i singoli apporti dell’incrementosanzionatorio (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.; Sez. U, n. 35852del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01) sul più grave reato di omicidiogiudicato con la sentenza sub a), per i reati giudicati con la sentenza sub b).Si è, infatti, chiarito che «In tema di reato continuato, il giudicedell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascunadelle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81,comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice dellacognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è statainflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»(ex multis, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).Ciò non è avvenuto nel caso di specie, sicché è necessario che il giudice dirinvio vi ponga emenda.6.2. Inoltre, il giudice dell’esecuzione deve, nella situazione oggetto delgiudizio, fare applicazione, per la determinazione dell’incremento sanzionatorio,dei seguenti principi, specificamente applicabili all’ipotesi in discorso nella quale èrichiesto di intervenire sulla misura dell’isolamento diurno:- «L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. costituisce unasanzione penale per i delitti concorrenti con quelli puniti con l'ergastolo, postoche esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo. Ne deriva che, ricorrendol'unicità del disegno criminoso, può applicarsi la continuazione tra più reati puniticon l'ergastolo e altri con pene temporanee, utilizzando lo strumentodell'inasprimento della pena dell'ergastolo con la suddetta sanzione penale»(Sez. 1, n. 1218 del 22/03/1993, Nistri, Rv. 193730 - 01, ha osservato che conla sanzione dell'isolamento diurno il legislatore ha previsto un meccanismo dicumulo giuridico anche al di fuori della continuazione, ha altresì rilevato cheapplicando quest'ultima l'inasprimento della pena dell'ergastolo avrà luogonormalmente in misura minore venendo utilizzato non come pena da infliggereper i singoli reati, bensì come aumento per la continuazione).- «Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei qualipunibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per laviolazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenutemeno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la penaperpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole delriconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzioneanche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorsomateriale di reati» (Sez. 1, n. 16115 del 08/01/2021, Bruzzise, Rv. 281355 - 01;Sez. 1, n. 15499 del 04/03/2004, Ouahid, Rv. 227921 - 01; Sez. 1, n. 31433 del04/07/2006, Zagari, Rv. 234796 - 01);7. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, limitatamenteall’aumento di pena per la continuazione, al giudice dell’esecuzione che, indiversa composizione, procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai richiamatiprincipi ed emendando i rilevati vizi motivazionali.Nel resto, il ricorso va rigettato, restando ferma la pena dell’ergastolostabilita per il più grave reato di omicidio giudicato con la sentenza sub a). P.Q.MAll'esito del differimento disposto all'udienza del 19 marzo 2026, annullal'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione,com rinvio per nuovo giudizo sul punto alla Corte di appello di Palermo. Rigettanel resto il ricorso.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22809/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris