CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , coniugi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito PEC, avendo i ricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 177 in Vittoria (RA); -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3008, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 10.8.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Sisma in Sicilia del 1990 -Istanza di rimborso Irpef - Regime europeo “de minimis”. la Corte osserva: Fatti di causa 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, istanza di rimborso nella misura del 90% dell’imposta versata a titolo di Irpef ed Ilor in relazione agli anni dal 1990 al 1992, per complessivi Euro 20.000,00 circa, in quanto i contribuenti risultavano residenti in Sicilia, in un Comune interessato dal sisma del dicembre 1990. 2. Gli odierni ricorrenti impugnavano il silenzio rifiuto opposto alla loro richiesta dall’ Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che respingeva il ricorso osservando che ricorreva il difetto di prova della sussistenza del diritto al conseguimento del beneficio. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano appello, avverso la decisione adottata dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, allegando, con finalità di integrazione documentale, le dichiarazioni dei redditi presentate. Il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione, fondando però sulla non accoglibilità dell’istanza di rimborso in considerazione della normativa vigente nell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, i contribuenti, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il loro motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione della decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 del 14.8.2015, in relazione al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 2. I ricorrenti contestano la decisione assunta dal giudice dell’appello per aver negato il diritto al rimborso da loro richiesto, sul fondamento della normativa europea sugli aiuti di Stato, errando però nella valutazione dei presupposti applicativi, perché le somme domandate in restituzione non contrastano con la normativa europea, rientrando ampiamente nel regime c.d. “de minimis”. 2.1. L’Amministrazione finanziaria replica osservando che nel caso di specie “non solo manca il riscontro del danno effettivo subito dall’imprenditore a seguito dell’evento calamitoso, ma … occorre che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo … lo Stato membro deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti “de minimis” (controric., p. 2 s.). 3. Appare opportuno premettere che i contribuenti hanno menzionato nell’atto introduttivo, nonché allegato alla loro produzione, la pronuncia, adottata nella stessa udienza dalla medesima CTR, relativa a contenzioso in cui pure è rimasto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], ma quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in cui la decisione del giudice dell’appello è risultata diversa, che però non rileva ai fini del presente giudizio, essendo relativa a diverso soggetto contribuente. Inoltre, deve ricordarsi che all’epoca dei fatti per cui è causa, i ricorrenti erano operatori economici soggetti ad Iva, ed i redditi da loro percepiti risultano pertanto disciplinati (anche) dalla citata normativa e dalla giurisprudenza europea, dato invero non contestato dai contribuenti. 3.1. In definitiva i ricorrenti lamentano che la CTR non abbia verificato che il rimborso da loro domandato rientrava nella disciplina europea sugli aiuti “de minimis”, e pertanto poteva e doveva essere riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme richieste. 4. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di esaminare le questioni dibattute nel presente giudizio, ed ha statuito, tra l’altro, che “in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti liberi professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova”, Cass. sez. V, 21.11.2019, n. 30373. 5. Nella suasuccinta motivazione la CTR impugnata osserva, in proposito, che “venendo in considerazione redditi d’impresa, va fatta applicazione del principio fissato con la decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 del 14.08.2015, per cui le misure agevolative in questione non possono essere applicate nei confronti dei contribuenti che – nel periodo a cui si riferisce l’imposta chiesta a rimborso – esercitavano attività imprenditoriali (come l’odierno appellante), dal momento che le misure agevolative suddette sono incompatibili con la disciplina comunitaria della libera concorrenza, così venendo a determinare un aiuto di stato illegittimo”. La CTR, pertanto, non esamina la possibile legittimità del rimborso delle imposte sul reddito domandato dai contribuenti alla luce della disciplina europea de minimis, su cui pure le parti si confrontano. 6. Ricordato che in una controversia di rimborso la prova del titolo giustificativo della domanda compete al ricorrente, il ricorso proposto dai contribuenti deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché accerti se i ricorrenti abbiano provato l’integrazione dei requisiti perché la loro domanda di rimborso potesse essere accolta, in applicazione della disciplina europea “de minimis”. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudiz